CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 35117/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente alla eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria del 14 MAGGIO 2024 del difensore di fiducia, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento integrale del ricorso. Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. 19 9rT 2r,24 IL Luan [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 17 ottobre 2023 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di arresto e 16.000 euro di ammenda inflitta con sentenza del 2 febbraio 2023 del Tribunale di Cremona per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, per aver realizzato due strutture prefabbricate ad uso residenziale senza permesso di costruire (capo 9) e senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sull'area (capo 10). I fatti sono contestati come accertati in Casalmaggiore il 5 ed il 19 dicembre 2019, all'interno di un villaggio di accoglienza. 1.1.Con il primo ed il secondo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sussistendone, afferma, tutti i presupposti. 1.2.Con il terzo motivo deduce la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche pur avendo provveduto, afferma, alla demolizione delle due opere prima dell'inizio del processo, unico tra gli altri imputati ad averlo fatto, senza che per questo la Corte di appello avesse ritenuto giusto differenziare i relativi trattamenti sanzionatori. 2.Con memoria del 14 maggio 2024 il difensore del ricorrente ha ulteriormente insistito per l'accoglimento delle proprie richieste. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.il ricorrente non può dolersi della mancata concessione della sospensione condizionale della pena avendo precedentemente riportato condanna alla pena di tre anni di reclusione ostativa al riconoscimento del beneficio; 4.2.risulta infatti dal certificato penale che, con sentenza del 2 febbraio 2023, pronunciata dalla medesima Corte di appello di Brescia e divenuta irrevocabile il 29 aprile 2023, dunque prima di quella oggi impugnata, l'imputato era stato condannato alla pena sopra indicata per i reati di furto e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento; 4.3.1a Corte di appello ne dà atto ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dunque è circostanza che essa aveva ben presente per sorvolare sulla richiesta, così come è ben nota allo stesso ricorrente il quale non può oggi dolersi di un vizio motivazionale se non ha un interesse concreto alla sua rimozione per aspirare ad un beneficio che ope legis non può essergli più concesso; 4.4.quanto alla determinazione della pena, va fatta una premessa: il ricorrente non risponde del reato in concorso con altre persone bensì uti singulus 4.5.non può pertanto essere considerato come vizio motivazionale l'uguale trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati nel medesimo processo, ma non nel medesimo reato, sul rilievo di condotte ripristinatorie tenute esclusivamente dal ricorrente ma che riguardano lo specifico reato a lui attribuito in via esclusiva; 4.6.1a circostanza che gli altri (che pure avevano abusivamente realizzato altri manufatti all'interno del medesimo villaggio) non avessero demolito le opere non può di per sé viziare la mancata attenuazione della pena nei confronti dell'unico ottemperante all'ordine di demolizione posto che la Corte di appello, con motivazione non sindacata sul punto, ha escluso la valenza attenuante della demolizione stessa (tardivamente e non spontaneamente intervenuta) e ha stigmatizzato i precedenti penali del ricorrente; 4.7.peraltro, l'editto accusatorio ascrive agli altri imputati la realizzazione di manufatti non necessariamente uguali per dimensione a quelli posti in opera dall'odierno ricorrente e nemmeno per numero e tipologia (alcuni hanno realizzato un solo manufatto, altri un caravan, altri ancora un portico in aggiunta al solo manufatto), con conseguente mancanza di termini omogenei (soggettivi e oggettivi) di paragone. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del