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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09467/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., è meramente reiterativo, a fronte di una logica motivazione della Corte territoriale (cfr. p. 4, ove si evidenzia come sia stato lo stesso imputato a comunicare al 112 di aver occupato, unitamente alla propria convivente, l’appartamento sito in Trapani di proprietà dello IACP per destinarlo a comune abitazione), e manifestamente infondato (poiché anche il subentro sine titulo integra la fattispecie: cfr. Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv. 288157-01); ritenuto cheil secondo motivo di ricorso, in tema di scriminante ex art. 54 cod. pen., è insuperabilmente generico, non misurandosi con le corrette considerazioni dei giudici di appello in merito alla mancanza di allegazione di elementi comprovanti il dedotto stato di necessità (cfr. p. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., è meramente reiterativo, a fronte di una logica motivazione della Corte territoriale (cfr. p. 4, ove si evidenzia come sia stato lo stesso imputato a comunicare al 112 di aver occupato, unitamente alla propria convivente, l’appartamento sito in Trapani di proprietà dello IACP per destinarlo a comune abitazione), e manifestamente infondato (poiché anche il subentro sine titulo integra la fattispecie: cfr. Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv. 288157-01); ritenuto cheil secondo motivo di ricorso, in tema di scriminante ex art. 54 cod. pen., è insuperabilmente generico, non misurandosi con le corrette considerazioni dei giudici di appello in merito alla mancanza di allegazione di elementi comprovanti il dedotto stato di necessità (cfr. p. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris