CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 1215 5 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatae difes a , anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studiodei difensori c/o Chiomenti in Roma via XXIV Maggio n.43 - in- dirizzopec [OSCURATO:EMAIL] ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l ’[OSCURATO:PERSONA],n. 132 2 /12 /2021 , depositata l’8 . 11 .2021 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale dell ’[OSCURATO:PERSONA], n. 132 2 /12 /2021 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e con f e rmata la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Forlì n. 3 18 / 1 /201 9 , la quale aveva a suavolta accolto il ricorso introduttivo notificato d alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TH06A101598/2017 con il quale l’Amministrazione finanziaria recu- peravanei confronti del la contribuente maggior e IVA e irrogava san- zioni, avendo disconosciuto il diritto alla corrispondente detrazione relativamente al l’anno di imposta 20 1 5 . 2. Le riprese traevano origine da p.v.c. che sollevava iniziali conte- stazionicui replicava la società attraverso il ravvediment o operoso; facevaseguito questionario attraverso il quale l’Agenzia chiedeva alla contribuente di specificare il trattamento contabile ai fini IVA delle fattureoggetto di contestazione ed emesse da soggetti non residenti, rispostaritenuta non satisfatti va dall’Amministrazione che riteneva partedegli acquisti rilevati nel p.v.c. non inerenti all’attività di im- presa. 3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione, deducendo due motiv i , cui ha resistito la con- tribuentecon controricorso . Da ultimo la società deposita istanza di sospensionedel processo. Consideratoche: 4. In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositatoin data 21 giugno 2023 copia della domanda di definizione agevolatapresentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vi- goredall'1° gennaio 2023. 4.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compres o quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 4.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, d ella legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 4.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termi ne ». 5.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. P.Q.M.