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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 40563/2024

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seguente / SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con la quale era stata disattesa l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari (misura applicata nei confronti del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. 2, 5, 8 d.lgs 74/2000, con ordinanza del 2.12.2022 dallo stesso Tribunale del riesame di Roma, a seguito di appello del PM avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione.

Argomenta che il Tribunale, aveva dato rilievo, con argomentazioni illogiche, al comportamento tenuto dal ricorrente di fronte alla misura cautelare, senza confrontarsi con le nuove questioni ed i nuovi motivi posti a sostegno dell'appello cautelare; inoltre, era stato affrontato il doveroso approfondimento della attualità del pericolo di reiterazione, in maniera illogica, con riferimento alla personalità dell'indagato ed alla recisione del legame con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio 2022; rimarca che la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione deve essere più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti e va apprezzata, quindi, sulla base della vicinanza dei fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.

Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569).

Costituisce, inoltre, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01).

3. Nella specie, il Tribunale ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, richiamando la valutazione già effettuata in sede di applicazione dell'ordinanza genetica, di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, e valutando gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

In particolare, il Collegio valutava contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio dinanzi al al Pm il 24.1.2024 e le spontanee dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza dibattimentale del 26.3.2024, rimarcando, innanzitutto, come il ricorrente avesse cercato di ridimensionare il suo ruolo, sostenendo di non essersi occupato della gestione amministrativa delle numerose società cartiere e che tali dichiarazioni erano contraddette dal contenuto delle intercettazioni in atti, che dimostravano che le predette società avevano come amministratori teste di legno reperite dallo [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso gestiva la loro attività derivante dalle false fatture emesse; la dichiarata interruzione dei rapporti con il coindagato Mussini (e dunque con la società capofila della frode, [OSCURATO:SOCIETA]) nei primi mesi del 2022, poi, si poneva in contrasto con i documenti rinvenuti all'atto della perquisizione dell'ottobre 2022 e con alcuni messaggi e-mail in atti, che dimostravano che i rapporti con il Mussini e l'attività illecita, anche con altre società non interessate dalle imputazione, si erano protratti almeno sino al giugno 2022; infine, il ricorrente aveva reso dichiarazioni reticenti su aspetti non ancora pienamente illuminati dalle indagini; in definitiva, il Tribunale valutava come parziale la confessione e limitata a fatti e circostanza già ampiamente emerse aliunde dalle indagini.

Con riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dallo [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dibattimentale del 26/03/2024, il Tribunale evidenziava, poi, che il predetto in sostanza, si era limitato a ripetere- quanto al suo ruolo nella vicenda, ai rapporti con il coindagato Mussini ed all'epoca di cessazione di tali rapporti, ai profitti conseguiti - quanto già dichiarato nell'interrogatorio del gennaio 2024.

Da tali considerazioni il Tribunale, traeva, quindi, il rilievo che gli elementi di novità allegati dalla difesa non erano idonei a mutare il quadro cautelare, richiamando anche la gravità dei fatti, il tempo decorso dall'applicazione dell'ordinanza cautelare (non lungo ed avente carattere neutro in difetto di ulteriori elementi) e l'atteggiamento del ricorrente tenuto a seguito della intervenuta esecutività dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica vizi logici e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

4. Le censure che il ricorrente svolge attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità.

Va richiamato il principio secondo il quale il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.F,n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177).

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.6.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente / SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con la quale era stata disattesa l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari (misura applicata nei confronti del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. 2, 5, 8 d.lgs 74/2000, con ordinanza del 2.12.2022 dallo stesso Tribunale del riesame di Roma, a seguito di appello del PM avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione. Argomenta che il Tribunale, aveva dato rilievo, con argomentazioni illogiche, al comportamento tenuto dal ricorrente di fronte alla misura cautelare, senza confrontarsi con le nuove questioni ed i nuovi motivi posti a sostegno dell'appello cautelare; inoltre, era stato affrontato il doveroso approfondimento della attualità del pericolo di reiterazione, in maniera illogica, con riferimento alla personalità dell'indagato ed alla recisione del legame con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio 2022; rimarca che la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione deve essere più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti e va apprezzata, quindi, sulla base della vicinanza dei fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569). Costituisce, inoltre, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01). 3. Nella specie, il Tribunale ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, richiamando la valutazione già effettuata in sede di applicazione dell'ordinanza genetica, di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, e valutando gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. In particolare, il Collegio valutava contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio dinanzi al al Pm il 24.1.2024 e le spontanee dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza dibattimentale del 26.3.2024, rimarcando, innanzitutto, come il ricorrente avesse cercato di ridimensionare il suo ruolo, sostenendo di non essersi occupato della gestione amministrativa delle numerose società cartiere e che tali dichiarazioni erano contraddette dal contenuto delle intercettazioni in atti, che dimostravano che le predette società avevano come amministratori teste di legno reperite dallo [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso gestiva la loro attività derivante dalle false fatture emesse; la dichiarata interruzione dei rapporti con il coindagato Mussini (e dunque con la società capofila della frode, [OSCURATO:SOCIETA]) nei primi mesi del 2022, poi, si poneva in contrasto con i documenti rinvenuti all'atto della perquisizione dell'ottobre 2022 e con alcuni messaggi e-mail in atti, che dimostravano che i rapporti con il Mussini e l'attività illecita, anche con altre società non interessate dalle imputazione, si erano protratti almeno sino al giugno 2022; infine, il ricorrente aveva reso dichiarazioni reticenti su aspetti non ancora pienamente illuminati dalle indagini; in definitiva, il Tribunale valutava come parziale la confessione e limitata a fatti e circostanza già ampiamente emerse aliunde dalle indagini. Con riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dallo [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dibattimentale del 26/03/2024, il Tribunale evidenziava, poi, che il predetto in sostanza, si era limitato a ripetere- quanto al suo ruolo nella vicenda, ai rapporti con il coindagato Mussini ed all'epoca di cessazione di tali rapporti, ai profitti conseguiti - quanto già dichiarato nell'interrogatorio del gennaio 2024. Da tali considerazioni il Tribunale, traeva, quindi, il rilievo che gli elementi di novità allegati dalla difesa non erano idonei a mutare il quadro cautelare, richiamando anche la gravità dei fatti, il tempo decorso dall'applicazione dell'ordinanza cautelare (non lungo ed avente carattere neutro in difetto di ulteriori elementi) e l'atteggiamento del ricorrente tenuto a seguito della intervenuta esecutività dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica vizi logici e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 4. Le censure che il ricorrente svolge attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. Va richiamato il principio secondo il quale il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.F,n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177). 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancel
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