CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 29812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di appello di Trento, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria cel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 4 maggio 2022 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza in data 15 dicembre 2020 del Giudice monocratico del Tribunale di Trento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per I reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell'occultamento di quattro fatture, in modo da non consentire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era stata applicata la recidiva non sussistendone i presupposti: le precedenti condanne erano estinte e non si trattava di delitti della stessa indole. Sostiene tale conclusione all'esito di un'approfondita disamina del certificato del casellario giudiziale. Con il secondo motivo articolato in via subordinata eccepisce il vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il presente ricorso non ha ad oggetto l'accertamento di responsabilità, che deve essere dichiarato irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., bensì l'entità della pena, perché il primo motivo attiene all'esistenza dei presupposti della recidiva e il secondo motivo al bilanciamento delle circostanze. Quanto alla recidiva, dal casellario giudiziale emergono i seguenti precedenti: 1) sentenza del Tribunale di Trento del 31 marzo 2005, irrevocabile il 29 aprile 2005 per resistenza a pubblico ufficiale commessa il 12 febbraio 2004, 2) sentenza del GUP del Tribunale di Trento del 16 novembre 2005, irrevocabile il 2 gennaio 2006 per violazione della legge armi e per ricettazione commessa il 1° giugno 2C04; 4) sentenza del Tribunale di Trento del 26 settembre 2008, irrevocabile 1'11 novembre 2008, per occupazione di terreni, per violazioni edilizie e in materia di rifiuti, commessi da giugno a novembre 2006 (diverse date), altri precedenti che non rilevano. L'imputato ha invocato l'estinzione degli effetti penali conseguenti alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. perché i fatti non erano della stessa indole. La tesi dell'imputato non è rispettosa dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il reato è estinto se l'imputato non commette nei cinque anni, quando la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. concerne un delitto, o nei due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, un delitto o una contravvenzione della stessa indole. Infatti, l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità è che "stessa indole" sia riferita solo alla contravvenzione e non anche al delitto (Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv. 273453; Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, Carulli, Rv. 260285). Correttamente la Corte di appello ha osservato che dopo la prima condanna per resistenza a pubblico ufficiale, fatto commesso il 12 febbraio 2004 (punto 1), l'imputato ha commesso la ricettazione il 10 giugno 2004 (punto 2) e ancora da giugno a novembre 2006 la serie di reati di cui al punto 4) del certificato del casellario giudiziale. Pertanto, non si è verificato alcun effetto estintivo utilmente spendibile per la recidiva che i Giudici di merito hanno motivatamente applicato per la più intensa colpevolezza e la maggiore pericolosità manifestate con la commissione dei nuovi delitti.Il ricorso è pertanto infondato sul punto e va rigettato. Quanto al bilanciamento di circostanze, la Corte di appello ha del tutto dimenticato di decidere sulla richiesta subordinata, in caso di riconoscimento della recidiva, di applicazione della stessa in misura sub-valente rispetto alle circostanze attenuanti generiche. A tali fini quindi la sentenza dev'essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trento. Rigetta il ricorso nel resto Così deciso, il 7 marzo 2023