CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14459/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1377 - controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1172/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 22/12/2024 R.G.N. 1064/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10831/2025Numero sezionale 1377/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1172/2024pubblicata il 12 dicembre 2024, ha accolto parzialmentel’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del localeTribunale che aveva dichiarato legittimo, nei confronti diGraziano [OSCURATO:PERSONA], il licenziamento per giusta causaintervenuto per mezzo di raccomandata in data 20 giugno 2023,nonché rigettato la domanda del lavoratore di riconoscimentodel superiore inquadramento nel III livello del CCNL dellaDistribuzione [OSCURATO:PERSONA] (DMO) e di accertamento deldemansionamento con conseguente richiesta di condanna dellasocietà al risarcimento di un danno non patrimoniale. Rigettatetutte le domande, il Tribunale aveva quindi condannatoGraziano [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite liquidatein euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA eCPA.Nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale riforma delladecisione di primo grado, la Corte d’appello, aveva dichiaratoillegittimo il licenziamento impugnato, aveva risolto il rapportodi lavoro con effetto dal 16 settembre 2023 per il venir menodel vincolo fiduciario tra le parti e aveva condannato EsselungaS.p.A. al pagamento di un’indennità risarcitoria di diciottomensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessie rivalutazione. Inoltre, il giudice di secondo grado condannavala società anche alla rifusione della metà delle spese del doppiogrado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.100,00, oltre ilrimborso forfetario e oneri di legge.Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponericorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo invia incidentale sulla scorta di quattro motivi.Numero registro generale 10831/2025Parte ricorrente presenta memorie. Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 14459/2026Data pubblicazione 15/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. conriferimento agli articoli 2119 cod. civ. e 226 del CCNL dellaDistribuzione [OSCURATO:PERSONA] (DMO).In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che la Corte di appelloabbia erroneamente escluso la sussistenza della giusta causa dilicenziamento, pur avendo la Corte riconosciuto la materialità diuna condotta integrante la fattispecie da cui l’art. 226 del CCNLDMO fa discendere giusta causa di licenziamento.1.1. Il motivo è infondato.Va preliminarmente rilevato che la denuncia di violazione o falsaapplicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall’art.2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale aquella delle norme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sededi legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base allenorme codicistiche di ermeneutica negoziale come criteriointerpretativo diretto e non come canone esterno dicommisurazione della esattezza e della congruità dellamotivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità delladoglianza, di una specifica indicazione delle normeasseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né deldiscostamento da parte del giudice di merito dai canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti (v. per tutte Cass. n.3521 del 2024).Numero registro generale 10831/2025Numero sezionale 1377/20261.2. Nel caso di specie, l’articolo 226 del [OSCURATO:PERSONA], cosNuì mceorom di era ccolta generale 14459/2026Data pubblicazione 15/05/2026prodotto nel doc. III del presente grado di giudizio, rubricato“Recesso ex articolo 2119 c.c.”, recita:“1. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti puòrecedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza deltermine se il contratto è a tempo determinato, o senzapreavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora siverifichi una causa che non consenta la prosecuzione ancheprovvisoria del rapporto (giusta causa).2. La comunicazione del recesso deve essere effettuata periscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritornoo altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento,contenente l'indicazione dei motivi.3. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primocomma del presente articolo:- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fradipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normaleesercizio dell'attività aziendale;- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata dacomportamento oltraggioso;- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede dicontrollo delle presenze al lavoro;- l'appropriazione nel luogo dilavoro di beni aziendali o di terzi;- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;-l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per contoproprio o di terzi.4. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore cherecede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivoart. 232.”1.3. Si rammenta poi che, nell’accertamento della legittimitàdel licenziamento per giusta causa, spetta al giudice svolgere ilNumero registro generale 10831/2025giudice valutare non solo la gravità dei fatti addebitati nella loroN umero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 14459/2026componente oggettiva e soggettiva, ma anche la proporzionalitàData pubblicazione 15/05/2026tra i fatti e la lesione dell'elemento fiduciario alla base delrapporto sia tale da giustificare la massima conseguenzasanzionatoria (vedi ex multis, Cass. n. 5103 del 1998; Cass. n.16260 del 2004; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 23878 del2018). Inoltre, nella valutazione del fatto addebitato, il giudicenon deve guardare alla fattispecie solo in astratto, ma allecircostanze concrete in cui quest’ultima si è verificata, tenendoconto quindi di elementi quali il danno arrecato, l’intensità deldolo o della colpa, dei precedenti disciplinari, e giungendo cosìad apprezzare se il fatto sia in grado di ledere irrimediabilmente,sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il patto fiduciario tralavoratore e datore di lavoro (vedi tra le tante, Cass. n. 33027del 2018; Cass. n. 3277 del 2020; Cass. n. 13188 del 2003). Inparticolare, la giurisprudenza ha affermato che, anche quandosia accertata una “condotta contemplata a titolo esemplificativoda una norma del contratto collettivo fra le ipotesi dilicenziamento per giusta causa, la valutazione in ordine allalegittimità del licenziamento disciplinare deve in ogni casoessere effettuata attraverso un accertamento in concreto, anchequando si riscontri l'astratta corrispondenza di quelcomportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente”(vedi, Cass. n. 26010 del 2018, Cass. n. 8826 del 2017).Pertanto, spetta al giudice del merito sia accertare l’integrazionedel fatto che ha causato il licenziamento, sia stabilire che lalesione del patto fiduciario intercorsa tra le parti sia tale dagiustificare la sanzione disciplinare massima. Solo unamotivazione viziata da illogicità o errori di diritto è censurabilein sede di cassazione, restando riservata al giudice del meritoogni valutazione in fatto circa l’accertamento dell’addebito e laNumero registro generale 10831/2025sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento (vediN, umero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 14459/2026tra le tante, Cass. n. 21958 del 2018; Cass. n. 26010 del 2018;Data pubblicazione 15/05/2026Cass. n. 8254 del 2004).1.4. Alla luce della congiunta lettura del dato testuale dellanorma in parola e della motivazione dell’interpretazione offertadalla Corte di appello, quest’ultima appare ricadere nell’alveodelle interpretazioni possibili e plausibili, avendo ritenuto chel’irrogazione della sanzione disciplinare massima dellicenziamento sia stata sproporzionata rispetto all’accertatacondotta tenuta dal lavoratore, così come attentata da talunecircostanze che il giudice ha riportato ed esaminato alle pagine7-8-9 della sentenzaIn primo luogo, il giudice di secondo grado ha accertato nelmerito la fondatezza dell’addebito in capo al lavoratore, il qualesi è reso responsabile di una condotta illegittima ed in alcunmodo giustificabile, concretizzatasi in un “diverbio conunilaterale passaggio alle vie di fatto” con un cliente durante ilturno lavorativo presso le casse self-check, come da egli stessoriconosciuto.Tuttavia, la Corte ha operato un bilanciamento tra ilcomportamento tenuto dal lavoratore e altre circostanzeintervenute concretamente, giungendo a ritenere che questedeponessero a favore del lavoratore, convincendo il giudice dellasproporzione della conseguenza sanzionatoria irrogata aGraziano [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a parere del giudice di secondecure, le modalità e il contenuto delle provocazioni subita dallavoratore da parte del cliente, il fatto che il comportamentotenuto da [OSCURATO:PERSONA] fosse prevedibile (e previsto)dal [OSCURATO:PERSONA] che pertanto aveva allertato inanticipo il direttore, l’assenza di provate percosse o lesioni alcliente, la brevità dell’episodio e il suo svolgimento fuori daiNumero registro generale 10831/2025Numero sezionale 1377/2026locali del negozio e la conseguente limitatezza della tuNrubmaertoi dvi ara ccolta generale 14459/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell’attività aziendale, il mancato coinvolgimento diretto di terzi,l’intervento del direttore Castellin e del [OSCURATO:PERSONA] la distrazione degli altri lavoratori già nella fase del solodiverbio verbale iniziato dal cliente, nonché l’assenza diprecedenti disciplinari in capo a [OSCURATO:PERSONA] nella suaquasi ventennale attività presso [OSCURATO:SOCIETA]., avrebberodovuto comportare l’irrogazione di una sanzione meno grave dellicenziamento in tronco. Afferma infatti la Corte che: “lavalutazione congiunta di tutti gli elementi sopra elencatievidenzia come l’effettivo disvalore, sia oggettivo chesoggettivo, dell’illecito, sia pure indubbiamente concretizzatosi,non avrebbe consentito di travalicare l’ambito delle sanzioniconservative, nella prospettiva di gradualità che presiedel’esercizio del potere datoriale.” Ancora, il giudice ritiene che,dal punto di vista soggettivo, l’incensuratezza del lavoratore ela grave provocazione subita, e, dal lato oggettivo, la scarsaturbativa arrecata all’attività aziendale e le assenti percosse olesioni impediscano di considerare proporzionata la sanzioneirrogata (p.9).Perciò, la motivazione supporta le conclusioni cui è giunto ilgiudice di secondo grado, avendo quest’ultimo svolto unavalutazione del caso concreto al fine di accertare da un lato ilfatto oggetto di sanzione e dall’altro la proporzionalità tra il fattoverificatosi, anche alla luce delle circostanze in cui questo si èverificato, e il licenziamento irrogato come sanzionedisciplinare. La Corte dimostra di essersi confrontata anche conle disposizioni censurate, le quali, comunque, non hannocarattere vincolante nemmeno quando tipizzano la fattispeciecosì come accertata nella sua materialità, dovendo il giudicevalutare sempre il fatto nella sua concretezza, avendo riguardoNumero registro generale 10831/2025della sua natura di natura oggettiva e soggettiva (p. 9 dellaN umero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 14459/2026motivazione) (vedi, Cass. n. 33811 del 2021; Cass. ).Data pubblicazione 15/05/20261.5. La censura mossa con il primo motivo dell’odierno ricorsorisulta dunque infondata, in quanto, sebbene formalmentelamenti la disapplicazione della norma collettiva e dell’art. 2119cod. civ., mira invece ad ottenere una rivalutazione del fattooggetto del giudizio, precluso in sede di legittimità. Ciò emergechiaramente dalla prospettazione alternativa delle valutazionicompiute dal giudice dell’appello circa le risultanze istruttorie egli elementi ritenuti dalla Corte rilevanti per ricostruire ilcontesto in cui si è svolto il fatto addebitato.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura l’insufficienzae la contradditorietà della motivazione della sentenza di II gradoex articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. in relazione allaproporzionalità del licenziamento.Nello specifico, si lamenta che il giudice di appello abbiaapoditticamente e senza coerente motivazione escluso laproporzionalità del licenziamento irrogato da [OSCURATO:SOCIETA]. aseguito della condotta illegittima tenuta dal lavoratore.Il motivo non può trovare accoglimento.2.1. Si rammenta che il d.l. n. 83 del 22 giugno 2012, poiconvertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 7 agosto 2012,ha sostituito il quinto motivo di ricorso in cassazione che non èpiù per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo per il giudizio” bensì per“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.” In assenza di indicazioneprecisa circa il fatto decisivo introdotto nel giudizio easseritamente non esaminato dal giudice del merito, il motivodi ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, deve ritenersiinammissibile (vedi, ex multis, Cass. n. 29628 del 2022)Numero registro generale 10831/2025Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di omesso esame di un fattoN umero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 14459/2026decisivo per il giudizio, il giudice di legittimità può unicamenteData pubblicazione 15/05/2026verificare che la sentenza rispetti il “minimo costituzionale”sancito dall’art. 111, comma 6, Costituzione, ed eventualmenterilevare la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito (vedi, per tutte, Cass. n. 11059 del 2021).Orbene, è denunciabile soltanto l’assoluta assenza dimotivazione, che si declina in mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessaed oggettivamente incomprensibile (da ultimo vedi, Cass. n.19201 del 2025). Non sono pertanto più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di insufficienza e contraddittorietàdella motivazione (vedi, Cass. n. 8106 del 2025; Cass. n. 7090del 2022).2.4. Dunque, il motivo non è ammissibile perché denuncia unvizio di insufficienza e contraddittorietà della sentenza nonrilevabile in sede di legittimità.3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, GrazianoMassimiliano censura la violazione falsa applicazionedell’articolo 18, commi 4 e 7 della legge n. 300 del 1970, inrelazione all’articolo 360, numero 3 c.p.c.Segnatamente, il ricorrente lamenta che la Corte di appello, puravendo riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, abbiaescluso l’applicazione della tutela reintegratoria senza addurrealcun approfondimento istruttorio o motivazionale specificocirca l’affermazione della irrimediabilmente compromissione delvincolo fiduciario tra le parti.3.1. Il motivo non trova accoglimento.3.2. Innanzitutto, è necessario precisare che dal 2012 ladisciplina della tutela del lavoratore in caso di licenziamentoNumero registro generale 10831/2025Numero sezionale 1377/2026illegittimo contenuta all’articolo 18 dello Statuto dei LavNoumrearot odir rai ccolta generale 14459/2026Data pubblicazione 15/05/2026è stata modificata portando all’introduzione di quattro differentiipotesi di illegittimità del licenziamento e relativi regimisanzionatori. In caso di nullità del licenziamento il lavoratoredeve ottenere una tutela reale ed essere pienamenteindennizzato, anche in caso di illegittimità del licenziamento permotivi soggettivi la tutela è piena ma l’indennizzo ridotto,nell’ipotesi di illegittimità del licenziamento per motivi spettauna tutela obbligatoria piena da dodici a ventiquattro mensilità,ed infine nel caso di illegittimità per vizi procedurali e formali,la è tutela obbligatoria con indennizzo attenuato da sei a dodicimensilità.3.3. Nel caso di specie, il giudice ha correttamente ritenuto diapplicare la tutela indennitaria piena nel licenziamento perragioni soggettive, infatti afferma a p. 13: “in virtù delleconsiderazioni tutte che precedono, in parziale riforma dellasentenza 2455/2024 del tribunale di Milano, ma dichiaratoillegittimità del licenziamento oggetto di causa per difetto diproporzionalità. Conseguentemente, in applicazione dell’articolo18 comma 5 dello Statuto dei Lavoratori, deve dichiararsil’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalladata del recesso e l’appellata da condannata pagamentodell’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali allarivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.”A seguito della novella del 2012, l’illegittimità del licenziamentoper sproporzione della sanzione disciplinare ricade nelle “altreipotesi” di cui all’articolo 18, comma 5, dello Statuto deiLavoratori, il quale recita: “Il giudice, nelle altre ipotesi in cuiaccerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivosoggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro,Numero registro generale 10831/2025dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data deNl umero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 14459/2026licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento diData pubblicazione 15/05/2026un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra unminimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilitàdell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianitàdel lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendentioccupati, delle dimensioni dell'attività economica, delcomportamento e delle condizioni delle parti, con onere dispecifica motivazione a tale riguardo.” Quindi, la tutela riservataai casi di illegittimo licenziamento per ragioni di proporzionalitàè di tipo risarcitorio. Le uniche ipotesi in cui il giudice concedela tutela reintegratoria in presenza di sproporzione si verificanoquando il fatto materiale contestato è insussistente e non vi èragione di svolgere alcuna valutazione circa la sproporzione dellicenziamento e qualora i contratti collettivi o le disposizionidisciplinari applicabili prevedessero una sanzione conservativain presenza della condotta accertata e questa non sia stataapplicata (vedi, Cass. n. 25534 del 2018; Cass. n. 13178 del2017; Cass. n. 23669 del 2014). Fuori da queste ipotesi, lasproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelregime di cui al comma 5 dell’articolo 18 dello Statuto deiLavoratori, che prevede la tutela indennitaria c.d. forte.3.4. Alla luce della disciplina esposta, il giudice d’appello hacorrettamente applicato l’art. 18, comma 5, dello Statuto deilavoratori, dichiarando risolto il rapporto di lavoro econdannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoriapari a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,misura rientrante nel range legale compreso tra dodici eventiquattro mensilità, determinata tenendo conto dellasignificativa anzianità di servizio del lavoratore (dal 2006 al2023), delle rilevanti dimensioni aziendali di [OSCURATO:SOCIETA]. eNumero registro generale 10831/2025dell’assenza di ulteriori elementi allegati idonei a giustificare unaN umero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 14459/2026diversa quantificazione dell’indennità.Data pubblicazione 15/05/20264. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, GrazianoMassimiliano lamenta la nullità della sentenza per violazionedell’articolo 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dell’articolo 111 dellaCostituzione, in relazione all’articolo 360, numero 4 c.p.c.In particolare, lamenta il lavoratore la mancanza diargomentazione ed indicazione di elementi oggettivi dai qualidesumere, in modo concreto e verificabile, la rottura definitivadel rapporto di fiducia tra le parti che avrebbe impeditol’applicazione della tutela reintegratoria.4.1. Il motivo è inammissibile.Come chiarito in modo costante, la sentenza nulla è quellaassolutamente carente di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico; la pronuncia è meramente apparente, perplessa oobiettivamente incomprensibile quando il giudice ha omesso diindicare nella parte motiva della decisione gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento, ovvero li abbia indicati ma nonne abbia offerto una approfondita disamina logico-giuridica (v.Cass. n. 9105 del 2017); infine la motivazione può esserecontradditoria quando contiene affermazioni inconciliabili e nonè possibile individuarne la ratio decidendi (v. Cass. n. 20112 del2009).Questa Corte ha affermato che, in caso di censura permotivazione mancante, apparente o perplessa, spetta alricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” nonvalutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risultiesistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale e la sua “decisività” per la definizionedella vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte,per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur seNumero registro generale 10831/2025graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nellaN umero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 14459/2026descrizione astratta delle norme che regola la fattispecieData pubblicazione 15/05/2026dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezzae la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).É noto, infatti, che la motivazione meramente apparente - chela giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche,alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussisteallorquando pur non mancando un testo della motivazione insenso materiale, lo stesso non contenga una effettivaesposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso chele argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire ilpercorso logico -giuridico alla base del decisum (cfr., sul punto,fra le più recenti, Cass. n. 1986 del 2025).É stato, in particolare, precisato che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesiin cui le argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuare ilNumero registro generale 10831/2025Numero sezionale 1377/2026ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del dNeumciesrou dmi ra ccolta generale 14459/2026Data pubblicazione 15/05/2026(Cass. n.20112/2009).4.2. Tanto ricordato, guardando alla motivazione dellasentenza di secondo grado sul punto, nonché alla genericità concui il motivo di ricorso in parola è stato formulato, al solo fine diottenere una alternativa valutazione del fatto e quindi unadiversa e maggiore tutela reintegratoria, il motivo non èaccoglibile.Inoltre, per come risolto il precedente motivo di ricorso, lasanzione della reintegrazione sul posto di lavoro non sarebbestata comunque tra le tutele previste per la fattispecieaccertata.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente lamental’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex aricolo360, n. 5, c.p.c.Nello specifico, il lavoratore lamenta la mancata considerazione,nella valutazione della condotta del lavoratore e della sceltadella tutela da applicare, della provocazione subita dallavoratore nonché del contesto di stress lavorativo in cuiversava a causa del demansionamento subito, che, secorrettamente considerati, a detta di [OSCURATO:PERSONA],avrebbero portato il giudice a ritenere la condotta tenutareattiva e non dolosa.5.1. Tuttavia, risulta dalla lettura della sentenza di appello, cheil giudice abbia tenuto in considerazione questi aspetti. Inparticolare, a pagina 8, nel valutare le circostanze concrete incui si è svolta la vicenda da cui è seguito il licenziamento, si fariferimento, ponendolo come circostanza a favore dellavoratore, alla provocazione da questi subita in risposta alla“sua corretta richiesta di pagamento, improntata all’interessedatoriale.” Per quanto concerne l’incidenza dello stressNumero registro generale 10831/2025lavorativo da demansionamento, il giudice afferma cheN umero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 14459/2026“l’infondatezza della domanda volta riconoscimento del terzoData pubblicazione 15/05/2026livello travolge quelle concernenti le conseguenti differenzeretributive e di risarcimento del danno da dimensionamento,lamentato con esclusivo riferimento a tale invocatoinquadramento.” Pertanto, la Corte si è espressa su entrambi ipunti, tenendo nel primo caso in considerazione l’aspetto dellaprovocazione da parte del cliente nei confronti di GrazianoMassimiliano, e nel secondo caso ritenendo non sussistentel’asserito stress lavorativo in quanto non è stato riconosciuto ildemansionamento.La sentenza appare dunque soddisfacente dal punto di vistamotivazionale e logicamente costruita; perciò, si rigetta anchel’ultimo motivo di ricorso.6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, sia il ricorso siail ricorso incidentale devono essere respinti.6.1. Le spese sono compensate in applicazione dell’articolo 92c.p.c.6.2. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dìcui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012n. 228. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perNumero registro generale 10831/2025Numero sezionale 1377/2026il ricorso, a norma dell’art. 1–bis dello stesso articolo Nu1m3e,ro dsi era ccolta generale 14459/2026Data pubblicazione 15/05/2026dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 17 marzo 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]