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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:625
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0447_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2021 – TUIfly / Commissione (Causa T‑447/18) «Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] con le compagnie aeree [OSCURATO:PERSONA] e TUIfly – Servizi aeroportuali – Servizi di commercializzazione – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto al contraddittorio»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Possibilità per il beneficiario degli aiuti di avvalersi di diritti altrettanto estesi dei diritti della difesa in quanto tali – Assenza – Diritto del beneficiario degli aiuti di partecipare in misura adeguata al procedimento – Portata – Diritto di accesso al fascicolo amministrativo della Commissione – Assenza (Art. 108, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 40‑55)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Distinzione tra il requisito di selettività e l’individuazione concomitante di un vantaggio economico nonché tra un regime di aiuti e un aiuto individuale – Aiuto individuale – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Presunzione di selettività – Contratti di servizio che sono stati preceduti da gare aperte a tutte le compagnie aeree interessate – Irrilevanza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 63‑73)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Assenza di gerarchia tra il metodo dell’analisi comparativa e gli altri metodi di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 77‑80)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Artt. 108, § 2, e 263 TFUE) (v. punto 91)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Ragionevolezza dell’operazione per un investitore privato che persegua una politica a medio o lungo termine – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Analisi della redditività di tali contratti – Valutazione effettuata limitando l’orizzonte temporale alla durata dei contratti – Ammissibilità (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 92‑100, 107, 108, 119)

6. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 102, 198)

7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Esame del criterio dell’investitore privato – Illustrazione delle ragioni che hanno portato la Commissione a valutare la redditività dei contratti interessati limitando l’orizzonte temporale alla loro durata – Motivazione sufficiente (Art. 296 TFUE) (v. punti 120, 121)

8. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Analisi della redditività di tali contratti – Presa in considerazione dell’aiuto concesso al gestore dell’aeroporto per il parziale finanziamento di tali contratti come ricavo marginale – Assenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 138‑147)

9. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 107, §§ 1 e 3, TFUE) (v. punti 183‑185)

10. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Presupposti – Effetto d’incentivazione e necessità dell’aiuto – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Contratti che apportano un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza che lo stesso sia necessario per il conseguimento degli scopi previsti all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Esclusione [Art. 107, § 3, lettera c), TFUE] (v. punti 186‑196) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto ( GU 2018, L 107, pag. 1 ), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La TUIfly GmbH è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0447_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2021 – TUIfly / Commissione (Causa T‑447/18) «Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] con le compagnie aeree [OSCURATO:PERSONA] e TUIfly – Servizi aeroportuali – Servizi di commercializzazione – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto al contraddittorio» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Possibilità per il beneficiario degli aiuti di avvalersi di diritti altrettanto estesi dei diritti della difesa in quanto tali – Assenza – Diritto del beneficiario degli aiuti di partecipare in misura adeguata al procedimento – Portata – Diritto di accesso al fascicolo amministrativo della Commissione – Assenza (Art. 108, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 40‑55) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Distinzione tra il requisito di selettività e l’individuazione concomitante di un vantaggio economico nonché tra un regime di aiuti e un aiuto individuale – Aiuto individuale – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Presunzione di selettività – Contratti di servizio che sono stati preceduti da gare aperte a tutte le compagnie aeree interessate – Irrilevanza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 63‑73) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Assenza di gerarchia tra il metodo dell’analisi comparativa e gli altri metodi di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 77‑80) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Artt. 108, § 2, e 263 TFUE) (v. punto 91) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Ragionevolezza dell’operazione per un investitore privato che persegua una politica a medio o lungo termine – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Analisi della redditività di tali contratti – Valutazione effettuata limitando l’orizzonte temporale alla durata dei contratti – Ammissibilità (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 92‑100, 107, 108, 119) 6. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 102, 198) 7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Esame del criterio dell’investitore privato – Illustrazione delle ragioni che hanno portato la Commissione a valutare la redditività dei contratti interessati limitando l’orizzonte temporale alla loro durata – Motivazione sufficiente (Art. 296 TFUE) (v. punti 120, 121) 8. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Analisi della redditività di tali contratti – Presa in considerazione dell’aiuto concesso al gestore dell’aeroporto per il parziale finanziamento di tali contratti come ricavo marginale – Assenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 138‑147) 9. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 107, §§ 1 e 3, TFUE) (v. punti 183‑185) 10. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Presupposti – Effetto d’incentivazione e necessità dell’aiuto – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Contratti che apportano un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza che lo stesso sia necessario per il conseguimento degli scopi previsti all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Esclusione [Art. 107, § 3, lettera c), TFUE] (v. punti 186‑196) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto ( GU 2018, L 107, pag. 1 ), nella parte in cui riguarda la ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La TUIfly GmbH è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
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