CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 02933/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei reati di lesioni personali pluriaggravate e di detenzione illegale di arma comune da sparo; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché costituito da: - un primo e un secondo motivo, con i quali egli denunzia erronea applicazione della legge penale nonché vizi di motivazione in ordine alla riduzione della pena in applicazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., che sono aspecifici, in quanto non si confrontano con quanto riportato dalla Corte di merito (si veda pag. 11 della sentenza di appello), secondo cui la suddetta circostanza attenuante era stata applicata dal primo Giudice nella sua massima estensione; - un terzo e un quarto motivo, con i quali il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che sono aspecifici in quanto non si confrontano con quanto statuito dai Giudici di merito, che adeguatamente motivano sul punto (v. pag. 12 della sentenza di appello); ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché costituito da: - un unico motivo, con il quale denunzia l'inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio; motivo che, oltre a essere aspecifico in quanto si concentra solo su una parte del suddetto compendio e non con il complessivo ragionamento probatorio, è anche non consentito in sede di legittimità perché finalizzato a realizzare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, risultando avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti dei dati processuali, congruamente valorizzati dai Giudici di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore I