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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15245/2026

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agli Avv.tiNicola [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMinistero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legalerappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6142/2022pubblicata il 4 ottobre 2022.Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggioNumero di raccolta generale 15245/20262026 dal [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del VII motivo di ricorso, il rigetto degli altri e il rinviodella causa alla Corte d’appello di Roma;uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente, che hanno concluso per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato lasentenza n. 12647/2019 del Tribunale di Roma che aveva accoltol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Nacomsrl contro il provvedimento di ingiunzione emesso nei loro confronticon il quale era stato chiesto il pagamento della somma di €175.000,00, ai sensi degli artt. 63, commi 1 e 5, e 65, comma 4, deld.lgs. n. 231 del 2007 per la contestata violazione dell’art. 49,comma 1, del d.lgs. medesimo a fronte del trasferimento di denarocontante senza il tramite degli intermediari abilitati in favore dellaL’ingiunto si era difeso negando che vi fosse stato untrasferimento illecito di denaro tra le società, facenti parte delmedesimo gruppo familiare, essendo stati regolati tutti i rapporti didebito/credito tra le medesime società tramite “legittimecompensazioni di partite senza alcun movimento di denaro contanteche, d’altra parte, non era presente in nessuna della società”.Il Tribunale aveva accolto l’opposizione affermando che sarebbestato onere della P.A. dimostrare l’esistenza delle operazioni illecite.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 6142/2022, ha accolto il gravame, ritenendo che lescritture contabili, pur se regolarmente tenute, non avessero valoredi prova legale a favore dell’imprenditore che le aveva redatte e cheNumero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 15245/2026non vi fosse prova delle operazioni di compensazione dedotte dalData pubblicazione 20/05/2026ricorrente.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto opposizione sulla base di sette motivi eha depositato memorie.La P.A. ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo parte ricorrente richiama l’art. 2709 c.c.e lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto conto di alcunidocumenti, dai quali sarebbe emerso che l’intestazione contenutanella contabilità sarebbe stata errata, non essendovi stato alcuntrasferimento di denaro in contanti, atteso che dai registri dellasocietà coinvolte sarebbe risultata la definizione dei debiti in esametramite compensazione con voci di altrettanti rapporti di debito-credito in senso opposto.La contabilità in esame, quindi, avrebbe dovuto essere letta nelsuo complesso, tenendo conto anche degli elementi a favoredell’imprenditore.La censura è infondata.La Corte d’appello di Roma ha evidenziato che la vicendasanzionata aveva ad oggetto dei trasferimenti in denaro oltre i limitidi legge senza il tramite degli intermediari abilitati.L’operazione contabile posta a fondamento del decretoimpugnato era riportata nel libro giornale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del31 dicembre 2009, in cui erano attestati i seguenti pagamenti incontanti:NACOM paga in contanti il debito a [OSCURATO:PERSONA] con causaleincasso credito NACOM - conto cassa contanti sede;Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 15245/2026restituzione finanziamento soci - conto cassa contanti sedeD;a ta pubblicazione 20/05/2026BECOM paga in contanti il debito di € 3.950.070,00 a FINZETADUE incasso credito - conto cassa contanti sede;GASDA con causale finanziamento - conto cassa contanti sede.Al riguardo, si osserva che il bilancio di una società di capitaliregolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabilidell’impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell’art. 2709c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamentoè affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla streguadi ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (Cass., Sez. 1, n.3190 del 18 febbraio 2016).Dette scritture sono state, quindi, valutate dalla corte territorialela quale ha ritenuto dirimente il dato testuale dell’espressaaffermazione del compimento di pagamenti in contanti.Parte ricorrente richiama, in termini generali, l’esistenza didocumenti che dimostrerebbero l’erroneità di tale affermazione, maneppure ne riporta il contenuto.Peraltro, il loro esame sarebbe precluso a questa Suprema Cortee, comunque, ben avrebbe potuto la corte del merito scegliere diritenere preferibili le esplicite considerazioni formulate nel libro cassarispetto a quanto risultante da altri scritti.Infatti, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanzedella prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delNumero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unaNumero di raccolta generale 15245/2026fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro liDmatai tpeub bclihcaezio ne 20/05/2026quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente,sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.,Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).Comunque, la corte territoriale ha escluso, a pagina 6, lasussistenza di un errore formale nell’annotazione di tale operazione,sul rilievo che «non vi è neanche la prova in atti della necessità digiustificare la restituzione delle ingenti somme versate a titolo dipresunte compensazioni di crediti/debiti per la restituzione finale difinanziamenti soci che, in verità, sarebbe stato necessario che, daparte dell’unico amministratore di tutte le società, ovvero ilZamparini, si provvedesse a dimostrare attraverso la prova deifinanziamenti medesimi operata dal socio Gasda a Finzeda. [OSCURATO:PERSONA].p.a. risulta, peraltro, aver ricevuto altro provvedimentosanzionatorio che, tuttavia non risulta essere stato opposto (lacircostanza non è contestata).2) Con il secondo motivo parte ricorrente contesta il richiamo,contenuto nella sentenza impugnata, alla normativa in materia dic.d. accertamento analitico-induttivo del reddito.

In particolare, siduole del fatto che non si fosse in presenza di presunzioni gravi,precise e concordanti.La censura è inammissibile.Infatti, la sentenza impugnata è fondata sull’applicazione dell’art.2709 c.c. e il riferimento contestato da parte ricorrente riguarda,semplicemente, la valutazione delle scritture contabili da parte delgiudice e la possibilità per quest’ultimo di utilizzarle liberamente perla formazione del suo convincimento.Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Parte ricorrente, quindi, non si confronta, come sarebbe statoNumero di raccolta generale 15245/2026suo onere (Cass., Sez. 6-3, n. 19989 del 10 agosto 2017) coDna tala pu rbbalitcaiozio ne 20/05/2026decidendi della pronuncia.3) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta che la corteterritoriale non avrebbe tenuto conto dei fatti emergenti dalle schedecontabili prodotte.La doglianza è inammissibile, atteso che chiede a questaSuprema Corte di sostituire la propria valutazione delle risultanzedocumentali di causa a quelle della corte territoriale, la quale hatenuto conto di quanto depositato, ma ha ritenuto di dare prevalenzaalle attestazioni formali contenute nel libro giornale.Comunque, non è spiegato in base a quale principio delle schedecontabili dovrebbero di per sé prevalere sui relativi registri.Peraltro, si osserva che le scritture menzionate da partericorrente, per come troppo sommariamente richiamate nel ricorso,non chiariscono il ruolo di BECOM nella vicenda, evidenziato, invece,nella sentenza impugnata, e non spiegano per quale motivo GASDAsi sia accollata, nella prospettazione dello Zamparini, il debito diNACOM, divenendo, così, debitrice di [OSCURATO:PERSONA].4) Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazionedell’art. 2697 c.c. in quanto avrebbe dovuto essere applicato l’art. 6,comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, in base al quale il giudicedovrebbe accogliere l’opposizione quando non vi siano provesufficienti della responsabilità dell’opponente.La censura è infondata, atteso che la corte territoriale ha fattocorretto uso delle norme menzionate, avendo rigettato l’opposizionesul presupposto che fosse stato dimostrato l’irregolare trasferimentodi denaro.Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/20265) Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta che il giudiceNumero di raccolta generale 15245/2026avrebbe posto a fondamento della decisione delle circostaDantaz peu bbclihcaezio ne 20/05/2026esulavano dal petitum e dal thema decidendum.La corte territoriale non avrebbe potuto sindacare leesigenze/giustificazioni dell’imprenditore per definire le rispettiveposizioni di debito/credito.

Inoltre, non sarebbero mai staticontestati in appello l’inconsistenza delle operazioni e attivitàcostituenti titolo degli originari rapporti di debito - credito all’internodel gruppo.La censura è inammissibile, atteso che non si confronta (comesarebbe stato, invece, onere per la parte: Cass., Sez. 6-3, n.19989 del 10 agosto 2017) con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, consistente nell’accertamento dell’avvenuto pagamentodi somme di denaro, oltre i limiti di legge, senza fare ricorso aintermediari abilitati.6) Con il sesto motivo parte ricorrente contesta la violazionedell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007, considerato che laricostruzione del giudice di appello sarebbe stata del tutto illogica enon si sarebbe fondata su una lettura razionale e complessiva dellerisultanze contabili, che avrebbe escluso un’operazione così inutilecome quella imputata.In ogni caso, l’operazione si sarebbe conclusa nel 2009, mentrel’accertamento si sarebbe verificato nel 2013, il che avrebbe esclusoogni pericolo di passaggio di denaro contante all’esterno.La censura è inammissibile, in quanto chiede una rivalutazionedelle risultanze istruttorie.Inoltre, non è chiarito come la non immediatezzadell’accertamento potrebbe escludere, di per sé, il verificarsi dellacondotta illecita.Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/20267) Con il settimo motivo parte ricorrente si duole del fatto che laNumero di raccolta generale 15245/2026corte territoriale non avrebbe applicato d’ufficio il nuoDvaota putbebslictaozio ne 20/05/2026dell’art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2007.Infatti, mentre quello vigente all’epoca della commissione (2009)e dell’accertamento (2013) del fatto avrebbe fissato la sanzione dainfliggere in un importo compreso fra € 15.000,00 e € 250.000,00,quello applicabile al tempo della decisione di appello (2022) sarebbestato pari a una somma da € 3.000,00 a € 50.000,00.Inoltre, il giudice di appello avrebbe utilizzato solo uno dei criteridi determinazione della sanzione fissati dall’art. 67 del d.lgs. n. 231del 2007.Infine, la corte territoriale avrebbe errato a escluderel’applicazione del nuovo testo dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2007senza compiere un giudizio comparativo volto a individuare lanormativa più favorevole.La rideterminazione della sanzione non avrebbe potuto nontenere conto del passaggio in giudicato della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 23349 del 2019, che aveva ridotto la sanzione inflitta conriferimento ad altra vicenda che si collocava nell’ambito dellamedesima operazione unitaria del 31 dicembre 2009.La doglianza è fondata, nei termini che seguono.Preliminarmente, si osserva che, in tema di disciplinaantiriciclaggio, l’art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5,comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della leggesuccessiva più favorevole, in deroga al principio generaledell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative; pertanto,ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità,le norme più favorevoli vanno applicate anche d’ufficio, giacché lanatura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principiodel favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole intema d’impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 11594 del 30 aprile 2024;Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Cass., Sez. 2, n. 1698 del 16 gennaio 2024; Cass., Sez. 2, n. 28888Numero di raccolta generale 15245/2026del 12 novembre 2018).

Data pubblicazione 20/05/2026In relazione alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2007 (neltesto anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. n. 90 del 2017), siimpone, quindi, la necessità di procedere ad un giudizio comparativovolto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevoletra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione(e, alla luce della decisione di appello) dell’accertamento dellaviolazione (in ordine alla quale era stata irrogata la sanzione di cuiall’opposta ordinanza-ingiunzione) e quello previsto all’esito delleultime modifiche normative introdotte prima dell’emanazione dellasentenza qui impugnata.Venendo all’esame delle disposizioni qui rilevanti, si osserva,allora, quanto segue.L’art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2007, nel testo vigente dal 27ottobre 2019, prevede, al comma 1, che “Fatta salva l’efficacia degli2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da3.000 euro a 50.000 euro”.Al comma 6, però (sul punto, parte ricorrente omette ogniconsiderazione), stabilisce che “Per le violazioni di cui al comma 1del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali”.Ne deriva che, nella fattispecie, venendo in rilievo untrasferimento irregolare di denaro di € 3.239.000,00, la sanzione dairrogare, secondo parte ricorrente, sarebbe andata da € 15.000,00a € 250.000,00.Invece, l’art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007 (disposizionecorrispondente all’attuale art. 63), nel testo vigente dal 17 ottobre2012 al 3 luglio 2017 (epoca dell’accertamento, il criterio applicatodalla corte territoriale), disponeva, al comma 1, che “Fatta salvaNumero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articoloNumero di raccolta generale 15245/202649, commi 1, 1-bis, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amminDaistat pruabbtliicvaazio ne 20/05/2026pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito” eprecisava, al comma 7 bis, che “Per le violazioni previste dai commi1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria nonpuò comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremilaeuro.

Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importisuperiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata dicinque volte.

Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardanoimporti superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massimasono aumentate del cinquanta per cento.

Per le violazioni di cui alcomma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso”.La sanzione da infliggere, quindi, sarebbe oscillata da €161.950,00 a € 1.295.600,00.Infine, l’art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007 (disposizionecorrispondente all’attuale art. 63), nel testo vigente dal 29 dicembre2007 al 30 luglio 2010 (epoca della violazione), disponeva, al comma1, che “Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delledisposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica unasanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per centodell’importo trasferito”.Pertanto, la sanzione che avrebbe potuto essere irrogata era da€ 32.390,00 a € 1.295.600,00.Ne deriva che, in ogni caso, in effetti, la sanzione inflitta, pari a€ 175.000,00, non supera i massimi edittali.Tuttavia, ai fini della comparazione fra i trattamenti sanzionatori,finalizzata a stabilire quale debba ritenersi più favorevole, non èsufficiente limitarsi a prendere in considerazione il minimo ed ilmassimo edittali, giacché tale comparazione deve “fondarsisull’individuazione in concreto del regime complessivamente piùNumero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristicheNumero di raccolta generale 15245/2026del caso specifico”, e, in modo particolare, alle cirDcaotas ptuabbnliczaezio ne 20/05/2026individuate nell’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificatodal d.lgs. n. 90 del 2017.

Allo scopo della individuazione deltrattamento sanzionatorio più favorevole risulta, quindi, necessariosvolgere un apprezzamento di fatto - che non può essere compiutose non in sede di merito - delle circostanze di commissionedell’illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamentecommessa, risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo ladisciplina vigente all’epoca di commissione (o di accertamento)dell’illecito o quella irrogabile alla stregua della disciplina introdottadal d.lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteri di graduazione dellasanzione stessa con la medesima precisati.Questa rivalutazione andrà effettuata in sede di rinvio.Le ulteriori contestazioni non devono essere esaminate, alla lucedell’accoglimento della precedente censura.Il ricorso va, pertanto, accolto, quanto al settimo motivo, neitermini di cui in motivazione, infondati il primo e il quarto einammissibili gli altri.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, affinché decida la controversia nelmerito, anche in ordine alle spese di lite.

P.Q.M- accoglie il settimo motivo di ricorso, nei termini di cui inmotivazione, infondati il primo e il quarto e inammissibili gli altri;- cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito,anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agli Avv.tiNicola [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMinistero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legalerappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6142/2022pubblicata il 4 ottobre 2022.Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggioNumero di raccolta generale 15245/20262026 dal [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del VII motivo di ricorso, il rigetto degli altri e il rinviodella causa alla Corte d’appello di Roma;uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente, che hanno concluso per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato lasentenza n. 12647/2019 del Tribunale di Roma che aveva accoltol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Nacomsrl contro il provvedimento di ingiunzione emesso nei loro confronticon il quale era stato chiesto il pagamento della somma di €175.000,00, ai sensi degli artt. 63, commi 1 e 5, e 65, comma 4, deld.lgs. n. 231 del 2007 per la contestata violazione dell’art. 49,comma 1, del d.lgs. medesimo a fronte del trasferimento di denarocontante senza il tramite degli intermediari abilitati in favore dellaL’ingiunto si era difeso negando che vi fosse stato untrasferimento illecito di denaro tra le società, facenti parte delmedesimo gruppo familiare, essendo stati regolati tutti i rapporti didebito/credito tra le medesime società tramite “legittimecompensazioni di partite senza alcun movimento di denaro contanteche, d’altra parte, non era presente in nessuna della società”.Il Tribunale aveva accolto l’opposizione affermando che sarebbestato onere della P.A. dimostrare l’esistenza delle operazioni illecite.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 6142/2022, ha accolto il gravame, ritenendo che lescritture contabili, pur se regolarmente tenute, non avessero valoredi prova legale a favore dell’imprenditore che le aveva redatte e cheNumero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 15245/2026non vi fosse prova delle operazioni di compensazione dedotte dalData pubblicazione 20/05/2026ricorrente.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto opposizione sulla base di sette motivi eha depositato memorie.La P.A. ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo parte ricorrente richiama l’art. 2709 c.c.e lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto conto di alcunidocumenti, dai quali sarebbe emerso che l’intestazione contenutanella contabilità sarebbe stata errata, non essendovi stato alcuntrasferimento di denaro in contanti, atteso che dai registri dellasocietà coinvolte sarebbe risultata la definizione dei debiti in esametramite compensazione con voci di altrettanti rapporti di debito-credito in senso opposto.La contabilità in esame, quindi, avrebbe dovuto essere letta nelsuo complesso, tenendo conto anche degli elementi a favoredell’imprenditore.La censura è infondata.La Corte d’appello di Roma ha evidenziato che la vicendasanzionata aveva ad oggetto dei trasferimenti in denaro oltre i limitidi legge senza il tramite degli intermediari abilitati.L’operazione contabile posta a fondamento del decretoimpugnato era riportata nel libro giornale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del31 dicembre 2009, in cui erano attestati i seguenti pagamenti incontanti:NACOM paga in contanti il debito a [OSCURATO:PERSONA] con causaleincasso credito NACOM - conto cassa contanti sede;Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 15245/2026restituzione finanziamento soci - conto cassa contanti sedeD;a ta pubblicazione 20/05/2026BECOM paga in contanti il debito di € 3.950.070,00 a FINZETADUE incasso credito - conto cassa contanti sede;GASDA con causale finanziamento - conto cassa contanti sede.Al riguardo, si osserva che il bilancio di una società di capitaliregolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabilidell’impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell’art. 2709c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamentoè affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla streguadi ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (Cass., Sez. 1, n.3190 del 18 febbraio 2016).Dette scritture sono state, quindi, valutate dalla corte territorialela quale ha ritenuto dirimente il dato testuale dell’espressaaffermazione del compimento di pagamenti in contanti.Parte ricorrente richiama, in termini generali, l’esistenza didocumenti che dimostrerebbero l’erroneità di tale affermazione, maneppure ne riporta il contenuto.Peraltro, il loro esame sarebbe precluso a questa Suprema Cortee, comunque, ben avrebbe potuto la corte del merito scegliere diritenere preferibili le esplicite considerazioni formulate nel libro cassarispetto a quanto risultante da altri scritti.Infatti, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanzedella prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delNumero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unaNumero di raccolta generale 15245/2026fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro liDmatai tpeub bclihcaezio ne 20/05/2026quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente,sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.,Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).Comunque, la corte territoriale ha escluso, a pagina 6, lasussistenza di un errore formale nell’annotazione di tale operazione,sul rilievo che «non vi è neanche la prova in atti della necessità digiustificare la restituzione delle ingenti somme versate a titolo dipresunte compensazioni di crediti/debiti per la restituzione finale difinanziamenti soci che, in verità, sarebbe stato necessario che, daparte dell’unico amministratore di tutte le società, ovvero ilZamparini, si provvedesse a dimostrare attraverso la prova deifinanziamenti medesimi operata dal socio Gasda a Finzeda. [OSCURATO:PERSONA].p.a. risulta, peraltro, aver ricevuto altro provvedimentosanzionatorio che, tuttavia non risulta essere stato opposto (lacircostanza non è contestata).2) Con il secondo motivo parte ricorrente contesta il richiamo,contenuto nella sentenza impugnata, alla normativa in materia dic.d. accertamento analitico-induttivo del reddito. In particolare, siduole del fatto che non si fosse in presenza di presunzioni gravi,precise e concordanti.La censura è inammissibile.Infatti, la sentenza impugnata è fondata sull’applicazione dell’art.2709 c.c. e il riferimento contestato da parte ricorrente riguarda,semplicemente, la valutazione delle scritture contabili da parte delgiudice e la possibilità per quest’ultimo di utilizzarle liberamente perla formazione del suo convincimento.Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Parte ricorrente, quindi, non si confronta, come sarebbe statoNumero di raccolta generale 15245/2026suo onere (Cass., Sez. 6-3, n. 19989 del 10 agosto 2017) coDna tala pu rbbalitcaiozio ne 20/05/2026decidendi della pronuncia.3) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta che la corteterritoriale non avrebbe tenuto conto dei fatti emergenti dalle schedecontabili prodotte.La doglianza è inammissibile, atteso che chiede a questaSuprema Corte di sostituire la propria valutazione delle risultanzedocumentali di causa a quelle della corte territoriale, la quale hatenuto conto di quanto depositato, ma ha ritenuto di dare prevalenzaalle attestazioni formali contenute nel libro giornale.Comunque, non è spiegato in base a quale principio delle schedecontabili dovrebbero di per sé prevalere sui relativi registri.Peraltro, si osserva che le scritture menzionate da partericorrente, per come troppo sommariamente richiamate nel ricorso,non chiariscono il ruolo di BECOM nella vicenda, evidenziato, invece,nella sentenza impugnata, e non spiegano per quale motivo GASDAsi sia accollata, nella prospettazione dello Zamparini, il debito diNACOM, divenendo, così, debitrice di [OSCURATO:PERSONA].4) Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazionedell’art. 2697 c.c. in quanto avrebbe dovuto essere applicato l’art. 6,comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, in base al quale il giudicedovrebbe accogliere l’opposizione quando non vi siano provesufficienti della responsabilità dell’opponente.La censura è infondata, atteso che la corte territoriale ha fattocorretto uso delle norme menzionate, avendo rigettato l’opposizionesul presupposto che fosse stato dimostrato l’irregolare trasferimentodi denaro.Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/20265) Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta che il giudiceNumero di raccolta generale 15245/2026avrebbe posto a fondamento della decisione delle circostaDantaz peu bbclihcaezio ne 20/05/2026esulavano dal petitum e dal thema decidendum.La corte territoriale non avrebbe potuto sindacare leesigenze/giustificazioni dell’imprenditore per definire le rispettiveposizioni di debito/credito. Inoltre, non sarebbero mai staticontestati in appello l’inconsistenza delle operazioni e attivitàcostituenti titolo degli originari rapporti di debito - credito all’internodel gruppo.La censura è inammissibile, atteso che non si confronta (comesarebbe stato, invece, onere per la parte: Cass., Sez. 6-3, n.19989 del 10 agosto 2017) con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, consistente nell’accertamento dell’avvenuto pagamentodi somme di denaro, oltre i limiti di legge, senza fare ricorso aintermediari abilitati.6) Con il sesto motivo parte ricorrente contesta la violazionedell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007, considerato che laricostruzione del giudice di appello sarebbe stata del tutto illogica enon si sarebbe fondata su una lettura razionale e complessiva dellerisultanze contabili, che avrebbe escluso un’operazione così inutilecome quella imputata.In ogni caso, l’operazione si sarebbe conclusa nel 2009, mentrel’accertamento si sarebbe verificato nel 2013, il che avrebbe esclusoogni pericolo di passaggio di denaro contante all’esterno.La censura è inammissibile, in quanto chiede una rivalutazionedelle risultanze istruttorie.Inoltre, non è chiarito come la non immediatezzadell’accertamento potrebbe escludere, di per sé, il verificarsi dellacondotta illecita.Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/20267) Con il settimo motivo parte ricorrente si duole del fatto che laNumero di raccolta generale 15245/2026corte territoriale non avrebbe applicato d’ufficio il nuoDvaota putbebslictaozio ne 20/05/2026dell’art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2007.Infatti, mentre quello vigente all’epoca della commissione (2009)e dell’accertamento (2013) del fatto avrebbe fissato la sanzione dainfliggere in un importo compreso fra € 15.000,00 e € 250.000,00,quello applicabile al tempo della decisione di appello (2022) sarebbestato pari a una somma da € 3.000,00 a € 50.000,00.Inoltre, il giudice di appello avrebbe utilizzato solo uno dei criteridi determinazione della sanzione fissati dall’art. 67 del d.lgs. n. 231del 2007.Infine, la corte territoriale avrebbe errato a escluderel’applicazione del nuovo testo dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2007senza compiere un giudizio comparativo volto a individuare lanormativa più favorevole.La rideterminazione della sanzione non avrebbe potuto nontenere conto del passaggio in giudicato della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 23349 del 2019, che aveva ridotto la sanzione inflitta conriferimento ad altra vicenda che si collocava nell’ambito dellamedesima operazione unitaria del 31 dicembre 2009.La doglianza è fondata, nei termini che seguono.Preliminarmente, si osserva che, in tema di disciplinaantiriciclaggio, l’art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5,comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della leggesuccessiva più favorevole, in deroga al principio generaledell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative; pertanto,ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità,le norme più favorevoli vanno applicate anche d’ufficio, giacché lanatura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principiodel favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole intema d’impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 11594 del 30 aprile 2024;Numero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026Cass., Sez. 2, n. 1698 del 16 gennaio 2024; Cass., Sez. 2, n. 28888Numero di raccolta generale 15245/2026del 12 novembre 2018). Data pubblicazione 20/05/2026In relazione alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2007 (neltesto anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. n. 90 del 2017), siimpone, quindi, la necessità di procedere ad un giudizio comparativovolto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevoletra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione(e, alla luce della decisione di appello) dell’accertamento dellaviolazione (in ordine alla quale era stata irrogata la sanzione di cuiall’opposta ordinanza-ingiunzione) e quello previsto all’esito delleultime modifiche normative introdotte prima dell’emanazione dellasentenza qui impugnata.Venendo all’esame delle disposizioni qui rilevanti, si osserva,allora, quanto segue.L’art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2007, nel testo vigente dal 27ottobre 2019, prevede, al comma 1, che “Fatta salva l’efficacia degli2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da3.000 euro a 50.000 euro”.Al comma 6, però (sul punto, parte ricorrente omette ogniconsiderazione), stabilisce che “Per le violazioni di cui al comma 1del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali”.Ne deriva che, nella fattispecie, venendo in rilievo untrasferimento irregolare di denaro di € 3.239.000,00, la sanzione dairrogare, secondo parte ricorrente, sarebbe andata da € 15.000,00a € 250.000,00.Invece, l’art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007 (disposizionecorrispondente all’attuale art. 63), nel testo vigente dal 17 ottobre2012 al 3 luglio 2017 (epoca dell’accertamento, il criterio applicatodalla corte territoriale), disponeva, al comma 1, che “Fatta salvaNumero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articoloNumero di raccolta generale 15245/202649, commi 1, 1-bis, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amminDaistat pruabbtliicvaazio ne 20/05/2026pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito” eprecisava, al comma 7 bis, che “Per le violazioni previste dai commi1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria nonpuò comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremilaeuro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importisuperiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata dicinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardanoimporti superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massimasono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui alcomma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso”.La sanzione da infliggere, quindi, sarebbe oscillata da €161.950,00 a € 1.295.600,00.Infine, l’art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007 (disposizionecorrispondente all’attuale art. 63), nel testo vigente dal 29 dicembre2007 al 30 luglio 2010 (epoca della violazione), disponeva, al comma1, che “Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delledisposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica unasanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per centodell’importo trasferito”.Pertanto, la sanzione che avrebbe potuto essere irrogata era da€ 32.390,00 a € 1.295.600,00.Ne deriva che, in ogni caso, in effetti, la sanzione inflitta, pari a€ 175.000,00, non supera i massimi edittali.Tuttavia, ai fini della comparazione fra i trattamenti sanzionatori,finalizzata a stabilire quale debba ritenersi più favorevole, non èsufficiente limitarsi a prendere in considerazione il minimo ed ilmassimo edittali, giacché tale comparazione deve “fondarsisull’individuazione in concreto del regime complessivamente piùNumero registro generale 8080/2023Numero sezionale 1195/2026favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristicheNumero di raccolta generale 15245/2026del caso specifico”, e, in modo particolare, alle cirDcaotas ptuabbnliczaezio ne 20/05/2026individuate nell’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificatodal d.lgs. n. 90 del 2017. Allo scopo della individuazione deltrattamento sanzionatorio più favorevole risulta, quindi, necessariosvolgere un apprezzamento di fatto - che non può essere compiutose non in sede di merito - delle circostanze di commissionedell’illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamentecommessa, risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo ladisciplina vigente all’epoca di commissione (o di accertamento)dell’illecito o quella irrogabile alla stregua della disciplina introdottadal d.lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteri di graduazione dellasanzione stessa con la medesima precisati.Questa rivalutazione andrà effettuata in sede di rinvio.Le ulteriori contestazioni non devono essere esaminate, alla lucedell’accoglimento della precedente censura.Il ricorso va, pertanto, accolto, quanto al settimo motivo, neitermini di cui in motivazione, infondati il primo e il quarto einammissibili gli altri.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, affinché decida la controversia nelmerito, anche in ordine alle spese di lite. P.Q.M- accoglie il settimo motivo di ricorso, nei termini di cui inmotivazione, infondati il primo e il quarto e inammissibili gli altri;- cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito,anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris