CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 settembre 2022
Cassazione n. 10720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 02/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la detenzione domiciliare concessagli con provvedimento del medesimo Tribunale in data 16 novembre 2021. La revoca è stata disposta a causa delle varie violazioni delle prescrizioni della misura alternativa poste in essere dal condannato, protrattesi nel tempo sino a giungere ad una denuncia per evasione nei suoi confronti nell'agosto del 2022. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la decisione ai sensi dell' art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art.108 cod. proc. pen. per la mancata concessione, da parte del Tribunale di sorveglianza, di un rinvio per termini a difesa come richiesto dal nuovo difensore del Serafini nominato alla udienza del 2 settembre 2022 (a seguito della rinuncia al mandato dei due precedenti difensori); tale diniego era stato giustificato dalla circostanza che il procedimento di revoca doveva concludersi entro trenta giorni dalla sospensione della misura ai sensi dell'art.51-ter, comma 2, Ord. pen. 2.2. Con il secondo deduce l'erroneità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto dimostrate le violazioni delle prescrizioni da parte del detenuto domiciliare ed allega, al riguardo, fotografie dello stato dei luoghi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Infatti, quanto al primo motivo, deve ricordarsi il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione come, invece, avvenuto nel caso di specie (Sez. 1 - , Sentenza n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823 - 01). Invero, dall'esame degli atti e, in particolare, dal verbale di udienza (che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione del vizio lamentato), risulta che alla udienza tenutasi il giorno 2 settembre 2022, il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva eccepito la sopra indicata nullità dopo la mancata concessione del richiesto rinvio. 3. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo poiché con il lamentato vizio di motivazione il ricorrente vorrebbe una diversa (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non contraddittoria, per ritenere che le violazioni delle prescrizioni poste in essere dal Serafini erano incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa e dimostravano la sua persistente pericolosità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare ìn tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle