CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona delSindaco p.t., Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù diprocura in calce rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta co-pia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente ilricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. [OSCURATO:PERSONA] 47A13 C901N)congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc.[OSCURATO:PERSONA] 84T15 L103X) ed elettivamente domiciliato in Teramo alla ViaTorre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori; i difen-sori indicano il seguente numero di telefax e gli indirizzi di posta pec pres-so cui intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla nor-mativa codicistica: 0861 247567, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residenteivi alla [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 50L08 C449I, elettivamente domiciliato inNumero registro generale 5547/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 15817/2026Data pubblicazione 22/05/2026Silvi alla via Roma 507 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diTeramo, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57D07 C449X, che lo rappresenta e difende giustaprocura rilasciata su foglio separato in data ex art. 83, comma 3, c.p.c.,da considerarsi apposta ad ogni effetto di legge in calce al controricorso, eche dichiara ai sensi di legge di volere ricevere tutte le comunicazioni enotificazioni all'indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n° 1017 depositata il30 luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (TE), dopo aver acquistato il 17 agosto1989 dall'impresa Croce un'area di cinquantamila metri quadrati, sita inlocalità Stampalone, al prezzo di lire 677.970.000 (pari a lire 13.500 circaal metro quadrato), in parte finanziato mediante credito bancario, il 7 set-tembre dello stesso anno la rivendeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. alprezzo di lire 50.200.000 (ossia per circa lire mille al metro quadrato).Tratti a giudizio erariale davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdiziona-le per l'Abruzzo, con sentenza n° 120/96/EL (confermata in appello) gliamministratori comunali che avevano approvato la conclusione dei con-tratti di acquisto e rivendita venivano condannati a risarcire il danno arre-cato all'Ente locale, dato dalla differenza dei due prezzi, “salvo a tenerconto, in sede di esecuzione, di quanto recuperato dall'amministrazione inesito al giudizio civile di cui in motivazione” (promosso dal Comune edavente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto di rivendita delloimmobile dal Comune alla [OSCURATO:SOCIETA].).Numero registro generale 5547/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 15817/2026Data pubblicazione 22/05/2026In particolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato a pagare euro 18.075,99a titolo di capitale, oltre interessi, per complessivi euro 19.734,96.Successivamente, con sentenza n° 1406/2003 il Tribunale di Teramo, da-vanti al quale pendeva il giudizio civile cui si riferiva la sentenza Sezioneper l'Abruzzo della Corte dei Conti, si pronunciò sulla domanda di nullitàdella compravendita dell'area proposta dal Comune contro l'Oleificio, ac-cogliendola.2.- L'amministratore comunale [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che il danno era-riale fosse venuto meno, in quanto il bene immobile era rimasto nel pa-trimonio del Comune, otteneva un decreto ingiuntivo contro il Comune diCellino Attanasio per euro 19.734,96.Il Comune proponeva opposizione e, all'esito del giudizio, il Tribunale diTeramo la accoglieva, revocando il decreto monitorio.Di diverso segno era la decisione della Corte d'appello di L'Aquila, che conla sentenza indicata in intestazione riformava quella del primo Giudice, re-spingendo l'opposizione proposta dal Comune.Per quello che qui rileva, osservava la Corte che a seguito della sentenzadel Tribunale di Teramo, con la quale era stata pronunciata la nullità dellarivendita del fondo dal Comune all'[OSCURATO:SOCIETA]., era venutomeno il danno subito dall'Ente locale, non incidendo su tale reintegrazionele contrapposte domande formulate nel giudizio civile dal Comune (di re-stituzione dell'area) e dall'Oleificio (di pagamento di indennizzi per le ope-re realizzate sul predio).3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Comuneaffidando il gravame ad un unico articolato motivo, illustrato da memoria.Resiste il Trigliozzi con controricorso illustrato da memoria, concludendoper l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, per la sua reiezione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.Numero registro generale 5547/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 15817/2026Data pubblicazione 22/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo – intitolato “violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c.” e formulato in base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ. – il Comunededuce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il giu-dicato della sentenza della Corte dei conti e, in particolare, dell'espressio-ne “salvo a tener conto, in sede di esecuzione, di quanto recuperato dallaAmministrazione in esito al giudizio civile di cui alla parte motiva”.Di conseguenza, la Corte avrebbe anche erroneamente individuato il pre-giudizio subito dal Comune, dovendosi intendere che la condanna del Tri-gliozzi sarebbe venuta meno solo in caso di “ripristino del patrimonio fi-nanziario comunale”: evento che non si sarebbe verificato, in quanto il co-sto sostenuto dal Comune per l'intera operazione, pari a lire 627.750.000,non sarebbe stato eliso dalla sola permanenza dell'immobile (per effettodella sentenza del Tribunale di Teramo) nel patrimonio dell'Ente locale.Peraltro, l'obbligo restitutorio potrebbe sorgere, secondo la giurisprudenzacontabile, solo a seguito dell'integrale reintegrazione del patrimonio delComune: ipotesi non ricorrente nella fattispecie, dato che la sentenza di-chiarativa della nullità della rivendita non aveva apportato alcuna concretautilità all'Ente locale e che la curatela del fallimento della Oleificio delVomano s.r.l. aveva avanzato nel giudizio civile domande restitutorie e ri-sarcitorie nei confronti dell'Amministrazione pubblica, che, pur non essen-do oggetto del giudizio contabile, dovevano comunque essere consideratenel presente giudizio.5.- Il motivo è fondato.Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del motivosollevata dal resistente, sul rilievo che l'impugnazione non conterrebbe latrascrizione integrale della sentenza contabile.Essa è infondata.È vero, infatti, che il ricorrente ha impostato il ricorso facendo leva (an-che) sul giudicato contabile, ma la sostanza del mezzo consiste nel predi-Numero registro generale 5547/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 15817/2026Data pubblicazione 22/05/2026care le erronee conseguenze tratte dalla Corte aquilana dall'espressione(sopra riportata) contenuta nel dispositivo della decisione della Corte deiconti, con la conseguenza che il tema del decidere posto col mezzo inesame non concerne esattamente l'identificazione del perimetro del giudi-cato contabile, ma l'estinzione o la permanenza del danno di cui si duole ilComune.Ne deriva che non occorreva l'integrale trascrizione della sentenza conta-bile, ai sensi dell'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.Da ultimo, la questione della mancanza del certificato di cancelleria – che,peraltro, sarebbe assorbita in base a quanto appena osservato – non risul-ta trattata nella sentenza qui gravata, ragion per cui era anche onere delresistente indicare, a pena di inammissibilità dell'eccezione per difetto diautosufficienza (ex multis: Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804),dove essa venne introdotta e trattata nel giudizio di merito davanti al Tri-bunale di Teramo ed alla Corte aquilana.6.- Nel merito.Come già chiarito in precedenti decisioni di questa stessa Corte (Cass.,sez. III, 27 febbraio 2025, n° 5204; Cass., sez. I, 4 gennaio 2025, n° 92,93 e 94), la Corte territoriale ha erroneamente inteso la statuizione conte-nuta nella sentenza n° 120/96/EL della Corte dei conti, Sezione giurisdi-zionale per l'Abruzzo, secondo la quale, a seguito della condanna del Tri-gliozzi per responsabilità erariale, si sarebbe dovuto “tener conto, in sededi esecuzione, di quanto recuperato dall'amministrazione in esito al giudi-zio civile di cui in motivazione”.La Corte aquilana, infatti, ha interpretato il disposto della sentenza conta-bile nel senso che la semplice declaratoria di nullità del rogito di rivenditadell'immobile fosse idonea ad elidere il pregiudizio subito dall'Ente locale,senza considerare che (come già ben chiarito da Cass., sez. I, 4 gennaio2025 n° 92, 93 e 94) essa, di per sé sola, potrebbe non essere stata suffi-Numero registro generale 5547/2025Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 15817/2026Data pubblicazione 22/05/2026ciente ad azzerare il danno subito dall'Ente e a porre nel nulla il danno ac-certato col giudicato contabile.In altri termini, la Corte si è affidata ad una sorta di automatismo avulsoda accertamenti fattuali, omettendo ogni valutazione circa l'effettività delripristino all'attualità del patrimonio del Comune, senza, così, tener contodella “natura risarcitoria di fondo” della responsabilità di cui trattasi, benevidenziato anche da Corte cost. n° 132/2024.7.- In conclusione, il ricorso va accolto e la causa rimessa alla Corte d'ap-pello di L'Aquila, in diversa composizione, la quale provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, ancheper le spese della presente fase processuale, alla Corte d'appello di L'Aqui-la in diversa composizione.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino