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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 25202/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della stessa Corte del 20 settembre 2018, irrevocabile il 6 novembre 2018.

La revoca era disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., avendo Chianese riportato, nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa, altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che determinava il superamento della soglia di anni due di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge.

Non era stato superato il limite di anni due di reclusione, poiché per una delle condanne non era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Inoltre, la condanna in primo grado non condizionalmente sospesa era intervenuta tre anni prima del passaggio in giudicato di quella condizionalmente sospesa: a tale sentenza doveva farsi riferimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, con lo stesso, il ricorrente prospetta soluzioni interpretative contrastanti con la lettera della norma e la giurisprudenza consolidata di legittimità.

Il superamento del limite di anni due di reclusione di cui all'art. 163 cod. pen., presupposto della revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., è determinato dalla sommatoria della pena inflitta con la sentenza di condanna condizionalmente sospesa e di quella non condizionalmente sospesa inflitta con la sentenza successiva: ciò si ricava agilmente dalla lettura dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

La data delle condanne - sia di quella condizionalmente sospesa, sia di quella intervenuta nel quinquennio successivo alla prima - corrisponde alla data di ì irrevocabilità dei due provvedimenti.

Si è affermato, infatti, che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333).

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della stessa Corte del 20 settembre 2018, irrevocabile il 6 novembre 2018. La revoca era disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., avendo Chianese riportato, nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa, altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che determinava il superamento della soglia di anni due di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Non era stato superato il limite di anni due di reclusione, poiché per una delle condanne non era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, la condanna in primo grado non condizionalmente sospesa era intervenuta tre anni prima del passaggio in giudicato di quella condizionalmente sospesa: a tale sentenza doveva farsi riferimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, con lo stesso, il ricorrente prospetta soluzioni interpretative contrastanti con la lettera della norma e la giurisprudenza consolidata di legittimità. Il superamento del limite di anni due di reclusione di cui all'art. 163 cod. pen., presupposto della revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., è determinato dalla sommatoria della pena inflitta con la sentenza di condanna condizionalmente sospesa e di quella non condizionalmente sospesa inflitta con la sentenza successiva: ciò si ricava agilmente dalla lettura dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. La data delle condanne - sia di quella condizionalmente sospesa, sia di quella intervenuta nel quinquennio successivo alla prima - corrisponde alla data di ì irrevocabilità dei due provvedimenti. Si è affermato, infatti, che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2022 Il Consigliere