CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 04851/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-8 sui plurimi elementi indiziari, motivatamente considerati gravi precisi e concordanti, che consentono di attribuire all'imputato il fatto aldilà di ogni ragionevole dubbio); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente e al diniego da parte del giudice di primo grado della richiesta di rito abbreviato condizionato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale di rigettare l'istanza di escussione del teste, a cui era condizionata la richiesta del giudizio abbreviato, con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 9 sulla esclusione della novità e decisività della prova di cui si era richiesta l'ammissione alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, fermo restando che la richiesta di escussione era esplicitamente finalizzata ad accertare la presenza di segni distintivi in capo all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]