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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2022

Cassazione n. 45688/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna del 2 novembre 2017 del Tribunale di Macerata in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato per due episodi di furto aggravato di cui ai capi A) e B), con l'aumento per la contestata recidiva specifica reiterata e infraquinquennale e ravvisato il vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di anni 1 , mesi 7 di reclusione e 750,00 euro di multa.

L'accusa ha ad oggetto il furto pluriaggravato di una borsa da donna custodita nell'abitacolo di una vettura, sottratta attraverso la rottura del finestrino anteriore sinistro, nonché di una carta di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA] presente nell'abitacolo di un furgone in sosta sulla pubblica via. [OSCURATO:PERSONA] il 28 marzo 2017.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso rinnputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo.

2.1. Con l'unico motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, sussistevano elementi positivamente valutabili che consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: in particolare il comportamento collaborativo reso dal ricorrente sin dalla fase delle indagini che aveva consentito la corretta ricostruzione dei fatti, a nulla rilevando che la confessione fosse avvenuta quando lo stesso era già sottoposto alla custodia cautelare.

Il grave disagio sociale evidenziato dalla difesa e considerato dalla sentenza impugnata come espresso in modo generico emergerebbe proprio dai numerosi precedenti penali, indici rivelatori di una grande difficoltà di reinserimento sociale, di una personalità problematica e di condizioni di vita, personali e familiari compromesse.

Nelle conclusioni scritte pervenute in data 17 settembre 2022 la difesa, nel riportarsi al motivo di ricorso, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile

1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte sul punto. 1.1La sentenza, nel motivare in ordine alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche ha applicato correttamente i principi fissati da questa Corte secondo i quali: "In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelh ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione ditale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato". (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, (2022), RV. 282693).

La sentenza impugnata ha esaustivamente motivato sulla specifica doglianza richiamando e condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado che aveva valorizzato la contestata recidiva e l'accentuata colpevolezza e pericolosità con riferimento agli ultimi due furti contestati, conclusioni che ha condiviso anche in ragione delle evidenze del certificato del casellario giudiziale che riporta numerosissimi reati contro il patrimonio, alcuni dei quali commessi con la violenza sulle persone ( una rapina commessa pochi giorni prima dei fatti in contestazione).

Il provvedimento impugnato ha altresì correttamente e logicamente motivato anche in relazione all'invocato comportamento collaborativo con analitiche argomentazioni in fatto (la confessione resa in sede di interrogatorio in stato di detenzione e dopo il già intervenuto riconoscimento; la opposizione ai militari ai quali non consegnava spontaneamente la refurtiva costringendoli alla perquisizione personale), non censurabili in sede di legittimità. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna del 2 novembre 2017 del Tribunale di Macerata in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato per due episodi di furto aggravato di cui ai capi A) e B), con l'aumento per la contestata recidiva specifica reiterata e infraquinquennale e ravvisato il vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di anni 1 , mesi 7 di reclusione e 750,00 euro di multa. L'accusa ha ad oggetto il furto pluriaggravato di una borsa da donna custodita nell'abitacolo di una vettura, sottratta attraverso la rottura del finestrino anteriore sinistro, nonché di una carta di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA] presente nell'abitacolo di un furgone in sosta sulla pubblica via. [OSCURATO:PERSONA] il 28 marzo 2017. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso rinnputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo. 2.1. Con l'unico motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, sussistevano elementi positivamente valutabili che consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: in particolare il comportamento collaborativo reso dal ricorrente sin dalla fase delle indagini che aveva consentito la corretta ricostruzione dei fatti, a nulla rilevando che la confessione fosse avvenuta quando lo stesso era già sottoposto alla custodia cautelare. Il grave disagio sociale evidenziato dalla difesa e considerato dalla sentenza impugnata come espresso in modo generico emergerebbe proprio dai numerosi precedenti penali, indici rivelatori di una grande difficoltà di reinserimento sociale, di una personalità problematica e di condizioni di vita, personali e familiari compromesse. Nelle conclusioni scritte pervenute in data 17 settembre 2022 la difesa, nel riportarsi al motivo di ricorso, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte sul punto. 1.1La sentenza, nel motivare in ordine alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche ha applicato correttamente i principi fissati da questa Corte secondo i quali: "In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelh ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione ditale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato". (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, (2022), RV. 282693). La sentenza impugnata ha esaustivamente motivato sulla specifica doglianza richiamando e condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado che aveva valorizzato la contestata recidiva e l'accentuata colpevolezza e pericolosità con riferimento agli ultimi due furti contestati, conclusioni che ha condiviso anche in ragione delle evidenze del certificato del casellario giudiziale che riporta numerosissimi reati contro il patrimonio, alcuni dei quali commessi con la violenza sulle persone ( una rapina commessa pochi giorni prima dei fatti in contestazione). Il provvedimento impugnato ha altresì correttamente e logicamente motivato anche in relazione all'invocato comportamento collaborativo con analitiche argomentazioni in fatto (la confessione resa in sede di interrogatorio in stato di detenzione e dopo il già intervenuto riconoscimento; la opposizione ai militari ai quali non consegnava spontaneamente la refurtiva costringendoli alla perquisizione personale), non censurabili in sede di legittimità. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 o
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