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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 19653/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17745/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio dell’avv . prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamentee disgiuntamente all'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 911/2020 , depositata il23/12/2020, R.G.N. 107/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Milano, respingendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità dell’art. 18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e dell’art. 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dai lavoratori indicati in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto dei predetti all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto.

2. I giudici di secondo grado, richiamando precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno precisato che: a) l'art. 19 della legge n. 25/1955 era venuto meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 167/11; b) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dall'art. 49 d.lgs. n. 276/2003, che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto; c) l'art. 47 co. 3 del d.lgs. n. 276/2003 prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto, continuava ad applicarsi la normativa in materia; d) parimenti l'art. 19 legge n. 25/55 non poteva ritenersi abrogato dall'art. 16 della legge n. 196/97 che aveva inciso solo sugli artt. 6 e 7 del testo normativo; e) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa; f) alcuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi nella locuzione "è considerato utile" inserita nell'art. 19 legge n. 25/55 e l'espressione "è computato" contenuta nell'art. 3 d.l. n. 726/84, avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro; g) la suddetta interpretazione risultava altresì conforme alla disciplina sovranazionale della materia, come interpretata dalla CGUE, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; h) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell'art. 18, comma 11, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

I lavoratori indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.

4. La parte ricorrente ha comunicato “rinuncia parziale agli atti ex art.390 c.p.c.”, notificata alla controparte, limitatamente ai primi quattro motivi di ricorso attinenti al merito della causa e richiesta di “dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.” rispetto ad essi; ha depositato successiva memoria sul quinto motivo di ricorso.

Con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., la difesa dei controricorrenti ha, tra l’altro, preso atto di tale rinuncia e ha concluso, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Considerato che:

5. Rispetto ai primi quattro motivi di ricorso deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. n. 17893 del 2020) e non l’estinzione ex art. 391 c.p.c., in quanto la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è assoggettata ad un regime diverso, dovendosi ritenere efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo v.

Cass.n. 414 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata; con riguardo a fattispecie concernenti le medesime questioni proposte nel presente ricorso, cfr. Cass.n. 36066; Cass. n. 36108 del 2022; Cass. n. 6462 del 2023; Cass. n. 6532 del 2023; Cass. n. 6840 del 2023; Cass. n. 8403 del 2023).

6. Con il quinto motivo di ricorso la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metus a fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro.

7. Il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da unregime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf.

Cass. n. 29831 del 2022; Cass.n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022).

8. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, le cui argomentazioni condivide in toto.

9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto ai primi quattro motivi mentre il quinto motivo di ricorso deve essere rigettato.

10. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

11. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso.

Rigetta il quinto motivo.

Condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17745/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio dell’avv . prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamentee disgiuntamente all'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 911/2020 , depositata il23/12/2020, R.G.N. 107/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Milano, respingendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità dell’art. 18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e dell’art. 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dai lavoratori indicati in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto dei predetti all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto. 2. I giudici di secondo grado, richiamando precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno precisato che: a) l'art. 19 della legge n. 25/1955 era venuto meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 167/11; b) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dall'art. 49 d.lgs. n. 276/2003, che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto; c) l'art. 47 co. 3 del d.lgs. n. 276/2003 prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto, continuava ad applicarsi la normativa in materia; d) parimenti l'art. 19 legge n. 25/55 non poteva ritenersi abrogato dall'art. 16 della legge n. 196/97 che aveva inciso solo sugli artt. 6 e 7 del testo normativo; e) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa; f) alcuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi nella locuzione "è considerato utile" inserita nell'art. 19 legge n. 25/55 e l'espressione "è computato" contenuta nell'art. 3 d.l. n. 726/84, avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro; g) la suddetta interpretazione risultava altresì conforme alla disciplina sovranazionale della materia, come interpretata dalla CGUE, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; h) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell'art. 18, comma 11, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. I lavoratori indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso. 4. La parte ricorrente ha comunicato “rinuncia parziale agli atti ex art.390 c.p.c.”, notificata alla controparte, limitatamente ai primi quattro motivi di ricorso attinenti al merito della causa e richiesta di “dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.” rispetto ad essi; ha depositato successiva memoria sul quinto motivo di ricorso. Con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., la difesa dei controricorrenti ha, tra l’altro, preso atto di tale rinuncia e ha concluso, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Considerato che: 5. Rispetto ai primi quattro motivi di ricorso deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. n. 17893 del 2020) e non l’estinzione ex art. 391 c.p.c., in quanto la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è assoggettata ad un regime diverso, dovendosi ritenere efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo v. Cass.n. 414 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata; con riguardo a fattispecie concernenti le medesime questioni proposte nel presente ricorso, cfr. Cass.n. 36066; Cass. n. 36108 del 2022; Cass. n. 6462 del 2023; Cass. n. 6532 del 2023; Cass. n. 6840 del 2023; Cass. n. 8403 del 2023). 6. Con il quinto motivo di ricorso la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metus a fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro. 7. Il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da unregime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022; Cass.n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022). 8. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, le cui argomentazioni condivide in toto. 9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto ai primi quattro motivi mentre il quinto motivo di ricorso deve essere rigettato. 10. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 11. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso. Rigetta il quinto motivo. Condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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