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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40515/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12124/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina che l'ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione ed C 300 di multa per i reati di furto aggravato di energia elettrica e invasione di edifici.

Considerato che il primo motivo di ricorso, di censura della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di furto, è inammissibile, siccome generico, reiterativo e versato in fatto, limitandosi la parte a censurare la motivazione di appello nella misura in cui non si è ritenuto credibile il teste a discarico.

Sul punto, il motivo intende prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, incorrendo pertanto nella sanzione di inammissibilità.

Va altresì considerato che la sentenza della Corte di appello concretizza una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio".

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità in relazione al reato di cui al capo C), è inammissibile, siccome reiterativo del motivo proposto in sede di gravame, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione fornita dalla Corte sul punto, laddove si evidenzia come non possa invocarsi la scriminante a giustificazione di una occupazione abusiva esercitata stabilmente, al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520).

Considerato che il terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, non. rientrando i reati di cui all'imputazione nei limiti edittali che legittimano la concessione della causa di non punibilità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12124/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina che l'ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione ed C 300 di multa per i reati di furto aggravato di energia elettrica e invasione di edifici. Considerato che il primo motivo di ricorso, di censura della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di furto, è inammissibile, siccome generico, reiterativo e versato in fatto, limitandosi la parte a censurare la motivazione di appello nella misura in cui non si è ritenuto credibile il teste a discarico. Sul punto, il motivo intende prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, incorrendo pertanto nella sanzione di inammissibilità. Va altresì considerato che la sentenza della Corte di appello concretizza una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio". Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità in relazione al reato di cui al capo C), è inammissibile, siccome reiterativo del motivo proposto in sede di gravame, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione fornita dalla Corte sul punto, laddove si evidenzia come non possa invocarsi la scriminante a giustificazione di una occupazione abusiva esercitata stabilmente, al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520). Considerato che il terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, non. rientrando i reati di cui all'imputazione nei limiti edittali che legittimano la concessione della causa di non punibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 se
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