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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24749/2026

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ello, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 3 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Bresciarespingeva l’opposizione al provvedimento di espulsione pronunciato dal Magistrato disorveglianza di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2026, ai sensidell’art. 16, comma 5, d.lgs. 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla penadetentiva che il condannato doveva scontare.Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Bresciasull’assunto che le condizioni di pericolosità sociale del condannato e l’assenza di revisionecritica rispetto al suo vissuto criminale, che appariva attestata dalla revoca dell’affidamentoin prova al servizio sociale recentemente disposta nei suoi confronti per comportamentiviolenti commessi in ambito familiare.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorsa per cassazione, articolando due correlate censure difensive.Con tale doglianze, di cui si impone un esame congiunto, si deducevano la violazionedi legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che ladecisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desseesaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di affermare l’esistenza disituazioni familiari ostative all’espulsione del ricorrente, sulle quali il Tribunale disorveglianza di Brescia, a fronte delle specifiche deduzioni difensive non si era soffermato.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Occorre premettere che la legittimità dell’espulsione del cittadino straniero dalterritorio italiano, disposta ai sensi dell’art. 16, comma 9, T.U. imm., è soggetta a una verificapreliminare dell’autorità giudiziaria – rappresentata, in prima istanza, dal magistrato disorveglianza e, in caso di opposizione, dal tribunale di sorveglianza –, finalizzata adaccertare che nel suo Paese di origine l’immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoria,la cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all’adozione del provvedimento espulsivo.Per inquadrare tali cause ostative, innanzitutto, occorre richiamare la previsione dell’art.19, comma 1, T.U. imm., che recita: «In nessun caso può disporsi l’espulsione o ilrespingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione permotivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, dicittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possarischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dallapersecuzione».

Questa disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal comma 1.1 dellostesso art. 19, espressamente richiamata dalla difesa del ricorrente, a tenore del quale:«Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Statoqualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionalecomporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno cheesso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblicanonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto deirifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ai fini della valutazione del rischiodi violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività deivincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata delsuo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali osociali con il suo Paese d’origine».3.

In questa cornice, deve evidenziarsi che le emergenze processuali impongono diritenere destituito di fondamento l’assunto processuale posto a fondamento delle due,correlate, censure difensive, secondo cui il provvedimento di espulsione presupposto erastato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’art. 19 T.U. imm., nonavendo il Tribunale di sorveglianza di Brescia considerato la necessità di mantenereimmutata l’unità familiare del ricorrente, riguardante la convivenza con moglie e figli minori,messa in pericolo dal provvedimento censurato.L’assunto difensivo, innanzitutto, risulta smentito dalle emergenze processuali, attesoche, in tempi recenti, era stata disposta la revoca dell’affidamento in prova al servizio socialeconcesso a XXXXX per le condotte prevaricatrici poste in essere dal ricorrente in dannodella moglie e delle figlie conviventi.

Tali comportamenti prevaricatori, peraltro, erano statidenunciati dalla stessa consorte del ricorrente, che aveva dichiarato timore per l’incolumitàfisica del suo nucleo familiare, dal quale il ricorrente non intende separarsi, mostrando unprovvedimento di espulsione.Deve, per altro verso, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamentoermeneutico consolidato il principio secondo cui non può essere disposta l’espulsione dellostraniero quando la misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiaredell’interessato, vietata dall’art. 8 CEDU.

Ne consegue che il giudice penale deve valutare,laddove si versi in materia di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale dellostraniero, la sussistenza di situazioni suscettibili di tradursi in un’ingerenza nella sfera privatae familiare del soggetto espulso dal territorio italiano.Appare, in proposito, opportuno richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n.43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01, che occorre ribadire ulteriormente, secondocui: «L’espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensidell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione – neppuredopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19,comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato – quando si risolva in un’ingerenza nella vitaprivata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei dirittidell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU».Tuttavia, nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia dedotto e dimostratol’esistenza di situazioni che ostavano all’adozione del provvedimento di espulsione, alcontrario smentite dalla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, soprarichiamata.

L’assenza di tali situazioni ostative riconducibili alla situazione familiare delricorrente, dunque, impedisce di prefigurare la sussistenza di condizioni legittimantil’accoglimento dell’opposizione proposta, correttamente respinta dal Tribunale disorveglianza di Brescia.Non può, pertanto, non rilevarsi che dall’atto di impugnazione non sono evincibili glielementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da XXXXX, che si limitava arichiamare genericamente l’esistenza di una situazione familiare ostativa all’accoglimento delprovvedimento di espulsione censurato in violazione del principio di specificità del ricorso,così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che, com’è noto, esplica i suoieffetti preclusivi sia nel procedimento di cognizione sia nel procedimento di sorveglianza (trale altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010,Damiano, Rv. 249035 - 01).Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza delle doglianze poste afondamento del presente atto d’impugnazione.4.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 3 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Bresciarespingeva l’opposizione al provvedimento di espulsione pronunciato dal Magistrato disorveglianza di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2026, ai sensidell’art. 16, comma 5, d.lgs. 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla penadetentiva che il condannato doveva scontare.Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Bresciasull’assunto che le condizioni di pericolosità sociale del condannato e l’assenza di revisionecritica rispetto al suo vissuto criminale, che appariva attestata dalla revoca dell’affidamentoin prova al servizio sociale recentemente disposta nei suoi confronti per comportamentiviolenti commessi in ambito familiare.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorsa per cassazione, articolando due correlate censure difensive.Con tale doglianze, di cui si impone un esame congiunto, si deducevano la violazionedi legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che ladecisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desseesaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di affermare l’esistenza disituazioni familiari ostative all’espulsione del ricorrente, sulle quali il Tribunale disorveglianza di Brescia, a fronte delle specifiche deduzioni difensive non si era soffermato.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Occorre premettere che la legittimità dell’espulsione del cittadino straniero dalterritorio italiano, disposta ai sensi dell’art. 16, comma 9, T.U. imm., è soggetta a una verificapreliminare dell’autorità giudiziaria – rappresentata, in prima istanza, dal magistrato disorveglianza e, in caso di opposizione, dal tribunale di sorveglianza –, finalizzata adaccertare che nel suo Paese di origine l’immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoria,la cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all’adozione del provvedimento espulsivo.Per inquadrare tali cause ostative, innanzitutto, occorre richiamare la previsione dell’art.19, comma 1, T.U. imm., che recita: «In nessun caso può disporsi l’espulsione o ilrespingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione permotivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, dicittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possarischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dallapersecuzione». Questa disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal comma 1.1 dellostesso art. 19, espressamente richiamata dalla difesa del ricorrente, a tenore del quale:«Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Statoqualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionalecomporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno cheesso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblicanonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto deirifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischiodi violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività deivincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata delsuo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali osociali con il suo Paese d’origine».3. In questa cornice, deve evidenziarsi che le emergenze processuali impongono diritenere destituito di fondamento l’assunto processuale posto a fondamento delle due,correlate, censure difensive, secondo cui il provvedimento di espulsione presupposto erastato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’art. 19 T.U. imm., nonavendo il Tribunale di sorveglianza di Brescia considerato la necessità di mantenereimmutata l’unità familiare del ricorrente, riguardante la convivenza con moglie e figli minori,messa in pericolo dal provvedimento censurato.L’assunto difensivo, innanzitutto, risulta smentito dalle emergenze processuali, attesoche, in tempi recenti, era stata disposta la revoca dell’affidamento in prova al servizio socialeconcesso a XXXXX per le condotte prevaricatrici poste in essere dal ricorrente in dannodella moglie e delle figlie conviventi. Tali comportamenti prevaricatori, peraltro, erano statidenunciati dalla stessa consorte del ricorrente, che aveva dichiarato timore per l’incolumitàfisica del suo nucleo familiare, dal quale il ricorrente non intende separarsi, mostrando unprovvedimento di espulsione.Deve, per altro verso, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamentoermeneutico consolidato il principio secondo cui non può essere disposta l’espulsione dellostraniero quando la misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiaredell’interessato, vietata dall’art. 8 CEDU. Ne consegue che il giudice penale deve valutare,laddove si versi in materia di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale dellostraniero, la sussistenza di situazioni suscettibili di tradursi in un’ingerenza nella sfera privatae familiare del soggetto espulso dal territorio italiano.Appare, in proposito, opportuno richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n.43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01, che occorre ribadire ulteriormente, secondocui: «L’espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensidell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione – neppuredopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19,comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato – quando si risolva in un’ingerenza nella vitaprivata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei dirittidell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU».Tuttavia, nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia dedotto e dimostratol’esistenza di situazioni che ostavano all’adozione del provvedimento di espulsione, alcontrario smentite dalla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, soprarichiamata. L’assenza di tali situazioni ostative riconducibili alla situazione familiare delricorrente, dunque, impedisce di prefigurare la sussistenza di condizioni legittimantil’accoglimento dell’opposizione proposta, correttamente respinta dal Tribunale disorveglianza di Brescia.Non può, pertanto, non rilevarsi che dall’atto di impugnazione non sono evincibili glielementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da XXXXX, che si limitava arichiamare genericamente l’esistenza di una situazione familiare ostativa all’accoglimento delprovvedimento di espulsione censurato in violazione del principio di specificità del ricorso,così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che, com’è noto, esplica i suoieffetti preclusivi sia nel procedimento di cognizione sia nel procedimento di sorveglianza (trale altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010,Damiano, Rv. 249035 - 01).Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza delle doglianze poste afondamento del presente atto d’impugnazione.4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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