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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 09074/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21348/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: ) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via E. Tazzoli n.6; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Oggetto: cessazione materia del contendere Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 977/22/15 depositata in data 19/02/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - è in atti istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositata dalla società contribuente, con unita documentazione relativa al pagamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 6 del d.

L. n. 193 del 2016 come convertito in Legge; - è pure in atti successiva dichiarazione di rinuncia al ricor so ad opera ancora di parte ricorrente, ritualmente accettata dall’Agenzia delle entrate controricorrente; le spese possono essere compensate, tra le parti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio (Cass. n. 29822/2018, cit.; conf.: 27/04/2018, n.10198); - infine, l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018, cit.; 12/11/2015, n. 23175); - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate; p.q.m. dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21348/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: ) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via E. Tazzoli n.6; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Oggetto: cessazione materia del contendere Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 977/22/15 depositata in data 19/02/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - è in atti istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositata dalla società contribuente, con unita documentazione relativa al pagamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 6 del d. L. n. 193 del 2016 come convertito in Legge; - è pure in atti successiva dichiarazione di rinuncia al ricor so ad opera ancora di parte ricorrente, ritualmente accettata dall’Agenzia delle entrate controricorrente; le spese possono essere compensate, tra le parti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio (Cass. n. 29822/2018, cit.; conf.: 27/04/2018, n.10198); - infine, l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018, cit.; 12/11/2015, n. 23175); - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate; p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Compensa le spe
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