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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22236/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8010/2015R.G. proposto da: S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Sebino n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 8010/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla via Bracco n. 20; - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, sede di Napoli, n.7161/50/2014, depositata il 2 1 / 7 /201 4 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 4 maggio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Conricorso depositato in data 14/6/2013 e regolarmente notificato alla S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”o “la ricorrente”) l’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli che accolse il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. 071/2012/0023427331 ad essa notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti, anche “l’agente della riscossione”)relativa agli accertamenti compiuti per gli anni 2005, 2006 e 2007, definiti per mancata opposizione.

La C.T.R., in accoglimento dell’appello, ha dichiarato inammissibile per violazione del ne bis in idemil ricorso di primo grado della contribuente, ritenendo che la C.T.P. in precedenza aveva dichiarato già inammissibile, con sentenza passata in giudicato, il ricorso della contribuente fondato sull’avvenuta conoscenza di un estratto di ruolo.

Avverso la sentenza della C.T.R. la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, non esplicitamente rubricato, ma riconducibile al vizio di violazione di legge ex artt. 19 e 29 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. r.g. n. 8010/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della riscossione è rimasto intimato.

Considerato che: la contribuente, con memoria trasmessa telematicamente in data 31/3/2021-1/4/2021, ha espos to che la cartella di pagamento impugnata era stata oggetto di dichiarazione agevolata presentata l’1 febbraio 2018, con totale pagamento di quanto per essa dovuto e con richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere.

La sezione, con ordinanza interlocutoria del 13 aprile 2021 , aveva disposto la notificazione a cura della contribuente all’Agenzia delle Entrate della memoria e della documentazione allegata per consentire a quest’ultima di prendere espressamente posizione.

Entro l’adunanza camerale del 4 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate non ha fatto pervenire le sue deduzioni su quanto rappresentato nella memoria della contribuente.

Tuttavia, questo Collegio rileva che con la memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente ha espresso la volontà di non coltivare il presente giudizio, dando atto della cessazione della materia del contendere e chiedendone l’estinzione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8010/2015R.G. proposto da: S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Sebino n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 8010/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla via Bracco n. 20; - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, sede di Napoli, n.7161/50/2014, depositata il 2 1 / 7 /201 4 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 4 maggio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Conricorso depositato in data 14/6/2013 e regolarmente notificato alla S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”o “la ricorrente”) l’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli che accolse il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. 071/2012/0023427331 ad essa notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti, anche “l’agente della riscossione”)relativa agli accertamenti compiuti per gli anni 2005, 2006 e 2007, definiti per mancata opposizione. La C.T.R., in accoglimento dell’appello, ha dichiarato inammissibile per violazione del ne bis in idemil ricorso di primo grado della contribuente, ritenendo che la C.T.P. in precedenza aveva dichiarato già inammissibile, con sentenza passata in giudicato, il ricorso della contribuente fondato sull’avvenuta conoscenza di un estratto di ruolo. Avverso la sentenza della C.T.R. la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, non esplicitamente rubricato, ma riconducibile al vizio di violazione di legge ex artt. 19 e 29 del d.lgs. n. 546 del 1992. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. r.g. n. 8010/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della riscossione è rimasto intimato. Considerato che: la contribuente, con memoria trasmessa telematicamente in data 31/3/2021-1/4/2021, ha espos to che la cartella di pagamento impugnata era stata oggetto di dichiarazione agevolata presentata l’1 febbraio 2018, con totale pagamento di quanto per essa dovuto e con richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere. La sezione, con ordinanza interlocutoria del 13 aprile 2021 , aveva disposto la notificazione a cura della contribuente all’Agenzia delle Entrate della memoria e della documentazione allegata per consentire a quest’ultima di prendere espressamente posizione. Entro l’adunanza camerale del 4 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate non ha fatto pervenire le sue deduzioni su quanto rappresentato nella memoria della contribuente. Tuttavia, questo Collegio rileva che con la memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente ha espresso la volontà di non coltivare il presente giudizio, dando atto della cessazione della materia del contendere e chiedendone l’estinzione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella came
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