CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46486/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] '- avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO (SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] or'5 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento,`sezione distaccata di Bolzano, ha riformato limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, la condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 1 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo A (artt. 216, comma 1 n. 1, 223 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942), alla pena di anni due di reclusione concesse le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, denunciando vizio di motivazione in relazione al rinvio, per relationem, operato, secondo la difesa, dalla Corte d'appello alla pronuncia del primo giudice, senza prendere in esame le doglianze proposte circa l'effettiva destinazione del danaro mancante al ripianamento dei debiti e, comunque, per altri fini istituzionali dell'ente fallito. Si contestano, poi, le risultanze che i giudici di merito hanno ricavato dalle dichiarazioni del curatore fallimentare e dai testi indicati, riportandone stralci onde rappresentare diversa ricostruzione. Né verrebbe tenuta nel debito conto la condotta dell'imputato il quale avrebbe destinato euro 490.000,00 a ripianare i debiti, tenendo così una condotta impeccabile, nell'interesse della società. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, posto che non vi sarebbero gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, per essere stato destinato il danaro che si assume distratto, a scopi economici della società, come, del resto, richiedeva la carica formale rivestita. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché riproduttivo di motivi di censura già valutati con motivazione esauriente e non manifestamente illogica dalla Corte territoriale, immune da vizi di ogni tipo. Peraltro, si propone una rivalutazione, alternativa alla ricostruzione in fatto, cui hanno aderito i convergenti provvedimenti di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), inibita a questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Non può, invero, integrare il denunciato vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 dei 30/4/1997, Dessinrione, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).3.1.Corretta, poi, appare la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui fa rinvio a quella di primo grado, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, in relazione alla quale le motivazioni delle conformi sentenze di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722). 3.2.Infine, deve ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). La costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso va infatti ricordato che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. A ciò si aggiunga che, secondo i principi dettati da questa Corte di legittimità, per il delitto di bancarotta per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Inoltre, si è sostenuto che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942). Né il recupero del bene distratto spiegherebbe rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale — perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore — viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res, con azioni più o meno agevoli da parte della curatela fallimentare, rappresenta solo un posterius, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i