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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34532/2024

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N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via degli Scipioni n. 235.

Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci n. 9.

Controricorrente avverso la sentenza n.2183/2019 della Corte di appello di Roma , depositata il 27.

3. 2019.

Udita la relazione della causa svolta dal cons. [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 27.

11. 2024.

R.G.

N. 32386/2019.Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna, per quanto qui ancora rileva, al pagamento della somma di euro 33.000,00, a titolo di saldo dei lavori effettuati in favore della società convenuta in forza di contratto di subappalto stipulato in data 28.

9. 2008.

Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, accolse la domanda, ritenendo che la difesa della società convenuta, che aveva eccepito vizi nelle opere eseguite dalla controparte, non fosse rilevante nell’ambito del rapporto di subappalto intercorso tra le parti, non avendo la società [OSCURATO:PERSONA], quale subcommittente, ricevuto alcuna denunzia di vizi ad opera del Comune di Roma, sua committente, né chiarite e documentat e le spese sostenute per la loro eliminazione.

Proposta impugnazione, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2183 del 27.

3. 2019, riformò integralmente il suddetto capo della decisione, rigettando la domanda proposta dall’attore.

A sostegno di tale conclusione affermò che l’eccezione della società [OSCURATO:PERSONA] di inadempimento per la presenza dei vizi delle opere eseguite dalla controparte era stata legittimamente sollevata, ai sensi dell’art. 1667, comma 3, c.c., che consente al committente convenuto per il pagamento del prezzo di eccepire i vizi e le difformità dell’opera anche nel caso in cui il diritto di garanzia sia prescritto, e che tale eccezione era altresì fondata, tenuto conto che i vizi dei lavori risultavano dal verbale della visita del direttore dei lavori del committente Comune di Roma del 24.

2. 2010, erano stati poi denunziati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla controparte con lettera del 16.

3. 2011 e l’appellato non aveva eccepito alcuna decadenza per mancata tempestiva denunzia,a mente de gli artt. 1665 e 1667 c.c..

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 25.

10. 2019 h a proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi.

La [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e mancata applicazione dell’art.112 c.c.p., lamentando che la sentenza impugnata non abbia preso in esame e deciso l’eccezione sollevata dall’attore, in risposta alla difesa di controparte R.G.

N. 32386/2019.circa la presenza di vizi delle opere eseguite , di decadenza del diritto di garanzia per tardività della denunzia, ai sensi dell’art. 10 del contratto di subappalto.

Si assume,al riguardo, che detta clausola stabiliva il termine di 60 giorni dalla ultimazione dei lavori per la loro verifica finale a cura della committente, prevedendo a carico della stessa l’obbligo di comunicare subito dopo il suo esito, in forma scritta, la presenza di eventuali vizi, da eliminare a cura dell’appaltatore entro un breve termine prefissato.

Nella specie risulta accertato dall’istruttoria espletata che i lavori erano stati ultimati nel 2010, mentre la denunzia dei vizi è stata fatta con lettera ricevuta il 16.

3. 2011.

Il ricorrente deduce inoltre che i vizi erano stati comunque accertati a seguito del sopralluogo svolto dal direttore dei lavori del comune committente della società [OSCURATO:PERSONA] in data 24.

2. 2010, per cui anche rispetto a tale accertamento la denunzia del marzo del 2011 doveva ritenersi tardiva.

La relativa eccezione, sollevata già nel corso del giudizio di primo grado, era stata riproposta nella comparsa di costituzione d’appello, ma essa era stata ignorata dalla Corte, che pertanto è incorsa nel vizio di omessa pronuncia.

Il mezzo è fondato.

Dalla lettura degli atti di causa, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio lamentato, e dallo stesso ricorso risulta che, a fronte dell’eccezione della società convenuta di vizi dei lavori eseguiti, parte attrice aveva replicato eccependo a sua volta la tardività della denunzia, ai sensi dell’art. 10 del contatto di subpappalto, riproponendo altresì, tale eccezione con la comparsa di costituzione in appello.

L’art. 10 del contratto di subappalto, riprodotto in sede di ricorso, così disponeva: “ Collaudo dei lavori e pagamento del saldo.

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera, ai sensi dell'art 1662 cod. civ., la committente effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti solamente dopo il versamento degli oneri contributivi, dandone regolare preavviso all'impresa appaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un breve termine prefissato.

R.G.

N. 32386/2019.Le verifiche dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori“.

Parte appellata inoltre richiamava anche la verifica compiuta in data 24.

2. 2010 dal direttore dei lavori del comune committente, che aveva riscontrato difformità e vizi nelle opere eseguite dal subappaltatore, rilevando che anche rispetto a tale accertamento la denunzia dei vizi, avvenuta solo con la lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] l’8.

3. 2011 , doveva considerarsi tardiva.

In ordine a tale eccezione di tardività della denunzia dei vizi, il giudice di primo grado non si era pronunciato, in quanto aveva deciso la controversia in favore dell’attore sulla base della diversa considerazione che, nel rapporto di subappalto, il subcomittente non può denunziare vizi e difformità delle opere se essi a loro volta non gli sono stati denunziati dal proprio committente, rilevando che, nel caso di specie, i vizi in questione erano stati sì riscontrati ma non avevano formato oggetto di formale denunzia da parte del comune.

Trattandosi di questione che , alla luce della motivazione della sentenza di primo grado, è stata considerata assorbita, la sua sottoposizione nel giudizio di appello non richiedeva alcuna impugnazione incidentale, essendo sufficiente la sua riproposizione da parte dell’appellato, ai sensi dell’art. 346 c.c.p. ( Ca ss. Sez. un. n. 13195 del 2018), adempimento che, come emerge dall’esame della comparsa di costituzione in appello, risulta nella specie rispettato.

L’esame di tale eccezione risulta per contro del tutto omesso dalla Corte di appello, che si è limitata a rilevare sul punto che la parte appellata non aveva eccepito alcuna decadenza ai sensi degli artt. 1665 e 1667 c.c., precisazione che,all’evidenza, non costituisce una risposta all’ eccezione della parte fondata sulla richiamata clausola contrattuale.

Sussiste pertanto il viziodenunciato di omessa pronuncia .

Il secondo e terzo motivo di ricorso, che denunciano, rispettivamente, l’omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla applicazione dei presupposti di operatività della citata clausola contrattuale e la violazione, sempre rispetto ad essa, degli artt. 1221 e seguenti, 1362 e seguenti e 1372 e seguenti c.c., si dichiarano assorbiti.

R.G.

N. 32386/2019.La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via degli Scipioni n. 235. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci n. 9. Controricorrente avverso la sentenza n.2183/2019 della Corte di appello di Roma , depositata il 27. 3. 2019. Udita la relazione della causa svolta dal cons. [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 27. 11. 2024. R.G. N. 32386/2019.Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna, per quanto qui ancora rileva, al pagamento della somma di euro 33.000,00, a titolo di saldo dei lavori effettuati in favore della società convenuta in forza di contratto di subappalto stipulato in data 28. 9. 2008. Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, accolse la domanda, ritenendo che la difesa della società convenuta, che aveva eccepito vizi nelle opere eseguite dalla controparte, non fosse rilevante nell’ambito del rapporto di subappalto intercorso tra le parti, non avendo la società [OSCURATO:PERSONA], quale subcommittente, ricevuto alcuna denunzia di vizi ad opera del Comune di Roma, sua committente, né chiarite e documentat e le spese sostenute per la loro eliminazione. Proposta impugnazione, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2183 del 27. 3. 2019, riformò integralmente il suddetto capo della decisione, rigettando la domanda proposta dall’attore. A sostegno di tale conclusione affermò che l’eccezione della società [OSCURATO:PERSONA] di inadempimento per la presenza dei vizi delle opere eseguite dalla controparte era stata legittimamente sollevata, ai sensi dell’art. 1667, comma 3, c.c., che consente al committente convenuto per il pagamento del prezzo di eccepire i vizi e le difformità dell’opera anche nel caso in cui il diritto di garanzia sia prescritto, e che tale eccezione era altresì fondata, tenuto conto che i vizi dei lavori risultavano dal verbale della visita del direttore dei lavori del committente Comune di Roma del 24. 2. 2010, erano stati poi denunziati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla controparte con lettera del 16. 3. 2011 e l’appellato non aveva eccepito alcuna decadenza per mancata tempestiva denunzia,a mente de gli artt. 1665 e 1667 c.c.. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 25. 10. 2019 h a proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi. La [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e mancata applicazione dell’art.112 c.c.p., lamentando che la sentenza impugnata non abbia preso in esame e deciso l’eccezione sollevata dall’attore, in risposta alla difesa di controparte R.G. N. 32386/2019.circa la presenza di vizi delle opere eseguite , di decadenza del diritto di garanzia per tardività della denunzia, ai sensi dell’art. 10 del contratto di subappalto. Si assume,al riguardo, che detta clausola stabiliva il termine di 60 giorni dalla ultimazione dei lavori per la loro verifica finale a cura della committente, prevedendo a carico della stessa l’obbligo di comunicare subito dopo il suo esito, in forma scritta, la presenza di eventuali vizi, da eliminare a cura dell’appaltatore entro un breve termine prefissato. Nella specie risulta accertato dall’istruttoria espletata che i lavori erano stati ultimati nel 2010, mentre la denunzia dei vizi è stata fatta con lettera ricevuta il 16. 3. 2011. Il ricorrente deduce inoltre che i vizi erano stati comunque accertati a seguito del sopralluogo svolto dal direttore dei lavori del comune committente della società [OSCURATO:PERSONA] in data 24. 2. 2010, per cui anche rispetto a tale accertamento la denunzia del marzo del 2011 doveva ritenersi tardiva. La relativa eccezione, sollevata già nel corso del giudizio di primo grado, era stata riproposta nella comparsa di costituzione d’appello, ma essa era stata ignorata dalla Corte, che pertanto è incorsa nel vizio di omessa pronuncia. Il mezzo è fondato. Dalla lettura degli atti di causa, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio lamentato, e dallo stesso ricorso risulta che, a fronte dell’eccezione della società convenuta di vizi dei lavori eseguiti, parte attrice aveva replicato eccependo a sua volta la tardività della denunzia, ai sensi dell’art. 10 del contatto di subpappalto, riproponendo altresì, tale eccezione con la comparsa di costituzione in appello. L’art. 10 del contratto di subappalto, riprodotto in sede di ricorso, così disponeva: “ Collaudo dei lavori e pagamento del saldo. Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera, ai sensi dell'art 1662 cod. civ., la committente effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti solamente dopo il versamento degli oneri contributivi, dandone regolare preavviso all'impresa appaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un breve termine prefissato. R.G. N. 32386/2019.Le verifiche dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori“. Parte appellata inoltre richiamava anche la verifica compiuta in data 24. 2. 2010 dal direttore dei lavori del comune committente, che aveva riscontrato difformità e vizi nelle opere eseguite dal subappaltatore, rilevando che anche rispetto a tale accertamento la denunzia dei vizi, avvenuta solo con la lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] l’8. 3. 2011 , doveva considerarsi tardiva. In ordine a tale eccezione di tardività della denunzia dei vizi, il giudice di primo grado non si era pronunciato, in quanto aveva deciso la controversia in favore dell’attore sulla base della diversa considerazione che, nel rapporto di subappalto, il subcomittente non può denunziare vizi e difformità delle opere se essi a loro volta non gli sono stati denunziati dal proprio committente, rilevando che, nel caso di specie, i vizi in questione erano stati sì riscontrati ma non avevano formato oggetto di formale denunzia da parte del comune. Trattandosi di questione che , alla luce della motivazione della sentenza di primo grado, è stata considerata assorbita, la sua sottoposizione nel giudizio di appello non richiedeva alcuna impugnazione incidentale, essendo sufficiente la sua riproposizione da parte dell’appellato, ai sensi dell’art. 346 c.c.p. ( Ca ss. Sez. un. n. 13195 del 2018), adempimento che, come emerge dall’esame della comparsa di costituzione in appello, risulta nella specie rispettato. L’esame di tale eccezione risulta per contro del tutto omesso dalla Corte di appello, che si è limitata a rilevare sul punto che la parte appellata non aveva eccepito alcuna decadenza ai sensi degli artt. 1665 e 1667 c.c., precisazione che,all’evidenza, non costituisce una risposta all’ eccezione della parte fondata sulla richiamata clausola contrattuale. Sussiste pertanto il viziodenunciato di omessa pronuncia . Il secondo e terzo motivo di ricorso, che denunciano, rispettivamente, l’omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla applicazione dei presupposti di operatività della citata clausola contrattuale e la violazione, sempre rispetto ad essa, degli artt. 1221 e seguenti, 1362 e seguenti e 1372 e seguenti c.c., si dichiarano assorbiti. R.G. N. 32386/2019.La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso in Ro