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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22433/2022

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18785/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Torino (TO), alla [OSCURATO:PERSONA] n.150, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 29 giugno 1956 (C.F.: RMBVDM56H291726F), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D i Siena (C.F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Chiomenti, alla Via XXIV Maggio n. 43, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] contestazione sanzioni – Ritardata registrazione contratto locazione immobile uso abitativo dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenz a n . 4745 / 18 / 20 1 9 , emess a d a l la C TR Lombard i a in data 26/11/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino -[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l’atto di contestazione delle sanzioni, con il quale l’Ufficio irrogava la sanzione di € 12.752,75, per ritardata registrazione del contratto di locazione di durata sessennale a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, effettuata con ravvedimento operoso sulla base del canone relativo alla prima annualità, e non già per l’intera durata del contratto.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull’appello proposto dal Fondo, l’adita [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava l’appello, affermando che la sanzione andava parametrata sul canone convenuto per l’intera durata contrattuale, in quanto, secondo la corretta interpretazione dell’art. 17, comma 3, dPR nr. 131/86, l’imposta è sempre da considerarsi dovuta sull’intero ammontare, anche quando il contribuente scelga di assolverla annualmente.

Si tratterebbe in questo caso di una semplice dilazione di pagamento.

I giudici di seconde cure hanno, inoltre, ritenuto insussistente il presupposto dell’assenza di incolpevolezza ai fini del disconoscimento della sanzione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, lett. h), dPR 131/86, per avere la CTR errato nel non affermare che, avendo il contribuente optato peril pagamento dell’imposta su base annuale, anche la sanzione avrebbe dovuto essere commisurata sulla prima annualità e non sul valore complessivo.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 8 d.lvo 546/1992 e 6, comma 2, d.lvo 472/97, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per non aver riconosciuto l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa sulla base di calcolo delle sanzioni.

3. La controversia ha ad oggetto la questione del parametro di riferimento (canone convenuto per l’intera durata contrattuale o prima annualità) sulla cui base calcolare la sanzione per ritardata registrazione di un contratto di locazione di durata sessennale relativo ad un immobile ad uso abitativo.

Poiché con riferimento alla detta questione è già stata rimessa analoga controversia (a parti invertite) alla V Sezione, è opportuno procedere in tal senso anche in ordine alla presente controversia, al fine di evitare un possibile contrasto di decisioni.

P.Q.M. rimette la controversia alla V Sezione in pubblica udienza.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18785/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Torino (TO), alla [OSCURATO:PERSONA] n.150, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SI) il 29 giugno 1956 (C.F.: RMBVDM56H291726F), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D i Siena (C.F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Chiomenti, alla Via XXIV Maggio n. 43, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] contestazione sanzioni – Ritardata registrazione contratto locazione immobile uso abitativo dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenz a n . 4745 / 18 / 20 1 9 , emess a d a l la C TR Lombard i a in data 26/11/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino -[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l’atto di contestazione delle sanzioni, con il quale l’Ufficio irrogava la sanzione di € 12.752,75, per ritardata registrazione del contratto di locazione di durata sessennale a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, effettuata con ravvedimento operoso sulla base del canone relativo alla prima annualità, e non già per l’intera durata del contratto. 2. La CTP rigettava il ricorso. 3. Sull’appello proposto dal Fondo, l’adita [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava l’appello, affermando che la sanzione andava parametrata sul canone convenuto per l’intera durata contrattuale, in quanto, secondo la corretta interpretazione dell’art. 17, comma 3, dPR nr. 131/86, l’imposta è sempre da considerarsi dovuta sull’intero ammontare, anche quando il contribuente scelga di assolverla annualmente. Si tratterebbe in questo caso di una semplice dilazione di pagamento. I giudici di seconde cure hanno, inoltre, ritenuto insussistente il presupposto dell’assenza di incolpevolezza ai fini del disconoscimento della sanzione. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, lett. h), dPR 131/86, per avere la CTR errato nel non affermare che, avendo il contribuente optato peril pagamento dell’imposta su base annuale, anche la sanzione avrebbe dovuto essere commisurata sulla prima annualità e non sul valore complessivo. 2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 8 d.lvo 546/1992 e 6, comma 2, d.lvo 472/97, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per non aver riconosciuto l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa sulla base di calcolo delle sanzioni. 3. La controversia ha ad oggetto la questione del parametro di riferimento (canone convenuto per l’intera durata contrattuale o prima annualità) sulla cui base calcolare la sanzione per ritardata registrazione di un contratto di locazione di durata sessennale relativo ad un immobile ad uso abitativo. Poiché con riferimento alla detta questione è già stata rimessa analoga controversia (a parti invertite) alla V Sezione, è opportuno procedere in tal senso anche in ordine alla presente controversia, al fine di evitare un possibile contrasto di decisioni. P.Q.M. rimette la controversia alla V Sezione in pubblica udienza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Cort
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