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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00749/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non può essere preso in considerazione in questa sede per l'inammissibilità dei motivi attinenti al merito della decisione, poiché il ricorso inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01; Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01); atteso che il motivo non risulta in alcun modo devoluto con i motivi di appello, nonostante la asserita decorrenza del termine di prescrizione in epoca antecedente alla decisione impugnata, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale per erronea applicazione dell'art. 192, cod. proc. pen., nonché del vizio di illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di credibilità del teste Villeggiante, è manifestamente infondato perché denuncia vizi di logicità non evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) e che peraltro si radicano in valutazioni di merito non scrutinabili in questa sede; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione, in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., nonché il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omesso proscioglimento del ricorrente per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti, perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, con riferimento all'esclusione della menzionata causa di non punibilità per abitualità delle condotte, rilevata dalle numerose condanne per delitti contro il patrimonio, tra cui rapine, furti, ricettazioni e pag. 5 in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale, basata sugli stessi motivi e dalla complessiva ricostruzione della condotta quale elemento significativa della progressiva e aumentata pericolosità del ricorrente, descrititva della sua specifica caratura criminale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non può essere preso in considerazione in questa sede per l'inammissibilità dei motivi attinenti al merito della decisione, poiché il ricorso inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01); atteso che il motivo non risulta in alcun modo devoluto con i motivi di appello, nonostante la asserita decorrenza del termine di prescrizione in epoca antecedente alla decisione impugnata, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale per erronea applicazione dell'art. 192, cod. proc. pen., nonché del vizio di illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di credibilità del teste Villeggiante, è manifestamente infondato perché denuncia vizi di logicità non evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) e che peraltro si radicano in valutazioni di merito non scrutinabili in questa sede; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione, in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen., nonché il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omesso proscioglimento del ricorrente per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti, perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, con riferimento all'esclusione della menzionata causa di non punibilità per abitualità delle condotte, rilevata dalle numerose condanne per delitti contro il patrimonio, tra cui rapine, furti, ricettazioni e pag. 5 in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale, basata sugli stessi motivi e dalla complessiva ricostruzione della condotta quale elemento significativa della progressiva e aumentata pericolosità del ricorrente, descrititva della sua specifica caratura criminale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio
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