Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 aprile 2011 – [OSCURATO:PERSONA] IP / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑179/10)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] comunitario figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19-21,
44)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 9 febbraio 2010 (procedimento R 666/2009-2),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] IP [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] IP [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 – domanda di registrazione n. 6059919
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione::
[OSCURATO:PERSONA] figurativo comunitario n. 5092275 contenente l’elemento denominativo [OSCURATO:PERSONA], per prodotti e servizi delle classi
9 e 42
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto parziale della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] IP [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.