CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45574/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, appellata dalle imputate, con cui il Tribunale di Ravenna, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabili di una pluralità di furti consumati con l'aggravante della destrezza, commessi tra il 5 e il 19 dicembre 2012 [in particolare: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il capo D) dell'imputazione; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i capi A), B) e C); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i capi A) e B)], riconosciuta la recidiva specifica contestata alle due [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra tutti i reati e applicata la diminuente per il rito. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi le imputate, con unico atto e medesimo difensore, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della circostanza aggravante della destrezza e, conseguentemente, alla mancata adozione di sentenza di non doversi procedere per assenza di condizione di procedibilità per i capi C) e D). In particolare, si assume che dalla ricostruzione dei fatti emergerebbe che le imputate si sono limitate, in tutti gli episodi, a approfittare di situazioni favorevoli senza esercitare alcuna abilità atta a eludere la vigilanza della persona offesa. A parere della difesa, la Corte d'appello avrebbe rielaborato erroneamente le risultanze processuali, violando il principio di diritto rinvenibile nel diritto vivente, per il quale - ai fini della sussistenza della destrezza - è necessario un quid pluris che permetta di differenziare l'azione predatoria rispetto al furto semplice, esso non potendo trarsi dal solo approfittannento dell'altrui disattenzione. 2.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti hanno censurato violazione dell'art.62, n. 4, cod. pen., e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento ai reati di cui ai capi A), B) e C) della rubrica, attenuante - si evidenzia - già chiesta in appello alla stregua della modestia - ad avviso della difesa - dei furti, avendo la stessa Corte territoriale implicitamente riconosciuto che il valore dei documenti presenti all'interno del portafogli era privo di rilievo. Sotto altro profilo, la difesa ha opposto il difetto di qualsiasi valutazione sull'entità del danno patrimoniale con specifico riguardo alle condizioni delle persone offese.2.3. Con il terzo motivo, poi, le ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, avendo i giudici di primo e secondo grado ignorato, quanto alla imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l'unicità dell'episodio addebitato (il solo capo D); quanto alle altre imputate, avendo la Corte d'appello ribadito la motivazione del Tribunale, senza confrontarsi con gli argomenti difensivi, con i quali si erano evidenziate le modalità rudimentali della condotta. 2.4. Infine, con l'ultimo motivo, le ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 99, c. 2, e 63, c. 4, cod. pen., e 445, c. 2, cod. proc. pen., e difetto di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata alle imputate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e al conseguente aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, c. 4, cod. pen.: il precedente giudicato risale al 21 maggio 2003 e riguarda un procedimento definito con sentenza di applicazione di pena, cosicché l'illecito è da ritenersi estinto per decorso dei cinque anni alla data di commissione degli ulteriori fatti, ai sensi dell'art. 445, c. 2, cod. proc. pen., al di là di una formale declaratoria, non indispensabile. Di qui, per la difesa, la illegittimità e la erroneità del riconoscimento di una maggiore pericolosità sociale per un fatto risalente a più di nove anni prima e la conseguente inapplicabilità - si ritiene dalla difesa - dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, c. 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La Corte territoriale, rilevata la non contestazione in ordine alla sussistenza dei reati, ha esaminato le doglianze proposte con i motivi di appello, con le quali erano stati introdotti gli stessi temi che costituiscono oggetto dei ricorsi, vale a dire, la sussistenza dell'aggravante della destrezza, il diniego dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e delle generiche, infine, la mancata esclusione della recidiva per le imputate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, va intanto rilevato come il Tribunale avesse già dato atto (alle pp. 8-9 della sentenza) di alcune rilevanti circostanze di fatto: quanto al furto di cui al capo C), mentre una complice non identificata distraeva la signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con abilità aveva raggiunto la borsa della signora MANCINI, estraendone il portafogli;quanto al furto di cui al capo A), mentre la p.o. MENGOZZI era impegnata con i clienti e - quindi - distratta, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ne sottraevano la borsa dal locale-ufficio; le stesse, peraltro, erano state fermate, sempre dalla denunciante, in una precedente occasione, in atto di aggirarsi proprio nel locale- ufficio ove la borsa era custodita e dove poi sarebbe stato perpetrato il furto; quanto al furto di cui al capo B), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la complicità della [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto ricorso allo stratagemma di fingere di essere interessata a provare dei pantaloni, così introducendosi nei camerini di prova e, quindi, nel bagno, ove erano riposte le borse della FILIPPI e della PEZZI; quanto al capo D), infine, BONORÀ [OSCURATO:PERSONA] aveva agito con una complice non identificata, aggirando ancora una volta le difese della vittima ACCORDI, grazie alla azione concorsuale. In risposta alle doglianze veicolate con i motivi d'appello, la Corte bolognese ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di una maggiore offensività dei fatti, ricavandola dalle modalità dell'azione criminosa di volta in volta posta in essere, avendo le imputate agito in esecuzione di uno schema analogo nelle distinte occasioni e avendo le stesse preso di mira i beni che gli addetti agli esercizi commerciali detenevano al loro interno, senza riporli in un ripostiglio personale distinto. A tal fine, l'ingresso di due donne nei negozi aveva loro consentito di dividere l'attenzione degli esercenti e degli addetti su zone differenti, consentendo una visuale del posizionamento della vittima che garantiva l'agire indisturbato delle complici. In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che l'avere proceduto sistematicamente in coppia rappresenti la più callida delle destrezze, tale da aver potenziato l'azione criminosa. Quel giudice ha poi escluso gli estremi della lievità del danno arrecato, rilevando che esso non poteva apprezzarsi oggettivamente, stante l'ammontare delle somme sottratte, nell'unico caso di modesta entità avendo le coimputate prelevato anche altri beni (documenti, portafogli e borsa). Le generiche sono state negate in considerazione dell'assenza di comportamenti resipiscenti, valutata la serialità degli episodi e la circostanza che le imputate avevano agito in concorso. Infine, quel giudice ha ritenuto la recidiva per le imputate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], gli episodi avendo dimostrato una particolare disinvoltura operativa, indice di una maturata, maggiore capacità delittuosa. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. 3.1. Quanto al primo (aggravante della destrezza), si rammenta che le Sezioni Unite n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01, cit., hanno puntualizzato che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo», con affermazione seguita dalle Sezioni semplici successive (cfr., tra le altre, sez. 5, n. 48915 del 1/10/2018, S., Rv. 274018-01; sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277052-01). La lettura congiunta della doppia motivazione conforme (infatti le due decisioni vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda, secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi (cfr. sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; sez. 6, n. 23248 del 7/2/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; sez. 6, n. 11878 del 20/1/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; sez. 5, n. 14022 del 12/1/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) decreta la manifesta infondatezza della doglianza, peraltro reiterativa di analoga svolta in appello e in parte concernente la ricostruzione in fatto delle condotte. La motivazione sullo specifico punto appare sufficiente, congrua, logica, non certo esclusivamente incentrata sul concetto di "precaria vigilanza" delle vittime sulle borse, diversamente da quanto asserito dalla difesa a più riprese nel ricorso, e comunque in linea con il richiamato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte. 3.2. In relazione al secondo motivo (attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità), alla p. 7 della sentenza di primo grado si è dato atto dei — non irrilevanti — importi sottratti (a parte i 7.200,00 euro e due blocchetti di assegni di cui al capo D, non oggetto di impugnazione), 350,00 euro quanto al capo A) e totali 270,00 euro (130,00 + 140,00 euro) quanto al capo B), con valutazione ribadita alla p. 2 della sentenza impugnata, ove si è ulteriormente precisato, in relazione al capo C), che ai 20,00 euro in contanti sottratti andava aggiunto il valore dei documenti, delle tessere, del portafogli e della borsa, anch'essi asportati. Si tratta di affermazioni dei giudici di merito non scalfite dalle obiezioni difensive [una delle quali in fatto e meramente ipotetica: il portafogli di cui al capo C) sarebbe — si assume — privo di marca, siccome non indicata nella denunzia, e dunque, secondo la difesa, per ciò solo di scarso valore, p. 13 del ricorso] , oltre che in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente non solo che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ossia di valore economico pressoché irrisorio o pressoché irrilevante (cfr., tra le numerose, sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241-01; sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, Chiefari, Rv. 262450-01; sez. 5, n. 24003 del 1401/2014, Lanzini, Rv. 260201-01), ma anche una valutazione più completa possibile del danno comprensiva di tutti gli effetti pregiudizievoli patiti dalla persona offesa per effetto della sottrazione della cosa (cfr. sez. 2, n. 36916 del 28/9/2011, Perchinunno e altro, Rv. 251152-01, reso sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite, relativamente al reato di ricettazione ma con affermazione di principio valevole anche per il furto: Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914-01). Nello specifico si è, anche recentemente, puntualizzato che «In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti» (cfr. sez. 4, n 16218 del 2/4/2019, Belfiore, Rv. 275582-01; sez. 5, n. 7738 del 4/2/2015, Giannella, Rv 263434-01; sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Annaro, Rv. 260021-01). Infine, privo di qualsiasi pregio appare il richiamo alla omessa valutazione delle condizioni economiche delle persone offese (p. 13 del ricorso), in quanto, secondo consolidato orientamento di legittimità, è irrilevante la eventuale capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. sez 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241-01, cit., come nel caso di una grande catena di distribuzione). Infatti, come più volte affermato, l'eventuale approfondimento nel senso auspicato dalla difesa potrebbe avere, in ipotesi, rilievo per la esclusione, non già per la affermazione, dell'attenuante, ove il danno economico in effetti tenue, sia patito da persona di ridotte capacità economica e possidenza: «Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche» (cfr. sez. 5, n. 34310 del 19/1/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669-01; sez. 5, n. 20729 del 24/3/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247475-01). 3.3. Quanto al terzo motivo (attenuanti generiche), il diniego è incentrato, per tutte le imputate, sull'assenza di elementi positivamente emersi (pp. 10-11 della sentenza di primo grado), integrato anche dal riferimento alla presenza di precedenti penali, anche specifici (p. 2 della sentenza impugnata), argomenti recepiti dal giudice d'appello che ha fatto pure riferimento all'elemento riguardante le modalità della condotta, avendo agito le imputate sempre in coppia, così superando l'argomento difensivo speso in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che risponde di un solo episodio. Si tratta di motivazione congrua, logica e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità (cfr. sul diniego delle generiche e sull'onere di motivazione del giudice sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). 3.4. Infine, quanto all'ultimo motivo (recidiva, limitatamente alle imputate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), la "tenuta" del ragionamento svolto alla p. 10 della sentenza di primo grado, in sostanza richiamato tout-court alla p. 2 di quella impugnata, rispetto alle censure difensive, va valutata alla stregua della dirimente considerazione che si tratta di censura di violazione di legge che non risulta previamente denunziata in appello. Con i relativi motivi articolati nei rispettivi atti di gravame di merito, infatti, la difesa aveva evidenziato la risalenza nel tempo del precedente, invitando il giudice d'appello a riconsiderarne la ricaduta sul fatto nuovo in termini di maggiore pericolosità. Esso, secondo la difesa delle appellanti, avrebbe costituito solo una occasionale ricaduta, tale da rendere opportuna la disapplicazione dell'aggravante o, quantomeno, il non esercizio della facoltà di applicare l'aumento facoltativo di cui all'art. 63, c. 2, cod. pen. Pertanto, il ricorso è in parte qua inammissibile ai sensi dell'art. 606 c. 3, ultima parte, cod. proc. pen. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d