CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23641/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'8 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi di imputazione A), B), e D) e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo C), confermando nel resto. Considerato che il motivo di ricorso - con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per la rapina di cui al capo C), fondata su elementi non ritenuti significativi con riguardo alle altre rapine, per cui vi è stata assoluzione — è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello ha affermato che, mentre per le altre rapine non vi erano elementi sufficienti, tali non potendosi considerare gli abiti usati dal rapinatore, in quanto di uso comune, diversamente, per la rapina di cui al capo C) emergeva una pluralità di circostanze che consentiva di riferire i fatti all'imputato, seppur nella logica della prova indiziaria; rilevato che, con riguardo a quest'ultima rapina, la Corte d'appello ha in particolare evidenziato che i pantaloni di una tuta rossa con impresso un logo, indossati dal rapinatore e diversi rispetto a quelli indossati dal rapinatore nelle altre rapine, erano stati riconosciuti come appartenenti all'imputato dalla sua ex convivente; inoltre, il rapinatore era stato seguito attraverso il sistema di videosorveglianza, acquisito dai carabinieri, dal momento in cui era uscito dal Conad al momento in cui, dopo aver abbandonato il giubbino indossato, era entrato nel parcheggio di Panorama ed era stato riconosciuto; rilevato che le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis