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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2025

Cassazione n. 29025/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha riformato quanto alla pena quella del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 495 e 482- 477 cod. pen., relativamente alla esibizione di un tesserino falso attestante la qualità di medico posseduta dall'imputato; letta la memoria depositata dal difensore il 16 giugno 2025; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per omessa acquisizione del corpo del reato - è generico e reiterativo.

Già la Corte di appello ha chiarito - in modo non manifestamente illogico - che la prova della esibizione del falso tesserino non richiede necessariamente il sequestro dello stesso, in quanto la condotta è fondata sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria, al quale fu mostrato il documento falso, che pur se non fu sequestrato, fu riportato quanto a contenuto nel verbale di perquisizione nel corso della quale avvenne l'esibizione.

Pertanto, non si verte in tema di travisamento della prova - nessuno ha mai affermato che il documento era stato sequestrato - bensì la doglianza si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio - non consentita in questa sede - a fronte di argomentazioni non manifestamente illogiche quanto al risultato probatorio complessivo; Rilevato, quanto al secondo motivo - con il quale si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - che lo stesso è manifestamente infondato, in quanto vengono considerati fattori ostativi alla attenuazione la condotta in sé, relativa alla esibizione del falso tesserino a fronte della indagine relativa al delitto di abusivo esercizio della professione, come anche i precedenti penali specifici dell'imputato; diversamente la Corte territoriale esclude che possano costituire fattori 'positivi' quelli relativi alla condotta collaborativa dell'imputato che viene giudicata insussistente: tale valutazione risulta non viziata da manifesta illogicità, ma anzi in linea con il consolidato principio per cui rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163); considerato, quanto al terzo motivo - con il quale si lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena - che lo stesso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello nega il beneficio, in quanto l'imputato ne ha già usufruito per una precedente condanna a pena detentiva, come anche perché è intervenuta fra fra la presente e la precedente condanna una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. per il delitto previsto dall'art. 348 cod. pen.: si tratta di ragioni che conducono, senza aporie motivazionali, ad escludere il beneficio della sospensione condizionale perché viene ritenuta infausta la prognosi di astensione da ulteriori delitti, in linea con il principio consolidato per il quale in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; conf.: N. 30562 del 2014 Rv. 260136 - 01, N. 48013 del 2018 Rv. 273995 - 01, N. 57704 del 2017 Rv. 272087 - 01, N. 19298 del 2015 Rv. 263534 - 01, N. 35852 del 2016 Rv. 267639 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha riformato quanto alla pena quella del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 495 e 482- 477 cod. pen., relativamente alla esibizione di un tesserino falso attestante la qualità di medico posseduta dall'imputato; letta la memoria depositata dal difensore il 16 giugno 2025; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per omessa acquisizione del corpo del reato - è generico e reiterativo. Già la Corte di appello ha chiarito - in modo non manifestamente illogico - che la prova della esibizione del falso tesserino non richiede necessariamente il sequestro dello stesso, in quanto la condotta è fondata sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria, al quale fu mostrato il documento falso, che pur se non fu sequestrato, fu riportato quanto a contenuto nel verbale di perquisizione nel corso della quale avvenne l'esibizione. Pertanto, non si verte in tema di travisamento della prova - nessuno ha mai affermato che il documento era stato sequestrato - bensì la doglianza si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio - non consentita in questa sede - a fronte di argomentazioni non manifestamente illogiche quanto al risultato probatorio complessivo; Rilevato, quanto al secondo motivo - con il quale si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - che lo stesso è manifestamente infondato, in quanto vengono considerati fattori ostativi alla attenuazione la condotta in sé, relativa alla esibizione del falso tesserino a fronte della indagine relativa al delitto di abusivo esercizio della professione, come anche i precedenti penali specifici dell'imputato; diversamente la Corte territoriale esclude che possano costituire fattori 'positivi' quelli relativi alla condotta collaborativa dell'imputato che viene giudicata insussistente: tale valutazione risulta non viziata da manifesta illogicità, ma anzi in linea con il consolidato principio per cui rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163); considerato, quanto al terzo motivo - con il quale si lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena - che lo stesso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello nega il beneficio, in quanto l'imputato ne ha già usufruito per una precedente condanna a pena detentiva, come anche perché è intervenuta fra fra la presente e la precedente condanna una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. per il delitto previsto dall'art. 348 cod. pen.: si tratta di ragioni che conducono, senza aporie motivazionali, ad escludere il beneficio della sospensione condizionale perché viene ritenuta infausta la prognosi di astensione da ulteriori delitti, in linea con il principio consolidato per il quale in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; conf.: N. 30562 del 2014 Rv. 260136 - 01, N. 48013 del 2018 Rv. 273995 - 01, N. 57704 del 2017 Rv. 272087 - 01, N. 19298 del 2015 Rv. 263534 - 01, N. 35852 del 2016 Rv. 267639 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il co
Sentenza Cassazione n. 29025/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris