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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02876/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18871/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Gela, via [OSCURATO:PERSONA] 5, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso in cui studio in Gela, via Parioli 56, è elettivamente domíciliato; - controricorrente - 2&2-1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 341 428/2019, depositata il 25.11.2019, N.R.G. 172/2017.

Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.12.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Gela che aveva disatteso l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato dal Comune di quest'ultima città nei confronti del Bonvissuto medesimo.

2. La Corte territoriale, rispondendo a motivo con il quale si contestava l'assunto del Tribunale secondo cui la mancata comunicazione dell'atto di riapertura del procedimento disciplinare dopo il processo penale non potesse essere affermata perché si doveva ritenere che quell'atto fosse stato in realtà ricevuto, riteneva più in generale inammissibile quel profilo di nullità, perché estraneo all'originaria domanda di annullamento del licenziamento e, quindi, tale da integrare domanda o questione nuova e non acquisibile al thema decidendum.

Nel merito, la Corte d'Appello valorizzava la sentenza di patteggiamento (per truffa e interruzione/turbativa di pubblico servizio conseguenti alla falsa attestazione della presenza in servizio) ai sensi dell'art. 653, co. 1-bis, c.p.p. e, quanto, alla proporzionalità, evidenziava l'esistenza di precedenti disciplinari su vicende affini che impedivano di ritenere possibile un rinnovo della fiducia verso il dipendente.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del Comune di Gela.Il Pubblico Ministero, nelle proprie conclusioni scritte, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 c.c. e dell'art. 55-bis d.

Igs. 165/2001, sostenendo che in realtà egli aveva rappresentato con il ricorso di primo grado la nullità del licenziamento per mancanza di una fase istruttoria in esito alla riapertura del procedimento disciplinare, deduzione al cui interno doveva ritenersi sostanzialmente rientrare l'eccezione di mancata prova della notificazione sollevata in appello ed affermando, per altro verso, che quanto deciso in sede di merito perveniva ad un'inversione dell'onere probatorio rispetto alla regolarità del procedimento disciplinare. 1.1 II motivo non può trovare accoglimento. 1.2 II procedimento disciplinare oggetto di causa è quello riaperto dopo che, successivamente all'applicazione di una prima sanzione disciplinare (sospensione dal servizio per sei mesi), vi era stata condanna con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei riguardi del lavoratore.

Poiché i fatti di cui alla predetta condanna avrebbero potuto comportare, per la medesima vicenda, la sanzione del licenziamento, in applicazione dell'art. 55-ter, co. 3 ultima parte, d.lgs. 165/2001, la P.A. ha proceduto alla riapertura del procedimento e lo ha poi concluso con atto di recesso in tronco. 1.3 II Tribunale ha ritenuto che non vi fosse ragione per ritenere che fosse mancata la comunicazione della riapertura al Bonvissuto, in quanto sul punto egli non aveva asserito nulla dopo che erano stati acquisiti d'ufficio gli atti riguardanti la nuova fase del procedimento e, anzi, aveva menzionato quell'atto di riapertura fin dal ricorso introduttivo del giudizio.La Corte d'Appello, raggiunta dal gravame del Bonvissuto con cui si contestava la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del ricevimento da parte del lavoratore dell'atto di riapertura, ha ritenuto che, più in generale, quel profilo di invalidità del licenziamento non potesse essere oggetto di trattazione, in quanto non esplicitato nell'atto introduttivo di lite. 1.4 n motivo di ricorso qui in esame non contesta tale assetto processuale, ma afferma che la Corte di merito avrebbe male inteso l'originaria domanda, in quanto essa avrebbe riguardato anche quell'aspetto.

Il motivo, così formulato, è però inconferente, in quanto non può dirsi che la deduzione della mancanza di una fase istruttoria dopo il provvedimento di riapertura significasse che era mancata anche la comunicazione della contestazione stessa e della riapertura del procedimento disciplinare.

La mancanza di istruttoria si riferisce, infatti, alla misura in cui la P.A. abbia approfondito o meno, nel merito, l'addebito, ma nulla autorizza a riportare ad essa lo specifico fatto e vizio consistente nell'omissione della contestazione, o della riapertura, alla parte interessata. 1.5 Non diversamente, l'assunto, contenuto nella seconda parte del medesimo motivo, secondo cui l'accaduto comporterebbe un'inversione dell'onere probatorio è parimenti inconferente, in quanto anch'esso non si misura sulla definizione del piano processuale quale operata dalla Corte territoriale.

Con esso si svolgono infatti difese sul merito della avvenuta (come affermato dal Tribunale) o non avvenuta (come afferma la parte) comunicazione della riapertura e sui conseguenti oneri probatori, il che però risulta incoerente con la ratio decidendi sviluppata dalla Corte di merito secondo cui quell'aspetto era estraneo al legittimo piano decisionale della presente causa.È del resto evidente che, in tanto si può discutere di assetto degli oneri probatori e del merito della decisione sul punto, in quanto il corrispondente profilo sia ricompreso nell'oggetto del decidere.

A tale fine sarebbe stato però necessario che il ricorso per cassazione avesse messo in discussione - il che non è avvenuto - l'individuazione di quanto oggetto di possibile decisione nei termini delineati, sotto il profilo dei vizi del licenziamento rilevanti in causa, dalla Corte territoriale.

Tale incoerenza tra il profilo dibattuto nel motivo e la ratio decidendi impostata dal giudice di appello rende inammissibili le censure qui in esame, in quanto comunque inidonee a comportare una modifica alla delimitazione del thema decidendum quale operata dalla Corte territoriale e in sé non impugnata con pertinenti critiche processuali.

2. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 444, co. 1-bis, u.p., c.p.p. e dell'art. 653, co. 1 -bis, c.p.p.: con esso si sostiene che la sentenza di c.d. patteggiamento non avrebbe potuto essere ritenuta equivalente ad un riconoscimento di reità e dovesse essere ritenuta, quindi, priva di efficacia probatoria vincolante, potendo soltanto fungere da elemento valutativo della posizione del soggetto implicato, da apprezzare tuttavia in modo autonomo e analitico nel corso del procedimento istruttorio disciplinare.

Il terzo motivo prospetta, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la sentenza impugnata trascurato che il Comune non aveva in concreto patito alcun danno, anche tenuto conto delle minime responsabilità proprie delle mansioni del Bonvissuto, omettendosi altresì di valutare come egli, all'epoca del licenziamento, fosse persona vicina ai sessanta anni e come lo stesso Pubblico Ministero, nel procedimento penale, avesse espressamente ritenuto che i sei mesi di sospensione dal lavoro già irrogati fossero misura congrua in relazione al danno cagionato all'ente.

3. Stante la loro connessione, il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e vanno anch'essi disattesi.3.1 Se è vero che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta un effetto automatico sul piano disciplinare, è altrettanto vero che essa, come affermato da questa S.C. con sentenza 31 luglio 2019, n. 20721, a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. 97/2001, ha efficacia di giudicato, nel procedimento disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Senza dubbio l'accertamento disciplinare mantiene una propria autonomia, specie sotto il profilo della gravità e proporzionalità e tanto più nei casi, come quello di specie, in cui si tratti dell'eccezionale applicazione di un'ulteriore sanzione per la medesima vicenda storica, quale conseguenza degli accertamenti penali e per effetto del disposto dell'art. 55-ter, co. 3 ultima parte d.

Igs. 165/2001.

Tuttavia, ciò non esclude che, nei limiti oggettivi di cui all'art. 653 c.p.p. (i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 445 co. 1-bis c.p.p.), gli accertamenti penali siano intangibili in sede disciplinare e che dunque, in relazione ad essi, non siano da svolgere ulteriori verifiche istruttorie.

Questa S.C. ha del resto già ritenuto che, stante l'equiparazione stabilita dall'art. 445, co. 1-bis, c.p.p. della sentenza di c.d. patteggiamento ad una «pronuncia di condanna», nei «giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche in quelli contro i dipendenti della P.A., a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla

I. n. 97 del 2001, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso» (Cass.20721/2019, cit.). 3.2 Quanto alle valutazioni proprie della sede disciplinare ed autonome dall'accertamento penale, la Corte territoriale nel caso di specie ha ritenuto che si fosse determinata una «irreversibile frattura del vincolo fiduciario», argomentando ciò sulla base «non solo dell'oggettiva fraudolenza del comportamento del Bon vissuto, integrante il reato di truffa», ma anche valorizzando il fatto che nel 2005 il lavoratore aveva subito l'applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per un fatto di peculato e nel 2011 un rimprovero verbale per ingiustificata assenza dal servizio, elementi tutti la cui valutazione, in una a quanto oggetto dell'ultimo procedimento disciplinare, venivano ritenuti nel loro complesso tali da impedire un «rinnovo della fiducia», nonostante l'accaduto e quali che fossero «la qualifica o le mansioni di assegnazione».

La Corte territoriale ha dunque svolto una motivata valutazione della gravità dell'accaduto e della proporzionalità della misura espulsiva e non è neppure vero che essa non abbia preso in considerazione le mansioni svolte dal ricorrente, ritenendo però tale profilo recessivo a fronte, appunto, di illeciti ai danni del datore di lavoro che, anche per il loro ripetersi, rendevano tangibile il vulnus al vincolo fiduciario.

A fronte di ciò, gli ulteriori aspetti (assenza di un danno in concreto; età del lavoratore; congruità della sospensione ritenuta dal Pubblico Ministero) di cui è menzione nel terzo motivo non possono sovvertire la valutazione espressa dalla Corte territoriale.

Le valutazioni su gravità e proporzionalità sono, infatti, proprie del giudizio di merito e, se svolte (come nel caso di specie) sulla base di elementi non manifestamente irragionevoli, non intercettano vizi di legittimità, così come, proprio per l'assenza di elementi di implausibilità in quanto argomentato, i fatti addotti dal ricorrente non assumono le caratteristiche di decisività necessaria ad integrare la fattispecie dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

4. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18871/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Gela, via [OSCURATO:PERSONA] 5, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso in cui studio in Gela, via Parioli 56, è elettivamente domíciliato; - controricorrente - 2&2-1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 341 428/2019, depositata il 25.11.2019, N.R.G. 172/2017. Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.12.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Gela che aveva disatteso l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato dal Comune di quest'ultima città nei confronti del Bonvissuto medesimo. 2. La Corte territoriale, rispondendo a motivo con il quale si contestava l'assunto del Tribunale secondo cui la mancata comunicazione dell'atto di riapertura del procedimento disciplinare dopo il processo penale non potesse essere affermata perché si doveva ritenere che quell'atto fosse stato in realtà ricevuto, riteneva più in generale inammissibile quel profilo di nullità, perché estraneo all'originaria domanda di annullamento del licenziamento e, quindi, tale da integrare domanda o questione nuova e non acquisibile al thema decidendum. Nel merito, la Corte d'Appello valorizzava la sentenza di patteggiamento (per truffa e interruzione/turbativa di pubblico servizio conseguenti alla falsa attestazione della presenza in servizio) ai sensi dell'art. 653, co. 1-bis, c.p.p. e, quanto, alla proporzionalità, evidenziava l'esistenza di precedenti disciplinari su vicende affini che impedivano di ritenere possibile un rinnovo della fiducia verso il dipendente. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del Comune di Gela.Il Pubblico Ministero, nelle proprie conclusioni scritte, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 c.c. e dell'art. 55-bis d. Igs. 165/2001, sostenendo che in realtà egli aveva rappresentato con il ricorso di primo grado la nullità del licenziamento per mancanza di una fase istruttoria in esito alla riapertura del procedimento disciplinare, deduzione al cui interno doveva ritenersi sostanzialmente rientrare l'eccezione di mancata prova della notificazione sollevata in appello ed affermando, per altro verso, che quanto deciso in sede di merito perveniva ad un'inversione dell'onere probatorio rispetto alla regolarità del procedimento disciplinare. 1.1 II motivo non può trovare accoglimento. 1.2 II procedimento disciplinare oggetto di causa è quello riaperto dopo che, successivamente all'applicazione di una prima sanzione disciplinare (sospensione dal servizio per sei mesi), vi era stata condanna con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei riguardi del lavoratore. Poiché i fatti di cui alla predetta condanna avrebbero potuto comportare, per la medesima vicenda, la sanzione del licenziamento, in applicazione dell'art. 55-ter, co. 3 ultima parte, d.lgs. 165/2001, la P.A. ha proceduto alla riapertura del procedimento e lo ha poi concluso con atto di recesso in tronco. 1.3 II Tribunale ha ritenuto che non vi fosse ragione per ritenere che fosse mancata la comunicazione della riapertura al Bonvissuto, in quanto sul punto egli non aveva asserito nulla dopo che erano stati acquisiti d'ufficio gli atti riguardanti la nuova fase del procedimento e, anzi, aveva menzionato quell'atto di riapertura fin dal ricorso introduttivo del giudizio.La Corte d'Appello, raggiunta dal gravame del Bonvissuto con cui si contestava la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del ricevimento da parte del lavoratore dell'atto di riapertura, ha ritenuto che, più in generale, quel profilo di invalidità del licenziamento non potesse essere oggetto di trattazione, in quanto non esplicitato nell'atto introduttivo di lite. 1.4 n motivo di ricorso qui in esame non contesta tale assetto processuale, ma afferma che la Corte di merito avrebbe male inteso l'originaria domanda, in quanto essa avrebbe riguardato anche quell'aspetto. Il motivo, così formulato, è però inconferente, in quanto non può dirsi che la deduzione della mancanza di una fase istruttoria dopo il provvedimento di riapertura significasse che era mancata anche la comunicazione della contestazione stessa e della riapertura del procedimento disciplinare. La mancanza di istruttoria si riferisce, infatti, alla misura in cui la P.A. abbia approfondito o meno, nel merito, l'addebito, ma nulla autorizza a riportare ad essa lo specifico fatto e vizio consistente nell'omissione della contestazione, o della riapertura, alla parte interessata. 1.5 Non diversamente, l'assunto, contenuto nella seconda parte del medesimo motivo, secondo cui l'accaduto comporterebbe un'inversione dell'onere probatorio è parimenti inconferente, in quanto anch'esso non si misura sulla definizione del piano processuale quale operata dalla Corte territoriale. Con esso si svolgono infatti difese sul merito della avvenuta (come affermato dal Tribunale) o non avvenuta (come afferma la parte) comunicazione della riapertura e sui conseguenti oneri probatori, il che però risulta incoerente con la ratio decidendi sviluppata dalla Corte di merito secondo cui quell'aspetto era estraneo al legittimo piano decisionale della presente causa.È del resto evidente che, in tanto si può discutere di assetto degli oneri probatori e del merito della decisione sul punto, in quanto il corrispondente profilo sia ricompreso nell'oggetto del decidere. A tale fine sarebbe stato però necessario che il ricorso per cassazione avesse messo in discussione - il che non è avvenuto - l'individuazione di quanto oggetto di possibile decisione nei termini delineati, sotto il profilo dei vizi del licenziamento rilevanti in causa, dalla Corte territoriale. Tale incoerenza tra il profilo dibattuto nel motivo e la ratio decidendi impostata dal giudice di appello rende inammissibili le censure qui in esame, in quanto comunque inidonee a comportare una modifica alla delimitazione del thema decidendum quale operata dalla Corte territoriale e in sé non impugnata con pertinenti critiche processuali. 2. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 444, co. 1-bis, u.p., c.p.p. e dell'art. 653, co. 1 -bis, c.p.p.: con esso si sostiene che la sentenza di c.d. patteggiamento non avrebbe potuto essere ritenuta equivalente ad un riconoscimento di reità e dovesse essere ritenuta, quindi, priva di efficacia probatoria vincolante, potendo soltanto fungere da elemento valutativo della posizione del soggetto implicato, da apprezzare tuttavia in modo autonomo e analitico nel corso del procedimento istruttorio disciplinare. Il terzo motivo prospetta, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la sentenza impugnata trascurato che il Comune non aveva in concreto patito alcun danno, anche tenuto conto delle minime responsabilità proprie delle mansioni del Bonvissuto, omettendosi altresì di valutare come egli, all'epoca del licenziamento, fosse persona vicina ai sessanta anni e come lo stesso Pubblico Ministero, nel procedimento penale, avesse espressamente ritenuto che i sei mesi di sospensione dal lavoro già irrogati fossero misura congrua in relazione al danno cagionato all'ente. 3. Stante la loro connessione, il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e vanno anch'essi disattesi.3.1 Se è vero che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta un effetto automatico sul piano disciplinare, è altrettanto vero che essa, come affermato da questa S.C. con sentenza 31 luglio 2019, n. 20721, a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. 97/2001, ha efficacia di giudicato, nel procedimento disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Senza dubbio l'accertamento disciplinare mantiene una propria autonomia, specie sotto il profilo della gravità e proporzionalità e tanto più nei casi, come quello di specie, in cui si tratti dell'eccezionale applicazione di un'ulteriore sanzione per la medesima vicenda storica, quale conseguenza degli accertamenti penali e per effetto del disposto dell'art. 55-ter, co. 3 ultima parte d. Igs. 165/2001. Tuttavia, ciò non esclude che, nei limiti oggettivi di cui all'art. 653 c.p.p. (i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 445 co. 1-bis c.p.p.), gli accertamenti penali siano intangibili in sede disciplinare e che dunque, in relazione ad essi, non siano da svolgere ulteriori verifiche istruttorie. Questa S.C. ha del resto già ritenuto che, stante l'equiparazione stabilita dall'art. 445, co. 1-bis, c.p.p. della sentenza di c.d. patteggiamento ad una «pronuncia di condanna», nei «giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche in quelli contro i dipendenti della P.A., a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla I. n. 97 del 2001, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso» (Cass.20721/2019, cit.). 3.2 Quanto alle valutazioni proprie della sede disciplinare ed autonome dall'accertamento penale, la Corte territoriale nel caso di specie ha ritenuto che si fosse determinata una «irreversibile frattura del vincolo fiduciario», argomentando ciò sulla base «non solo dell'oggettiva fraudolenza del comportamento del Bon vissuto, integrante il reato di truffa», ma anche valorizzando il fatto che nel 2005 il lavoratore aveva subito l'applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per un fatto di peculato e nel 2011 un rimprovero verbale per ingiustificata assenza dal servizio, elementi tutti la cui valutazione, in una a quanto oggetto dell'ultimo procedimento disciplinare, venivano ritenuti nel loro complesso tali da impedire un «rinnovo della fiducia», nonostante l'accaduto e quali che fossero «la qualifica o le mansioni di assegnazione». La Corte territoriale ha dunque svolto una motivata valutazione della gravità dell'accaduto e della proporzionalità della misura espulsiva e non è neppure vero che essa non abbia preso in considerazione le mansioni svolte dal ricorrente, ritenendo però tale profilo recessivo a fronte, appunto, di illeciti ai danni del datore di lavoro che, anche per il loro ripetersi, rendevano tangibile il vulnus al vincolo fiduciario. A fronte di ciò, gli ulteriori aspetti (assenza di un danno in concreto; età del lavoratore; congruità della sospensione ritenuta dal Pubblico Ministero) di cui è menzione nel terzo motivo non possono sovvertire la valutazione espressa dalla Corte territoriale. Le valutazioni su gravità e proporzionalità sono, infatti, proprie del giudizio di merito e, se svolte (come nel caso di specie) sulla base di elementi non manifestamente irragionevoli, non intercettano vizi di legittimità, così come, proprio per l'assenza di elementi di implausibilità in quanto argomentato, i fatti addotti dal ricorrente non assumono le caratteristiche di decisività necessaria ad integrare la fattispecie dell'art. 360 n. 5 c.p.c. 4. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così
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