CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11177/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03,e23 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 4 marzo 2022 dal Tribunale di Enna, in riforma della decisione ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. ascrittogli perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, confermando le statuizioni civili in favore delle parti offese costituite. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che a mezzo del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 341-bis cod. pen. non essendosi giustificata la necessaria percezione da parte dei presenti - diversi dalle persone offese - delle ingiurie attribuite all'imputato. Nonostante la questione fosse stata specificamente proposta in sede di appello - segnatamente con riguardo alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], Ippolito, Bonferraro e Licata che avevano escluso di aver sentito o percepito le offese - la Corte di appello ha omesso di valutare a riguardo. 2.2. Con il secondo motivo vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della prova della colpevolezza del ricorrente, essendosi la sentenza esibita in espressioni dubitative e probabilistiche in ordine ad una ricostruzione dei fatti sommaria e generica. 2.3. Con il terzo motivo illogicità della motivazione in ordine al risarcimento del danno e al pagamento delle spese del giudizio rispetto alla affermata assenza di una reale ed incisiva portata offensiva delle espressioni attribuite al ricorrente, confermando le statuizioni civili senza giustificare la sussistenza del danno alle parti civili costituite. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Il primo e secondo motivo, riguardanti le ragioni della responsabilità, possono essere congiuntamente considerati, risultando infondati, lambendo l'inammissibilità.La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie contestata in ragione della condotta più volte offensiva tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti, in luogo pubblico e alla presenza di più persone - oltre quelle destinatarie delle espressioni offensive -, non potendosi condividere l'assunto difensivo circa la necessità di accertare che tali espressioni dovessero anche essere percepite dagli astanti. Osta, invero, a tale assunto il condivisibile principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 26654E). Cosicché esula dal thema probandum il dedotto difensivo volto a provare che alcuni dei presenti non avessero percepito le offese rivolte ai Carabinieri e del tutto generica è la censura riguardante la stura degli accadimenti. 3. Il terzo motivo è infondato. Invero, non è esclusa la sussistenza del danno - destinato ad essere liquidato in separata sede - dal riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e della particolare modestia della offesa arrecata. Inoltre, incensurabile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite in conformità al principio secondo il quale, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e raccoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova c/ Mannino, Rv. 285671). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili costituite che si stima equo liquidare come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 3.686, oltre accessori di legge, e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi eu