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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05653/2023

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/03/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato e per quel che qui ancora rileva, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari emessa il 12 novembre 2012, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione rispetto a reati precedentemente giudicati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il processo inerisce alla ricostruzione di una attività illecita esercitata, per alcuni imputati, in forma organizzata e volta alla perpetrazione di più reati contro il patrimonio, per lo più attinenti a ricettazione e riciclaggio di beni provenienti da furti e rapine, reati differentemente ascritti agli odierni ricorrenti nei termini evidenziati con riguardo alle loro singole posizioni.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, con distinti atti.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla congruità dell'aumento di pena in continuazione con fatti precedentemente giudicati, non avendo la Corte indicato tale aumento in relazione a ciascun reato satellite.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina in concorso di cui al capo Fl (in esso assorbito il reato di ricettazione cui al capo B).

La Corte non avrebbe tenuto conto di quanto evidenziato dalla difesa a proposito delle numerose discordanze contenute nelle intercettazioni tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] poste a base della condanna.

In particolare, la Corte avrebbe indicato un orario delle conversazioni selezionando, senza giustificazione, quello compatibile con il ruolo di "vedetta" assegnato al ricorrente, senza tenere conto che altro atto di polizia giudiziaria indicava l'orario in termini differenti.

La Corte avrebbe erroneamente interpretato anche le conversazioni precedenti al fatto, non dimostrative della intenzione del ricorrente di commettere una rapina bensì un furto.

L'interpretazione delle conversazioni fornita dalla Corte sarebbe contraddittoria; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della attenuante di cui all'art.114 cod.pen., non avendo la Corte considerato il ruolo marginale assunto dal ricorrente nella perpetrazione del reato;3) violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza impugnata.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla riunione dei reati sotto il vincolo della continuazione.

3.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte determinato la pena al minimo edittale per il reato di ricettazione nonostante fosse presente uno specifico motivo di appello sul punto.

3.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio identico a quello di [OSCURATO:PERSONA].

3.6. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che i reati di furto di cui agli originari capi di imputazione Gl-B10 e C2-B11, così riqualificati, fossero da ritenere aggravati, oltre che dal numero delle persone superiore a tre (art. 625, primo comma, n. 5, cod.pen.), anche dalla violenza sulle cose (art. 625, primo comma, n. 2, cod.pen.), così da non rilevare, per effetto dell'applicazione della norma di cui all'art. 625, secondo comma, cod.pen., l'intervenuta prescrizione dei due reati in data antecedente alla sentenza impugnata.

Le aggravanti ritenute dalla Corte non risulterebbe dal capo di imputazione e quella relativa alla violenza sulle cose sarebbe stata dedotta solo dalle risultanze processuali, con violazione delle prerogative difensive e del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza; 2) violazione di legge in ordine alla condanna per il reato di riciclaggio di cui al capo C1, in esso assorbito il reato di ricettazione di cui al capo B4, tenuto conto che il ricorrente è stato riconosciuto responsabile dei reati presupposto di furto per i quali è stato condannato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

1.1. I ricorrenti, come risulta dalla sentenza impugnata (fg. 1), avevano rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità, insistendo solo su quello volto al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di rapina per il quale hanno riportato condanna in questo processo (capo F1, in esso ritenuto assorbito il reato di ricettazione di cui al capo B) ed i reati oggetto della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari il 26 giugno 2012.La sentenza impugnata ha accolto l'appello sul punto (fgg. 7 e 8), rideterminando la pena complessiva e fissando gli aumenti di pena in continuazione di mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e di mesi otto di reclusione per [OSCURATO:PERSONA].

Come la Corte ha precisato a fg. 8 della sentenza impugnata, l'aumento per la continuazione ha riguardato soltanto il reato di cui al capo Fl per il quale si è proceduto in questa sede, l'unico in ordine al quale i ricorrenti sono stati condannati, in quanto è stato precisato che tale aumento doveva cumularsi «alle pene inflitte dalla sentenza suindicata», che è quella in relazione ai cui reati era stato chiesto dalla difesa il riconoscimento del vincolo della continuazione.

Sicché, essendo stato determinato l'aumento in relazione ad un solo reato, la deduzione difensiva dei ricorrenti è del tutto eccentrica rispetto alla statuizione adottata dalla Corte di appello.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico. 2.1.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello, ai fgg. 11 e 12 della sentenza impugnata, ha ampiamente affrontato i temi posti dalla difesa con l'atto di appello e sui quali ancora si insiste in ricorso, che tenta di offrire, in primo luogo, una ipotetica interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate dimostrative del fatto che il ricorrente, fin dai giorni precedenti alla rapina, fosse in contatto con i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per compiere una perlustrazione della zona interessata dal delitto, le cui modalità - rapina ad un camion con autista - rendono del tutto congrua la conclusione della Corte circa il fatto che tali contatti dimostrassero il suo coinvolgimento nel reato fin dalla sua programmazione.

Tale circostanza era stata poi confermata dalle ulteriori intercettazioni, intervenute in orari e luoghi compatibili con la rapina, tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte, attingendo al merito del giudizio non più rivedibile e con opportuni richiami alla sentenza di primo grado che il ricorrente ignora, specificato l'orario della conversazione decisiva, avvenuta in piena notte - dimostrativa del ruolo di vedetta assegnato al ricorrente - oltre al luogo vicino a quello ove il camion era stato bloccato da dove era partita la conversazione.

Non si rileva, pertanto, alcun vizio motivazionale nel senso dedotto, peraltro tenuto conto della doppia conformità del giudizio di condanna.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6, n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).

2.2. Il secondo motivo è generico poiché non si misura con il contenuto della sentenza impugnata, che ha messo ampiamente in luce le ragioni della mancata concessione dell'invocata attenuante del ruolo di minima importanza di cui all'art. 114 cod.pen., valorizzando la piena compartecipazione del ricorrente a tutte le fasi del delitto.

Il ricorrente adduce argomenti di merito senza confutare tale assunto, che rende la decisione immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.

2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché il ricorso non tiene conto che al termine di prescrizione del reato di rapina - pari a dodici anni e sei mesi decorrenti dal 31 agosto 2007, data di consumazione del delitto e maturato il 28 febbraio 2020 - devono aggiungersi i periodi di sospensione intervenuti nel giudizio di secondo grado, che non hanno determinato lo spirare del termine neanche alla data odierna.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per diverse ragioni qui di seguito evidenziate.

I ricorrenti, in primo luogo, fanno riferimento ad un principio di diritto che si riferisce alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che nulla ha a che vedere con quella impugnata.

In secondo luogo, non si tiene conto che la Corte, ai fgg. 3 e 4 della sentenza, ha determinato una pena base per il reato di riciclaggio così indicato dal primo giudice come reato più grave (cfr. fgg. 427 e 429 della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare) in misura pari al minimo edittale, statuizione in ordine alla quale i ricorrenti non hanno interesse a dolersi, mentre del tutto aspecifica risulta la censura sulla applicazione del vincolo della continuazione tra i reati.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Il più grave reato per il quale il ricorrente è stato condannato è quello di riciclaggio di cui al capo C, in relazione al quale gli è stato inflitto il minimo della pena.

Risulta pertanto incongruo l'operato richiamo ad una mancanza di congruità della sanzione con riguardo al reato di ricettazione.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico.

Il ricorrente non tiene conto che la Corte ha motivato la ragione della mancata applicazione del minimo edittale della pena per il reato di ricettazione (capo B2) in considerazione dei suoi plurimi precedenti penali (fg. 14 della sentenza impugnata).

In punto di diritto, si deve rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851).

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

6.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente è stato condannato per i reati di riciclaggio di cui al capo C1 e per quelli di furto aggravato di cui ai capi Gl-B10 e C2-B11, originariamente contestati come ricettazione e diversamente qualificati dal primo giudice.

La Corte, dando atto della eccezione di prescrizione dei due reati di furto formulata dalla difesa (fg. 6 della sentenza impugnata), l'ha ritenuta infondata per il fatto che i furti dovessero ritenersi aggravati dal numero delle persone e dalla violenza sulle cose (aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, nn. 2 e 5, cod.pen.).

Tale qualificazione giuridica del fatto - idonea ad incidere sulla prescrizione, non facendone maturare il termine in considerazione della pena massima prevista per il furto pluriaggravato dall'art. 625, secondo comma, cod. pen., pari a dodici anni e sei mesi - era già stata operata dal Giudice dell'udienza preliminare, come si legge a fg. 294 della sentenza di primo grado.

Ne consegue che la censura avrebbe dovuto essere dedotta con l'atto di appello, essendo stata eccepita in questa sede la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza che, laddove esistente, determina una nullità a regime intermedio (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886).6.2.

E' manifestamente infondato anche il secondo motivo.

Il ricorrente è stato condannato per il reato di riciclaggio di cui al capo C1.

La lettura del capo di imputazione dà contezza del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, i beni riciclati provenivano da un reato di furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 24 novembre 2007, fatto diverso rispetto agli analoghi reati di furto per i quali l'imputato ha riportato condanna come diversamente qualificati (capi Gl-B10 e C2-B11) e riferentisi, entrambi, ad episodi del 2008.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/03/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato e per quel che qui ancora rileva, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari emessa il 12 novembre 2012, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione rispetto a reati precedentemente giudicati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il processo inerisce alla ricostruzione di una attività illecita esercitata, per alcuni imputati, in forma organizzata e volta alla perpetrazione di più reati contro il patrimonio, per lo più attinenti a ricettazione e riciclaggio di beni provenienti da furti e rapine, reati differentemente ascritti agli odierni ricorrenti nei termini evidenziati con riguardo alle loro singole posizioni. 3. Ricorrono per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, con distinti atti. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla congruità dell'aumento di pena in continuazione con fatti precedentemente giudicati, non avendo la Corte indicato tale aumento in relazione a ciascun reato satellite. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina in concorso di cui al capo Fl (in esso assorbito il reato di ricettazione cui al capo B). La Corte non avrebbe tenuto conto di quanto evidenziato dalla difesa a proposito delle numerose discordanze contenute nelle intercettazioni tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] poste a base della condanna. In particolare, la Corte avrebbe indicato un orario delle conversazioni selezionando, senza giustificazione, quello compatibile con il ruolo di "vedetta" assegnato al ricorrente, senza tenere conto che altro atto di polizia giudiziaria indicava l'orario in termini differenti. La Corte avrebbe erroneamente interpretato anche le conversazioni precedenti al fatto, non dimostrative della intenzione del ricorrente di commettere una rapina bensì un furto. L'interpretazione delle conversazioni fornita dalla Corte sarebbe contraddittoria; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della attenuante di cui all'art.114 cod.pen., non avendo la Corte considerato il ruolo marginale assunto dal ricorrente nella perpetrazione del reato;3) violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza impugnata. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla riunione dei reati sotto il vincolo della continuazione. 3.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte determinato la pena al minimo edittale per il reato di ricettazione nonostante fosse presente uno specifico motivo di appello sul punto. 3.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio identico a quello di [OSCURATO:PERSONA]. 3.6. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che i reati di furto di cui agli originari capi di imputazione Gl-B10 e C2-B11, così riqualificati, fossero da ritenere aggravati, oltre che dal numero delle persone superiore a tre (art. 625, primo comma, n. 5, cod.pen.), anche dalla violenza sulle cose (art. 625, primo comma, n. 2, cod.pen.), così da non rilevare, per effetto dell'applicazione della norma di cui all'art. 625, secondo comma, cod.pen., l'intervenuta prescrizione dei due reati in data antecedente alla sentenza impugnata. Le aggravanti ritenute dalla Corte non risulterebbe dal capo di imputazione e quella relativa alla violenza sulle cose sarebbe stata dedotta solo dalle risultanze processuali, con violazione delle prerogative difensive e del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza; 2) violazione di legge in ordine alla condanna per il reato di riciclaggio di cui al capo C1, in esso assorbito il reato di ricettazione di cui al capo B4, tenuto conto che il ricorrente è stato riconosciuto responsabile dei reati presupposto di furto per i quali è stato condannato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.1. I ricorrenti, come risulta dalla sentenza impugnata (fg. 1), avevano rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità, insistendo solo su quello volto al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di rapina per il quale hanno riportato condanna in questo processo (capo F1, in esso ritenuto assorbito il reato di ricettazione di cui al capo B) ed i reati oggetto della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari il 26 giugno 2012.La sentenza impugnata ha accolto l'appello sul punto (fgg. 7 e 8), rideterminando la pena complessiva e fissando gli aumenti di pena in continuazione di mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e di mesi otto di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]. Come la Corte ha precisato a fg. 8 della sentenza impugnata, l'aumento per la continuazione ha riguardato soltanto il reato di cui al capo Fl per il quale si è proceduto in questa sede, l'unico in ordine al quale i ricorrenti sono stati condannati, in quanto è stato precisato che tale aumento doveva cumularsi «alle pene inflitte dalla sentenza suindicata», che è quella in relazione ai cui reati era stato chiesto dalla difesa il riconoscimento del vincolo della continuazione. Sicché, essendo stato determinato l'aumento in relazione ad un solo reato, la deduzione difensiva dei ricorrenti è del tutto eccentrica rispetto alla statuizione adottata dalla Corte di appello. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, ai fgg. 11 e 12 della sentenza impugnata, ha ampiamente affrontato i temi posti dalla difesa con l'atto di appello e sui quali ancora si insiste in ricorso, che tenta di offrire, in primo luogo, una ipotetica interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate dimostrative del fatto che il ricorrente, fin dai giorni precedenti alla rapina, fosse in contatto con i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per compiere una perlustrazione della zona interessata dal delitto, le cui modalità - rapina ad un camion con autista - rendono del tutto congrua la conclusione della Corte circa il fatto che tali contatti dimostrassero il suo coinvolgimento nel reato fin dalla sua programmazione. Tale circostanza era stata poi confermata dalle ulteriori intercettazioni, intervenute in orari e luoghi compatibili con la rapina, tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte, attingendo al merito del giudizio non più rivedibile e con opportuni richiami alla sentenza di primo grado che il ricorrente ignora, specificato l'orario della conversazione decisiva, avvenuta in piena notte - dimostrativa del ruolo di vedetta assegnato al ricorrente - oltre al luogo vicino a quello ove il camion era stato bloccato da dove era partita la conversazione. Non si rileva, pertanto, alcun vizio motivazionale nel senso dedotto, peraltro tenuto conto della doppia conformità del giudizio di condanna. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6, n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). 2.2. Il secondo motivo è generico poiché non si misura con il contenuto della sentenza impugnata, che ha messo ampiamente in luce le ragioni della mancata concessione dell'invocata attenuante del ruolo di minima importanza di cui all'art. 114 cod.pen., valorizzando la piena compartecipazione del ricorrente a tutte le fasi del delitto. Il ricorrente adduce argomenti di merito senza confutare tale assunto, che rende la decisione immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché il ricorso non tiene conto che al termine di prescrizione del reato di rapina - pari a dodici anni e sei mesi decorrenti dal 31 agosto 2007, data di consumazione del delitto e maturato il 28 febbraio 2020 - devono aggiungersi i periodi di sospensione intervenuti nel giudizio di secondo grado, che non hanno determinato lo spirare del termine neanche alla data odierna. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per diverse ragioni qui di seguito evidenziate. I ricorrenti, in primo luogo, fanno riferimento ad un principio di diritto che si riferisce alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che nulla ha a che vedere con quella impugnata. In secondo luogo, non si tiene conto che la Corte, ai fgg. 3 e 4 della sentenza, ha determinato una pena base per il reato di riciclaggio così indicato dal primo giudice come reato più grave (cfr. fgg. 427 e 429 della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare) in misura pari al minimo edittale, statuizione in ordine alla quale i ricorrenti non hanno interesse a dolersi, mentre del tutto aspecifica risulta la censura sulla applicazione del vincolo della continuazione tra i reati. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Il più grave reato per il quale il ricorrente è stato condannato è quello di riciclaggio di cui al capo C, in relazione al quale gli è stato inflitto il minimo della pena. Risulta pertanto incongruo l'operato richiamo ad una mancanza di congruità della sanzione con riguardo al reato di ricettazione. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico. Il ricorrente non tiene conto che la Corte ha motivato la ragione della mancata applicazione del minimo edittale della pena per il reato di ricettazione (capo B2) in considerazione dei suoi plurimi precedenti penali (fg. 14 della sentenza impugnata). In punto di diritto, si deve rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851). 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 6.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente è stato condannato per i reati di riciclaggio di cui al capo C1 e per quelli di furto aggravato di cui ai capi Gl-B10 e C2-B11, originariamente contestati come ricettazione e diversamente qualificati dal primo giudice. La Corte, dando atto della eccezione di prescrizione dei due reati di furto formulata dalla difesa (fg. 6 della sentenza impugnata), l'ha ritenuta infondata per il fatto che i furti dovessero ritenersi aggravati dal numero delle persone e dalla violenza sulle cose (aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, nn. 2 e 5, cod.pen.). Tale qualificazione giuridica del fatto - idonea ad incidere sulla prescrizione, non facendone maturare il termine in considerazione della pena massima prevista per il furto pluriaggravato dall'art. 625, secondo comma, cod. pen., pari a dodici anni e sei mesi - era già stata operata dal Giudice dell'udienza preliminare, come si legge a fg. 294 della sentenza di primo grado. Ne consegue che la censura avrebbe dovuto essere dedotta con l'atto di appello, essendo stata eccepita in questa sede la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza che, laddove esistente, determina una nullità a regime intermedio (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886).6.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Il ricorrente è stato condannato per il reato di riciclaggio di cui al capo C1. La lettura del capo di imputazione dà contezza del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, i beni riciclati provenivano da un reato di furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 24 novembre 2007, fatto diverso rispetto agli analoghi reati di furto per i quali l'imputato ha riportato condanna come diversamente qualificati (capi Gl-B10 e C2-B11) e riferentisi, entrambi, ad episodi del 2008. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris