Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25011/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato a CATANIA il 13/04/1964 avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione, con riferimento all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., in ordine conferma dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Messina aveva disposto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai sensi della suddetta disposizione, della querela e delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente indicato i plurimi elementi sintomatici dai quali si deve ritenere avere non illogicamente desunto la sussistenza di indebite pressioni esterne esercitate sulla persona offesa che legittimavano l'acquisizione della querela e delle dichiarazioni che la stessa aveva reso nel corso delle indagini; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'individuazione del ricorrente come autore della rapina, non è consentito in sede di legittimità, perché si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione o di una rilettura delle fonti probatorie, in assenza della pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali; che la Corte di merito, con una motivazione immune da vizi logici, ha specificamente indicato le ragioni che militano per la sussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato di rapina allo stesso attribuito, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità della ricostruzione dei fatti a opera della persona offesa, suffragata dalle risultanze delle annotazioni di servizio della polizia giudiziaria, dell'indicazione delle generalità dell'imputato quale autore della rapina e dell'individuazione della fotografia dello stesso imputato tra quelle che le erano state sottoposte dalla polizia giudiziaria, con apposizione della sua firma, la cui paternità aveva confermato in udienza (si veda la pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da illogicità, anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nel caso di specie l'onere argomentativo della Corte territoriale deve ritenersi correttamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 9-10 della sentenza impugnata, ove si rileva come le modalità della condotta, commessa ai danni di una persona anziana alla cui abitazione l'imputato aveva accesso per il fatto di lavorare per lei, e i numerosi precedenti penali dello [OSCURATO:PERSONA] per gravi reati, tra cui rapine ed estorsioni, non consentissero di giustificare l'applicazione del beneficio in parola); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CATANIA il 13/04/1964 avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione, con riferimento all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., in ordine conferma dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Messina aveva disposto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai sensi della suddetta disposizione, della querela e delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente indicato i plurimi elementi sintomatici dai quali si deve ritenere avere non illogicamente desunto la sussistenza di indebite pressioni esterne esercitate sulla persona offesa che legittimavano l'acquisizione della querela e delle dichiarazioni che la stessa aveva reso nel corso delle indagini; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'individuazione del ricorrente come autore della rapina, non è consentito in sede di legittimità, perché si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione o di una rilettura delle fonti probatorie, in assenza della pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali; che la Corte di merito, con una motivazione immune da vizi logici, ha specificamente indicato le ragioni che militano per la sussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato di rapina allo stesso attribuito, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità della ricostruzione dei fatti a opera della persona offesa, suffragata dalle risultanze delle annotazioni di servizio della polizia giudiziaria, dell'indicazione delle generalità dell'imputato quale autore della rapina e dell'individuazione della fotografia dello stesso imputato tra quelle che le erano state sottoposte dalla polizia giudiziaria, con apposizione della sua firma, la cui paternità aveva confermato in udienza (si veda la pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da illogicità, anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nel caso di specie l'onere argomentativo della Corte territoriale deve ritenersi correttamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 9-10 della sentenza impugnata, ove si rileva come le modalità della condotta, commessa ai danni di una persona anziana alla cui abitazione l'imputato aveva accesso per il fatto di lavorare per lei, e i numerosi precedenti penali dello [OSCURATO:PERSONA] per gravi reati, tra cui rapine ed estorsioni, non consentissero di giustificare l'applicazione del beneficio in parola); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25011/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris