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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 16525/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 vertente tra:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Statocon l’intervento dirappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GianlucaMagnani.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Uditi i [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Visonà e del [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso chiedendo che la questione posta con il rinvio pregiudiziale vengarisolta nel senso che il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, daNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026interpretare in base al precedente comma 54, dispone che i periodi disospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali vadanoconteggiati come giorni di ferie anche in assenza di richiesta avanzata in talsenso dal docente non di ruolo o di esplicito provvedimento del dirigentescolastico, a differenza del regime stabilito per il periodo dal termine dellelezioni fino al 30 giugno;uditi gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Salvatore MarcoSpataro, [OSCURATO:PERSONA] e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA],che hanno discusso riportandosi ai rispetti scritti difensivi.1.

La Corte d’appello di Torino, nel giudizio di impugnazione promossoda [OSCURATO:PERSONA], docente a termine ormai stabilizzata, al fine di vedersicorrispondere – fra l’altro – l’indennità per ferie non godute nel periodo pre-ruolo con riguardo agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, nelcorso dei quali era stata destinataria, anno per anno, di unico contrattocontinuativo da settembre sino alla conclusione delle attività didattiche (30giugno) o comunque di più contratti continuativi dall’inizio delle lezioni o dadata prossima e sino a giugno, ha sollevato, con ordinanza emessa in esitoall’udienza del 5 novembre 2025 nel procedimento R.G. n. 466/2025,trasmessa a questa Corte in data 14 gennaio 2026, le seguenti questioni,ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.: «se il principio secondo cui il docente atermine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per ilsolo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datoredi lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, deldiritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva sia estensibile, oltre al periodotra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arcotemporale tra l’inizio e la fine delle lezioni; se analogo principio valga ancheper le giornate di riposo, di cui alla l. n. 937/1977 indipendentemente daesplicita domanda del docente».Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20262.

Secondo quanto risulta dall’ordinanza di rimessione, in primo gradoil Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente alla differenza tra igiorni di ferie maturati e le giornate di sospensione delle lezioni siccomedefinite dai calendari regionali, indipendentemente dalla domanda di feriepresentata dall’interessata.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato nei limiti della soccombenza ladecisione, invocando l’applicazione dei principi affermati dalla Corte diGiustizia UE e dalla Corte di cassazione, secondo cui spetta al datore dilavoro adottare cautele per rendere effettivo il diritto del lavoratore abeneficiare delle ferie annuali retribuite, invitandolo a fruirne edavvertendolo che, in difetto, perderà il diritto alle stesse così comeall’indennità sostitutiva.In particolare, la docente ha sostenuto di essere rimasta a disposizionedella scuola anche nei periodi di sospensione delle attività scolastiche,sottolineando come l’insegnamento non consista solo nelle lezioni frontalima anche in tutte le attività ad esso funzionalmente collegate, in linea conle previsioni normative, che facoltizzano ma non impongono la fruizionedelle ferie nei predetti periodi, senza distinguere tra la sospensione dellelezioni insistente tra il primo e l’ultimo giorno di lezione e quella incidentenell’arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno.2.2.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha posto in evidenza la ratioispiratrice della riforma legislativa del 2012, volta ad uniformare il regimedi godimento delle ferie tra docenti precari e stabilizzati e ad imporre ildivieto di monetizzazione, ribadendo che, ai sensi dell’art. 1, comma 54,della legge n. 228 del 2012, tutti i docenti sono consideratiautomaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni aprescindere da specifica domanda, che appare superflua nel corso dell’annoscolastico e necessaria solo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, in tal modocircoscrivendo a tale periodo la portata del principio espresso dallagiurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20263.

La questione interpretativa sottoposta ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.è stata delineata attraverso la disamina della normativa di riferimento, apartire dalla disciplina già prevista dal c.c.n.l. di comparto 2006/2009, perpoi passare all’intervento del legislatore del 2012, dapprima con l’art. 5,comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del2012, in ordine al cd. divieto di monetizzazione delle ferie, e, poi, con l’art.1, commi 54-56, della legge n. 228 del 2012, con cui è stata prevista unadisciplina speciale per il settore scolastico.

E’ stata, poi, richiamatal’interpretazione espressa sul tema dalla Corte di giustizia UE nonché dallaCorte costituzionale, per rappresentare come, a seguito di alcune pronuncedi questa Corte – essenzialmente riferibili al periodo compreso fra la finedelle lezioni ed il 30 giugno – sia insorto un vasto contenzioso per ilriconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie anche in relazione aigiorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali(vacanze natalizie, vacanze pasquali, di Carnevale e ponti vari).3.1.

Rispetto a tale specifica questione la giurisprudenza di meritorisulterebbe divisa fra chi ritiene estensibile anche a tale periodo il principioespresso da questa Corte, secondo una lettura delle locuzioni contenutenella dizione normativa (“fruisce”, “è consentito”) in termini di mera facoltàe non di obbligo di godimento delle ferie, con esclusione di una previsionedi collocamento ex lege dei docenti in ferie nei giorni di sospensione dellelezioni (Tribunale di Torino nn. 401/25, 899/25, 1643/25, 1804/25,Tribunale di Genova nn. 435/25 e 727/25, Tribunale di Milano nn. 2808/25,3347/25, Tribunale di Venezia n. 597/25, Tribunale di Firenze n. 696/25,Tribunale di Bologna n. 736/25, Corte d’Appello di Milano n. 814/25), e chi,invece, interpreta congiuntamente la disciplina di cui all’art. 1, commi 54 e55, della legge n. 228 del 2012 nel senso dell’obbligatorietà della fruizionedi ferie per tutti i docenti durante la sospensione delle lezioni (nell’arcotemporale dal loro inizio e sino al loro termine), limitando l’applicazione deiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità al periodo tra la fineNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026delle lezioni ed il 30 giugno, che si colloca al di fuori dei “giorni disospensione delle lezioni”, in aderenza alla ratio generale, individuatanell’esplicita e generalizzata previsione di fruizione obbligatoria delle feriesecondo le modalità previste nei vari ordinamenti e nel divieto dicorresponsione di trattamenti economici sostitutivi, e compatibilmente conil diritto eurounitario, ancorato ad una attività continua, non correlata allapeculiarità del sistema scolastico, il cui calendario regionalepredeterminerebbe con precisione i periodi di fruibilità necessaria delleferie, risultando, per tale ragione, superflua l’informativa sul godimento daparte del dirigente scolastico (Tribunale di Torino nn. 838/2025, 1287/25,1791/25, 1837/25, 2031/25, Tribunale di Milano n. 2719/25, Tribunale diNapoli n. 4588/25, Tribunale di Ancona n. 509/25, Tribunale di Gorizia n.150/25).4.

Con decreto depositato in data 16 marzo 2026 (e pubblicato anche aisensi dell’art. 137-ter disp. att. c.p.c.), il [OSCURATO:PERSONA] Presidente, previo vaglio diammissibilità, ha disposto l’assegnazione della questione alla SezioneLavoro per l’enunciazione del principio di diritto.5.

In prossimità della discussione in udienza pubblica il pubblicoministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo in sensosostanzialmente conforme a quanto illustrato nel contraddittorio delle parti,secondo quanto sopra sintetizzato.6.

Con atto depositato in data 5 maggio 2026 la [OSCURATO:PERSONA] - CGIL ha inteso intervenire ad adiuvandum nelprocedimento ex art. 363-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 105, comma secondo,c.p.c., quale sindacato che associa, organizza e rappresenta i lavoratoridella scuola, e, segnatamente, quelli con rapporto a tempo determinato persostenere gli interessi eventualmente lesi da provvedimenti discriminatori econtrari ai principi eurounitari, svolgendo difese a sostegno della posizionevantata nella specie da [OSCURATO:PERSONA].7.

Le parti costituite nel procedimento a quo hanno depositato memoria.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità dell’interventospiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Conoscenze – CGIL, avuto ancheriguardo allo stato ed al grado del giudizio nel cui ambito è stato sollevatoil rinvio pregiudiziale.Infatti, questa Corte ha affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è aperto al contraddittorio delle parti se (e come) già costituitenel giudizio di merito, senza che, a tal fine, possa considerarsi necessario ilrilascio di procura speciale ex art. 365 c.p.c. (così, Cass. Sez. 3,13/11/2024, n. 29253), cosicché, anche con specifico riferimento alprocedimento in esame, è stata esclusa in sede di legittimità l’ammissibilitàdell’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi dimerito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel dirittocontroverso (Cass. Sez. 5, 02/08/2024, n. 21883).1.1.

Peraltro, in via assorbente si osserva che, nella specie, il rinviopregiudiziale è stato disposto in appello, e la giurisprudenza di questa Corteè consolidata nell’escludere l’ammissibilità dell’intervento in tale grado digiudizio, a meno che non si intenda far valere una situazione soggettivasuscettibile di legittimare un’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 c.p.c.(Cass. Sez. 1, 08/11/2022, n. 32887; in senso conforme, Cass. Sez. 3,14/06/2023, n. 17004, che richiama il chiaro disposto dell’art. 344 c.p.c.per ribadire che l’intervento in appello non è ammissibile quando lo stessosia qualificabile come adesivo).1.2.

Né, infine, l’ammissibilità dell’intervento potrebbe essere predicatain base al modello prefigurato dall’art. 64, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, in tema di «accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità edinterpretazione dei contratti collettivi», trattandosi di disciplina nonapplicabile in via estensiva in ragione della peculiare natura e struttura diquel procedimento, finalizzato alla rimozione erga omnes della situazione diincertezza interpretativa dei contratti collettivi nazionali del settore pubblicoNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026(Cost. cost. n. 199 del 2003) ed al conseguente ruolo ivi riconosciuto alleparti collettive in ordine alla possibilità di raggiungere un accordosull’interpretazione autentica del contratto ovvero sulla modifica dellaclausola controversa.

Solo in tale speciale procedura si giustifica, pertanto,la previsione, contenuta nel comma 5 dell’art. 64 cit., di un potere diintervento nel processo dell’ARAN e delle organizzazioni sindacali, alle qualiè anche consentito, seppure non intervenute, di «presentare memorie nelgiudizio di merito ed in quello di cassazione», con la finalità di fornire, dipropria iniziativa, le informazioni che nel giudizio ordinario possono esseredate dalle stesse associazioni su sollecitazione della parte e del giudice exart. 425 c.p.c. (in tal senso, Cass. Sez.

L, 28/11/2019, n. 31149).Ne discende che, anche sotto questo profilo, l’intervento in esame restaregolato dalle norme del codice di rito e, pertanto, trova applicazione ilcostante indirizzo di questa Corte secondo cui non è consentito nel giudiziodi legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressaprevisione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processualeautonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio dicognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi unaquestione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’interventovolontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost.,giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutelagiurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale delgiudizio dinanzi alla Corte di cassazione (così, ancora, Cass. Sez.

L, n.31149/2019, cit. e precedenti ivi richiamati).2.

Ancora in via preliminare, va delibata l’ammissibilità della questioneinterpretativa sottoposta dalla Corte d’appello di Torino ai sensi dell’art.363-bis c.p.c., valutata solo prima facie nel decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente diassegnazione a questa Sezione (in tal senso, Cass. Sez.

U, 13/12/2023, n.34851; Cass. Sez.

U, 07/05/2024, n. 12449; Cass. Sez.

U, 29/05/2024, n.15130).Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026Occorre soffermarsi, in particolare, sulla sussistenza del carattere di“novità” della questione, che la difesa della parte privata, anche durante ladiscussione, ha revocato in dubbio perché risulterebbe già decisa e risoltada questa Corte con le pronunce citate nella stessa ordinanza di rimessionegenerale e senza differenziare i periodi – per cui il docente a tempodeterminato che non ha chiesto di fruire delle ferie ha diritto all’indennitàsostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmenteinvitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, deldiritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.2.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide il vaglio di ammissibilità espresso sul punto neldecreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente.Infatti, sia pure nella sintesi propria della forma provvedimentalestabilita per la fase preliminare dall’art. 363-bis c.p.c., è stato ivievidenziato che l’affermazione di diritto sopra riportata e che si rinvieneinizialmente in Cass. Sez.

L, 05/05/2022, n. 14268 è stata resa incontroversia ancora assoggettata al regime di cui al c.c.n.l. di comparto del2007, disapplicato, come sarà chiarito meglio infra al § 3.4., solo adecorrere dal 1° settembre 2013.

Il medesimo principio di diritto è statoripreso puntualmente da Cass. Sez.

L, 15/05/2024, n. 13440, e da Cass.Sez.

L, 07/05/2025, n. 11968, pure chiamate a pronunciarsi in fattispecieancora regolate dalla citata contrattazione collettiva.Quanto, poi, agli ulteriori precedenti intervenuti sulla questione (Cass.Sez.

L, 03/06/2024, n. 15415; Cass. Sez.

L, 17/06/2024, n. 16715, e Cass.Sez.

L, 06/11/2024, n. 28587), il principio ivi espresso («Il docente a tempodeterminato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo disospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che ildatore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, conespresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e allaindennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l’art.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20265, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55,della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conformeall’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisatodalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16),non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite edell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, medianteuna informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro incondizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima dellacessazione del rapporto di lavoro») è stato dichiaratamente perimetrato alcaso sottoposto all’attenzione della Corte, vale a dire al periodo fra iltermine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, come palesato dallaprecisazione, significativamente apposta nella parte finaledell’enunciazione, secondo cui «In particolare, il detto docente non puòessere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine dellelezioni e il 30 giugno di ogni anno» (così, espressamente, Cass. n. 15415del 2024, cit., e Cass. n. 16715 del 2024, cit.).

Il medesimo principio è statorichiamato in Cass. n. 28587 del 2024, cit., riportando testualmente ilpassaggio argomentativo riferito al periodo compreso tra le fine delle lezionied il 30 giugno di ogni anno («deve escludersi che i docenti non di ruolopossano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di lororichiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante igiorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali(ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docentenon di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioniordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attivitàdidattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigentescolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitatoNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espressoavviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità permancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di taleinsegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine delrapporto di lavoro»).2.2.

Può, dunque, ravvisarsi, nella specie, il requisito della “novità” dellaquestione, recepito nel comma primo dell’art. 363-bis c.p.c. in termini diquestione “non risolta” dalla Corte di cassazione, formulazionesignificativamente differente dalla previsione della legge delega, cheparlava di questione di diritto non “ancora affrontata” (in tal senso, Cass.Sez.

U, 07/05/2024, n. 12449).La mancata risoluzione emerge, in particolare, dalla formazione di unindirizzo di legittimità in fattispecie ancora regolate da una normativadifferente da quella direttamente implicata nel quesito interpretativo ovverodalla dichiarata perimetrazione del principio ad un periodo diverso da quellooggetto della specifica questione sottoposta.Non senza aggiungere che, come acutamente sottolineatonell’ordinanza di rimessione, proprio in esito alle pronunce asseritamenterisolutive della questione è insorto lo specifico contenzioso in oggetto, ariprova del fatto che le richiamate decisioni, lungi dall’aver dissolto leincertezze sottoposte con il rinvio pregiudiziale, le hanno, sotto certi profili,alimentate, suscitando il dubbio interpretativo corrispondente alla ratiodeflattiva sottesa al nuovo istituto (arg., a contrario, in base al decreto dellaPrima Presidente n. 18939 del 10/07/2025, che ha escluso la sussistenzadel requisito della novità della questione in un caso in cui, dopo una specificadecisione assunta dalla Corte a Sezioni Unite, non erano state indicatepronunce di merito espressive di un persistente dubbio interpretativo).3.

Per procedere all’esame del merito della questione pregiudiziale sirende necessaria la ricognizione del dato normativo rilevante, sia pureNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20263.1.

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 74 del d.lgs. 16 aprile1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislativevigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).Il comma 1 stabilisce che l’anno scolastico ha inizio il 1 settembre e terminail 31 agosto, mentre le attività didattiche, comprensive anche degli scrutinie degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compresotra il 1 settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese diluglio degli esami di maturità (comma 2), precisandosi che allo svolgimentodelle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni (comma 3).

E’ inoltre previstoche il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale dellapubblica istruzione, determini, con propria ordinanza, il termine delleed il calendario delle festività e degli esami (comma 5), mentre a livelloregionale, il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed iconsigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed ilcalendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto deiprecedenti commi (comma 7).3.2.

In base all’inquadramento generale, può procedersi alla disaminadelle rilevanti disposizioni del c.c.n.l. del comparto scuola 2006/2009,sottoscritto il 29 novembre 2007.Il comma 4 dell’art. 28 chiarisce che gli obblighi di lavoro del personaledocente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionalialla prestazione di insegnamento e, a tal fine, prima dell’inizio delle lezioni,il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degliorgani collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni delpersonale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possonoprevedere attività aggiuntive.

Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro,è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazionedell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nelcorso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, nell’ambito del calendarioscolastico delle lezioni definito a livello regionale, la quota oraria settimanaledestinata all’attività di insegnamento per la scuola dell’infanzia (25 ore), perla scuola elementare (22 ore) e per le scuole e istituti d’istruzionesecondaria e artistica (18 ore), distribuita in non meno di cinque giornatesettimanali.L’art. 29 disciplina, invece, l’attività funzionale all’insegnamento,costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto daidiversi ordinamenti scolastici, comprendente tutte le attività, anche acarattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lapreparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunionie l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

In particolare, ilcomma 2 declina gli adempimenti individuali, quali la preparazione dellelezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapportiindividuali con le famiglie, mentre il successivo comma 3 individua le attivitàdi carattere collegiale, rappresentate dalla partecipazione alle riunioni delCollegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica diinizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutinitrimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educativenelle scuole materne e nelle istituzioni educative (fino a 40 ore annue), lapartecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, diintersezione, in base alla programmazione secondo criteri stabiliti dalcollegio dei docenti (con la previsione di un impegno fino a 40 ore annue),oltre allo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazionedegli atti relativi alla valutazione.Quanto alla specifica disciplina delle ferie, l’art. 13 sancisce al comma8, in via generale, che «Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sonomonetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15.

Esse devono essererichieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.», in virtù delNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026quale, «All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le feriespettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamentosostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato cheindeterminato».

Ancora in via generale, il comma 12 stabilisce che «Qualorale ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, ildipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio dirientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle feriemedesime.

Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spesesostenute per il periodo di ferie non goduto».Per il personale docente rilevano, in particolare, i commi 9 e 10 dell’art.13, secondo quanto già chiarito da Cass. n. 14268 del 2022, cit.

A tenoredel comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante iperiodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente partedell’anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie nonsuperiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità disostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede,senza oneri aggiuntivi.

Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempoindeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell’annoscolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze diservizio— ovvero per motivate esigenze di carattere personale e dimalattia— sono godute entro l’anno scolastico successivo, sempre neiperiodi di sospensione dell’attività didattica.Il successivo art. 19 — relativo al regime di ferie, permessi ed assenzedel personale a tempo determinato— dopo un generale rinvio alle previsionirelative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.

Inparticolare, ai sensi del comma 2, chiarito che le ferie del personale assuntoa tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, si prevede che,qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire la fruizione delleferie, le stesse sono liquidate al termine dell’anno scolastico (e comunquedell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico).

La previsioneNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi disospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante ilrapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodidi sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico, si dà luogo alpagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione delrapporto».L’art. 14, in tema di festività, ribadisce al comma 1 che «A tutti idipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed allecondizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937», con laprecisazione che è considerato giorno festivo anche la ricorrenza del SantoPatrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadentein giorno lavorativo.

Il comma 2 detta la specifica disciplina per il godimentodi tali festività, prevedendo che esse «sono fruite nel corso dell’annoscolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docenteesclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami el’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodidi sospensione delle lezioni.».3.3.

Rispetto alle previsioni relative alle ferie è intervenuto il legislatorenell’anno 2012.Con il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, è stato introdotto in via generale il cd. divietodi monetizzazione delle ferie, secondo la regola stabilita al comma 8 dell’art.5, che, nella versione originaria, recita: «Le ferie, i riposi ed i permessispettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionaleper le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondoNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun casoalla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La presentedisposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro permobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limitedi età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessanodi avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recuperodelle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinareed amministrativa per il dirigente responsabile».3.4.

Poco dopo, il legislatore è nuovamente intervenuto per dettare unaspecifica disciplina per il settore scolastico, attraverso l’art. 1, commi 54-56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.Secondo il comma 54, «Il personale docente di tutti i gradi di istruzionefruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendariscolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esamidi Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell’anno lafruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornatelavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che sene avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanzapubblica».Il comma 55 ha, poi, aggiunto alla fine del comma 8 dell’art. 5 del d.l.n. 95 del 2012, cit., la disposizione per cui il medesimo comma «non siapplica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplentebreve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o dellee quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».Infine, il comma 56 ha precisato che le previsioni di cui ai commi 54 e55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro eche le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre2013.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026Secondo l’interpretazione già resa da Cass. n. 14268 del 2022, cit., cuiva data continuità, il suddetto comma 56 ha attribuito perdurante efficaciafino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto conesso; la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di taleprevisione, continuava, dunque, ad essere regolata fino al 31 agosto 2013dall’art. 19 c.c.n.l. 2006/2009, a tenore del quale «il personale docente atempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiestodi fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corsodell’anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse almomento della cessazione del rapporto».3.5.

Il quadro normativo è completato dal richiamo alle rilevantidisposizioni del c.c.n.l. 2019-2021 del personale del comparto istruzione ericerca, stipulato il 18 gennaio 2024.Il comma 4 dell’art. 43 disciplina in maniera pressocché sovrapponibilea quanto già stabilito dal comma 4 dell’art. 28 del c.c.n.l. del 2007 gliobblighi di lavoro del personale docente, articolati in attività diinsegnamento ed in attività ad essa funzionali, con la predisposizione, daparte del dirigente scolastico del piano annuale delle attività e i conseguentiimpegni del personale docente, nel quadro della programmazionedell’azione didattico-educativa; il comma 4 del medesimo articolo stabiliscealtresì l’orario settimanale dell’attività di insegnamento, nell’ambito delcalendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, in manierapressoché identica a quanto già previsto dal corrispondente comma dell’art.28 del c.c.n.l. del 2007, articolo di cui viene disposta espressamentel’abrogazione (art. 43, comma 14).Analogamente, le attività funzionali all’insegnamento sono previstedall’art. 44 in termini non dissimili da quanto già stabilito dal corrispondenteart. 29 del c.c.n.l. del 2007, di cui viene espressamente dispostal’abrogazione (art. 44, comma 8).Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026Con specifico riferimento alle ferie, l’art. 38 sostituisce il comma 15dell’art. 13 del c.c.n.l. del 2007 come segue: «Le ferie maturate e nongodute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto dellacessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge edelle relative disposizioni applicative.».

Di conseguenza, rimane ferma nelresto la previsione del predetto art. 13, giustificandosi la modificaintervenuta in ordine al comma 15 (peraltro già disposta con l’art. 41 delc.c.n.l. del 19 aprile 2018, abrogato con il contratto sottoscritto nel 2024)in coerenza con l’introduzione del divieto di monetizzazione e della specialeprevisione di cui ai commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012, del restoespressamente fatta salva, oltre che con il richiamo alle “vigenti norme dilegge”, anche con apposita dichiarazione congiunta, nella quale «le parti sidanno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quantostabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella leggen. 135 del 2012 (MEF-Dip.

Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. [OSCURATO:PERSONA] prot.32937 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e prot. 40033 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), all’atto dellacessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi incui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile aldipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione delrapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedoobbligatorio per maternità o paternità».Quanto, invece, alle ferie del personale assunto a tempo determinato,viene ribadita le generale applicabilità – nei limiti della durata del rapportodi lavoro – delle disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenzestabilite per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 35, comma1), con le seguenti precisazioni, per quanto qui rileva: le ferie del personaleassunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato equalora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da nonconsentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate alNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nelcorso dell’anno scolastico (art. 35, comma 2).

L’art. 35 disponeespressamente l’abrogazione dell’art. 19 del c.c.n.l. del 2007, di cui,tuttavia, per quanto già sopra osservato (§ 3.4.), era già stata disposta ladisapplicazione a decorrere dal 1° settembre 2013 per la parte contrastantecon la disciplina dettata dai commi 54 e 55 dell’art. 1 della legge n. 228 del2012, in base all’espressa previsione contenuta nel comma 56 delmedesimo articolo.4.

In esito alla ricostruzione normativa, non può omettersi il riferimentoalle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustizia U.E. cherappresentano le coordinate entro le quali occorre condurre l’esegesi dellenorme richiamate.4.1.

In primo luogo, occorre considerare la sentenza interpretativa n.95 del 2016 con cui la Corte costituzionale ha disatteso la questionesollevata in ordine alla disciplina dettata al comma 8 dell’art. 5 del d.l. n.95 del 2012, cit., sull’assunto che la norma vada letta nel senso che essanon preclude il riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godutequando il lavoratore non abbia potuto fruirne per malattia o per altra causaa lui non imputabile.La conclusione viene avvalorata con il richiamo al tenore letterale delladisposizione, che correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi afattispecie in cui «la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a unascelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o adeventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), checomunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e didi lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periododi godimento delle ferie».

Il dato testuale viene quindi correlato, in chiavedi coerenza, con le finalità della disciplina restrittiva, che «si prefigge direprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie nonNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026godute» mirando «a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delleferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale efavorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro».

Il divietodi corrispondere trattamenti economici sostitutivi è, dunque, «volto acontrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole».Secondo questa interpretazione – prosegue il Giudice delle leggi – «ladisciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dallaCarta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali(Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970,concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspettidell’organizzazione dell’orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n.2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).».

In particolare, sisottolinea come la «garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare,secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale(sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (explurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, incause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri)».4.2.

E’ noto che, successivamente alla decisione della Cortecostituzionale, la Corte di giustizia UE sia nuovamente intervenuta inmateria con pronunce ancor più stringenti nel sancire l’inderogabilità deldiritto alle ferie.In effetti, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE, l’art.7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro non preclude la perdita deldiritto alle ferie annuali retribuite, qualora il datore di lavoro sia in grado diassolvere l’onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore,deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che neNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopoessere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo dirittoalle medesime (sentenza del 6 novembre 2018 nella causa C-619/16,Kreuziger, punto 54; sentenza del 6 novembre 2018 nella causa C-684/16,Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punti 47 e 56).La perdita del diritto alle ferie è quindi limitata ai casi in cui il lavoratoreabbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il relativo diritto(sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).

Anche ove non abbia chiesto diesercitare il diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione delrapporto di lavoro, il lavoratore non può perdere il diritto all’indennitàsostitutiva automaticamente e senza previa verifica del fatto che il datoredi lavoro l’abbia effettivamente posto, segnatamente con un’informazioneadeguata, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di talecessazione (sentenza nella causa C-619/16, Kreuziger, cit., punto 56;sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung derWissenschaften, cit., punto 61).

L’onere della prova incombe al datore dilavoro (sentenza nella causa C-619/16, Kreuziger, cit., punto 53; sentenzanella causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung derWissenschaften, cit., punto 46).4.2.1.

I medesimi principi sono stati ribaditi anche più di recente e conespresso riferimento alla normativa italiana (sentenza del 18 gennaio 2024nella causa C-218/22, BU v Comune di Copertino), affermandosinuovamente che «l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta,in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di eserciziodel diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da taledirettiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione alloscadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché,tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbiaeffettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che taleNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026direttiva gli conferisce» (sentenza nella causa C-218/22, BU v Comune diCopertino, cit., punto 35), sul rilievo che l’obiettivo perseguito dal predettoart. 7 della direttiva «mira in particolare a garantire che il lavoratore possabeneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace dellasua sicurezza e della sua salute» (sentenza nella causa C-218/22, BU vComune di Copertino, cit., punto 38).Nell’analisi della specifica normativa italiana, si chiarisce altresì chel’obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoropubblico, per promuovere la razionale programmazione del periodo di ferieed incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapportodi lavoro – come desunto anche dall’interpretazione resa dalla Cortecostituzionale in ordine all’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012 – può essere intesocome finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e comerispondente alla finalità della direttiva 2003/88 (sentenza nella causa C-218/22, BU v Comune di Copertino, cit., punto 46).In questa chiave, si ribadisce che se «il lavoratore, deliberatamente econ piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si èastenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto incondizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in casodi cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennitàfinanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore dilavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamenteil suddetto diritto» (sentenza nella causa C-218/22, BU v Comune diCopertino, cit., punto 48); in tale ottica, si reitera pure l’affermazione percui «il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione delcarattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine diassicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsiconcretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamentein condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, seNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modoaccurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee adapportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte acontribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse altermine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria» (sentenzanella causa C-218/22, BU v Comune di Copertino, cit., punto 49).5.

In base al complessivo contesto come sopra ricostruito in cui occorrecollocare il quesito interpretativo formulato nell’ordinanza di rinvio, questaSezione Lavoro ritiene che la questione pregiudiziale sottoposta dalla Corted’appello di Torino debba essere risolta enunciando i seguenti principi didiritto:«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che alpersonale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto finoal termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamentoeconomico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il terminedell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corsodell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli disospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali chericadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito exlege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico,necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni edil 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attivitàvalutative »;«analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docentecon contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche devecomunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunquedell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».Di seguito il fondamento della adottata interpretazione.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20265.1.

Il dato di partenza è costituito dalla attenta considerazione dellafinalità sottesa alla disciplina, anche sovranazionale, in materia.

Infatti,l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, nella rigorosainterpretazione che ne ha reso la Corte di giustizia UE, non mira tanto aprecostituire il diritto al trattamento sostitutivo delle ferie non godutequanto, piuttosto, ad assicurare la fruizione del riposo, in chiave di recuperodelle energie psico-fisiche del lavoratore, prevedendo, solo come estremaratio e per il caso che il lavoratore non abbia potuto goderne, lamonetizzazione.

Ciò che induce a soffermare l’attenzione, in prima battuta,sulla necessità che la normativa e la dimensione organizzativa del datoregarantiscano al lavoratore la concreta possibilità di godere delle ferie; intale prospettiva occorre leggere anche l’onere datoriale di assicurarsiconcretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamentein grado di fruire delle ferie annuali retribuite e di renderlo avvertito - senecessario formalmente (Corte di giustizia UE, Max-Planck, cit., punto 45,e BU v Comune di Copertino, cit., punto 49) – che, ove non ne abbiacomunque usufruito, le perde senza neppure avere diritto all’indennitàsostitutiva.Dunque, il tratto fondante della disciplina si rinviene proprio nellagaranzia per il lavoratore di poter godere del periodo di riposo nell’arcotemporale di riferimento o, comunque, entro la cessazione del rapporto dilavoro, mentre la previsione della monetizzazione si pone piuttosto comemeccanismo compensativo e, sotto certi profili, latamente sanzionatorio peril datore che non ha organizzato l’attività lavorativa in modo da assicurarela fruizione del riposo, anche attraverso il formale avvertimento al propriodipendente.

Si comprende, così, anche la portata complessiva dell’opzioneermeneutica più volte ribadita dalla Corte europea: la direttiva non osta, inlinea di principio, ad una normativa nazionale che preveda finanche laperdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di unperiodo di riporto), purché il lavoratore abbia effettivamente avuto laNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026possibilità di esercitare questo diritto e, consapevole delle conseguenze chene sarebbero derivate, si sia astenuto dal fruire delle ferie.5.2.

Tale finalità si coglie chiaramente anche nel processo interpretativoseguito dalla Corte costituzionale per rigettare la questione dicostituzionalità dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, cit.: non si revoca in dubbiola legittimità della perdita del diritto al trattamento economico sostitutivodelle ferie, ma solo ove il loro mancato godimento non sia imputabile allavoratore, cosicché, nelle ipotesi in cui lo stesso non abbia avuto laconcreta possibilità di fruirne, non può essere posto in discussione il dirittoad ottenere l’indennità che tale perdita compensa.

La finalità della legge incontestazione viene, quindi, espressamente rapportata alla finalitàantielusiva, per prevenire il rischio di abusivo ricorso alla monetizzazionedelle ferie, frustrando lo scopo fondamentale di assicurare l’effettivogodimento del riposo.5.3.

La disciplina speciale prevista dal legislatore ai commi 54 e 55 dellalegge n. 228 del 2012 raccoglie la finalità essenziale di assicurare ilgodimento delle ferie dei docenti rapportandola alle peculiari esigenze delsettore scolastico, bilanciando, in base alla specifica organizzazione dellavoro, l’interesse pubblico a garantire la continuità dell’attività didatticacon la necessità di garantire ai dipendenti la fruizione dei giorni di riposomaturati, prefigurando, in particolare per il personale non di ruolo, lecondizioni per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva.5.4.

Il comma 54, infatti, si inscrive nella previsione generale contenutanel primo periodo del comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, secondocui le ferie e i riposi ed i permessi spettanti al personale delleamministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quantoprevisto dai rispettivi ordinamenti, stabilendo che il personale docente ditutti i gradi di istruzione – senza distinzione fra personale di ruolo e non –fruisce delle ferie «nei giorni di sospensione delle lezioni definiti daicalendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026agli esami di Stato e alle attività valutative», mentre, durante la rimanenteparte dell’anno, la fruizione è consentita solo nei limiti di un periodo nonsuperiore a sei giornate lavorative e subordinatamente al reperimento diuna sostituzione senza oneri.La seconda parte della disposizione provvede a delimitare il diritto allafruizione delle ferie nei periodi di svolgimento delle lezioni proprio perassicurare la continuità dell’attività di insegnamento, che verrebbe, invece,ad essere potenzialmente compromessa ove i docenti fossero liberi diavanzare le proprie richieste di ferie senza alcun condizionamento.5.4.1.

Il primo periodo del medesimo comma, da leggere in chiavesistematica e teleologica con la seconda parte, individua invece il periodo incui è consentita la fruizione delle ferie da parte del personale docente, diruolo e non, prevedendo che lo stesso “fruisce” delle ferie «nei giorni disospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali», vale adire nei giorni in cui i docenti non sono chiamati a svolgere attività diinsegnamento in base al piano definito a livello regionale, di cui al comma7 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui il sovrintendentescolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali,determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al lorosvolgimento, nel rispetto di quanto disposto dai precedenti commi esegnatamente: l’anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31agosto (comma 1); le attività didattiche, comprensive anche degli scrutinie degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compresotra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese diluglio degli esami di maturità (comma 2); allo svolgimento delle lezioni sonoassegnati almeno 200 giorni (comma 3); è il Ministro della pubblicaistruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, adeterminare, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche edelle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario dellefestività e degli esami (comma 5).

Quindi, il piano regionale determinaNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’inizio delle lezioni e il calendario del loro svolgimento, con l’individuazionedei giorni di sospensione in base alle festività siccome definite a livellonazionale.Pertanto, proprio perché nel periodo di sospensione delle lezioni – chesi colloca nell’arco temporale tra l’inizio ed il termine delle stesse – gliinsegnanti non sono chiamati a svolgere attività di insegnamento e, diregola, neppure attività collegiali ad esse funzionali, la disciplina specialedel settore scolastico prevede che i docenti, sia di ruolo che non, possanousufruire dei giorni di ferie senza i condizionamenti previsti per la rimanenteparte dell’anno.Tale regola, dunque, vale a disciplinare le modalità di fruizione delleferie da parte dei docenti nel rispetto dell’organizzazione lavorativapeculiare del settore scolastico e della salvaguardia dell’interesse pubblicoa garantire la continuità dell’insegnamento nei periodi in cui si svolgono lelezioni.5.4.2.

La regola è espressamente delimitata dalla locuzione che sirinviene nel prosieguo della disposizione, che esclude dal regime di liberafruibilità delle ferie i giorni di sospensione delle lezioni «destinati agliscrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.».L’inciso, sebbene rapportato alla prima parte del comma, relativa aigiorni di “sospensione” delle lezioni, intende chiaramente riferirsi al periodointercorrente tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, data in cuiterminano le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami(salva l’eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità),secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994.La precisazione vale, per l’appunto, a chiarire che il regime di libera fruibilitàdelle ferie stabilito nella prima parte della disposizione non si applica alperiodo dal termine delle lezioni al 30 giugno, in cui si collocano di regolagli scrutini e gli esami, dovendosi necessariamente assicurare lacompatibilità del godimento delle stesse con l’assolvimento degli obblighiNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026funzionali all’insegnamento, con particolare riferimento alle attività collegialioggetto di programmazione del dirigente scolastico, in conformità a quantoprevisto dalla contrattazione collettiva (artt. 28-29 c.c.n.l. del 2007; artt.43-44 del c.c.n.l. del 2024), per assicurare il tempestivo completamentodelle prescritte attività valutative.5.5.

L’esegesi del comma 54 conduce alla conseguente lettura delsuccessivo comma 55, che, assai significativamente, ha modificato il comma8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, cit., con la previsione di una disciplinaspeciale per il riconoscimento del trattamento sostitutivo delle ferie alpersonale a tempo determinato della scuola.Infatti, la disposizione vale ad escludere l’applicabilità al settorescolastico del divieto generale di monetizzazione delle ferie, in ragione dellapeculiare organizzazione dell’attività lavorativa e dei ritmi scanditi anche daicalendari regionali, in chiave funzionale al preminente interesse pubblico diassicurare non solo la continuità dell’insegnamento ma anche il tempestivocompletamento delle attività valutative dei discenti.Ne consegue il riconoscimento dell’indennità sostitutiva limitatamentealla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui «è consentito alpersonale in questione di fruire delle ferie», vale a dire, essenzialmente, neigiorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali nell’arcotemporale dall’inizio al termine delle stesse, con esclusione del periodo daltermine delle lezioni al 30 giugno di ogni anno.Infatti, come osservato al punto precedente, è questo il periodo in cui idocenti non sono tenuti a svolgere attività di insegnamento né, di regola,settore, agli stessi è “consentito” fruire delle ferie; viceversa, come pure giàsopra sottolineato, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ognianno, i docenti sono chiamati a tenersi a disposizione del dirigentescolastico nella pianificazione delle attività funzionali all’insegnamento, conparticolare riferimento a quelle collegiali, quali scrutini ed esami, necessarieNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026per completare il percorso scolastico annuale, anche in punto dicorrispondente valutazione, dei discenti.5.6.

La disposizione, pertanto, non contempla un’ipotesi di automaticaimputazione del predetto periodo a titolo di ferie né prescinde dalla richiestadell’interessato, necessaria e prevista dalla contrattazione collettiva (art.13, comma 8, c.c.n.l. del 2007), ma provvede a regolare il dirittoall’indennità sostitutiva prevedendo unicamente la monetizzazione deigiorni di ferie che il docente non abbia potuto godere per causa a sé nonimputabile.

E’ evidente, infatti, che il docente cui sia conferita una supplenzabreve o saltuaria potrebbe non aver avuto la concreta possibilità di usufruiredei (pur pochi) giorni di ferie maturati ove nel proprio periodo lavorativonon vi siano stati giorni di sospensione delle lezioni; viceversa, il docentecui sia stata conferita la supplenza sin dall’inizio delle lezioni e sino altermine delle attività didattiche, potrà effettivamente avvalersi dei giorni disospensione delle lezioni, resi tempestivamente noti con la predisposizionedel calendario regionale, per usufruire dei giorni di ferie progressivamentee proporzionalmente maturati.6.

La corretta esegesi delle norme investite dalla questione pregiudizialerisulta anche pienamente conforme al diritto eurounitario, nella pur rigorosainterpretazione fornita dalla Corte europea.Infatti, la disciplina mira ad assicurare, in primo luogo, l’effettivapossibilità per il docente – di ruolo o a termine – di godere delle ferie inconformità alle esigenze ed alle caratteristiche proprie del settorescolastico, vale a dire, da un lato, assecondando i ritmi e l’organizzazionelavorativa, tenendo anche conto delle specifiche situazioni localiconsiderate dal calendario regionale previamente noto, dall’altroassicurando la continuità didattica.La normativa, dunque, prefigura i periodi in cui ai docenti è consentitala libera fruibilità delle ferie durante l’anno scolastico e, in relazione allaparticolare posizione dei docenti a termine, per i quali si pone l’esigenzaNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026della fruizione delle ferie entro il termine della supplenza ovvero ilriconoscimento della relativa indennità, provvede a regolare la liquidazionedel trattamento sostitutivo limitandolo alla differenza fra i giorni spettanti equelli in cui avrebbero potuto fruire delle ferie.Tale interpretazione, come illustrato supra, non si pone in contrasto conla direttiva, perché pone il docente nella concreta possibilità di usufruiredelle ferie, come risulta dal chiaro disposto normativo, secondo cui ilpersonale docente “fruisce” delle ferie nei giorni di sospensione delle lezionidefiniti dai calendari scolastici regionali, resi tempestivamente noti (comma54, prima parte, art. 1, legge n. 228 del 2012), ed avverte il personale atempo determinato, con specifica previsione inserita nel contesto dellanormativa sul divieto di monetizzazione delle ferie, che, se sceglie di nonusufruirne per non averne fatto richiesta, perderà limitatamente a dettoperiodo il relativo trattamento sostitutivo, che potrà essere riconoscimentosolo a titolo di differenza fra i giorni spettanti e quelli in cui – pur potendo– non ha goduto delle ferie.La disciplina legale vale anche a rendere sostanzialmente superflua, perdetto periodo, la previa comunicazione del dirigente scolastico, tanto che lastessa giurisprudenza della Corte europea ha ipotizzato l’onere datoriale diavvertimento solo “se necessario”, in relazione alla specifica attivitàlavorativa in questione.

E’ evidente che l’onere è funzionale ad un’attivitàlavorativa continua, che impone al datore di assicurare la concretapossibilità per il lavoratore di usufruire delle ferie, con il relativo avviso,mentre analoga necessità non è ravvisabile nel caso di specie, in cui è ladisciplina di settore, per le peculiari caratteristiche dei ritmi scolastici e deisottesi interessi pubblici, ad indicare direttamente i periodi e le modalità incui possono essere accordate le ferie, preavvertendo il lavoratore dei criteridi liquidazione del trattamento sostitutivo.

In questo specifico contesto,l’eventuale avviso del dirigente scolastico non può che limitarsi a ribadireNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026quanto già previsto dalla normativa primaria e definito dal calendarioregionale.Viceversa, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ognianno, i docenti, di ruolo e non, sono di regola convolti nell’adempimentodegli obblighi funzionali all’insegnamento di tipo collettivo ed inseriti nellaapposita programmazione delle relative attività da parte del dirigentescolastico, cosicché sono, in linea di principio, chiamati a tenersi adisposizione per le esigenze di ufficio.

Ne consegue che, per detto periodo,il docente non può fruire liberamente delle ferie ed il relativo regime,espressamente differenziato dal medesimo comma 54 dell’art. 1 della leggen. 228 del 2012, non può rientrare in quello meramente “consentito”, di cuial successivo comma 55, sul riconoscimento del trattamento sostitutivo.Pertanto, per tale periodo si rende necessaria l’espressa comunicazione deldirigente scolastico circa la possibilità o meno di godere delle ferie, con ilcorrelato avvertimento, secondo l’indirizzo di questa Corte già maturato inrelazione a tale periodo, come sopra chiarito al §

2.1.6.1. La corretta interpretazione della norma esclude anche la fondatezzadelle paventate discriminazioni in danno dei docenti a termine rispetto aquelli di ruolo.E’ evidente, infatti, che il comma 54 mira piuttosto ad assicurare a tuttii docenti il medesimo regime di fruizione delle ferie, quanto alla concretapossibilità di goderne nel periodo di sospensione delle lezioni ed allalimitazione posta per il restante periodo.La specifica previsione di cui al comma 55 per il personale precario,pertanto, non determina alcuna disparità di trattamento, ma, al contrario,garantisce a detto personale una specifica tutela per il riconoscimento deltrattamento sostitutivo delle ferie per effetto della cessazione del rapporto.Il differente regime, pertanto, è direttamente implicato dalla prosecuzionedel rapporto per i soli docenti di ruolo, che, a determinate condizioni,possono usufruire del periodo di ferie non goduto in tutto o in parteNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026nell’anno scolastico di riferimento nel cd. termine di riporto (art. 13, comma10, c.c.n.l. del 2007: «In caso di particolari esigenze di servizio ovvero incaso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbianoimpedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'annoscolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personaledocente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo neiperiodi di sospensione dell’attività didattica.»).Non senza considerare che sulla differenza tra la posizione dei docentidi ruolo e quelli a termine incide pure il tipo di supplenza conferito, attesoche anche i supplenti nominati per l’intero anno scolastico possono usufruiredelle ferie secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 13 del c.c.n.l. del2007, vale a dire nel periodo di sospensione delle attività didattiche, che sicolloca dal 1° luglio al 31 agosto, come emerge dal combinato disposto deicommi 1 e 2 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994.6.2.

La norma, come sopra interpretata, consente di superareagevolmente anche l’apparente aporia, pure sollevata, in ordineall’eccessivo numero di ferie di cui i docenti potrebbero disporre, addiritturasenza averle effettivamente maturate (come per i supplenti nominati nelcorso dell’anno scolastico).Infatti, le disposizioni in esame stabiliscono il regime di godimento delleferie secondo le esigenze e le caratteristiche specifiche del settorescolastico, ma, come già chiarito, non prevedono che i docenti sianocollocati in ferie di ufficio ovvero che i periodi di sospensione delle lezionidefiniti dai calendari scolastici regionali siano imputati a titolo di ferie,continuando ad essere necessaria la richiesta dell’interessato.Viene, dunque, mantenuta ferma la distinzione fra il docente cheusufruisce delle ferie e quello che, pur non essendo chiamato a svolgerel’attività di insegnamento, è comunque tenuto a tenersi a disposizionedell’Ufficio scolastico per lo svolgimento delle diverse attività ad essoNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026funzionali, individuali e collegiali, come declinate dalla contrattazionecollettiva e pianificate dal dirigente scolastico.Di tale tratto distintivo – in conformità alla direttiva in materia, checonsidera orario di lavoro quello in cui il dipendente è tenuto ad essere adisposizione per fornire immediatamente le opportune prestazioni in casodi bisogno e non è libero di gestire liberamente il tempo e di dedicarsi aipropri interessi (in tal senso, fra molte, sentenza della Corte di giustizia UEnella causa C-266/14, Federación de [OSCURATO:PERSONA] del sindicatoComisiones obreras, punti 30, 35 e 43) – si rinviene un chiaro riferimentonel comma 12 dell’art. 13 del c.c.n.l. del 2007, in virtù del quale «Qualorale ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, ildipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio dirientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle feriemedesime.

Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spesesostenute per il periodo di ferie non goduto».

Di qui la netta differenza diregime fra il docente in ferie e, quello, invece, che è tenuto a mantenersi adisposizione per le esigenze di servizio che dovessero emergere nel periododi sospensione delle lezioni.7.

La norma, come sopra interpretata, è pienamente rispondente anchealla necessità di salvaguardare i diritti del lavoratore che, per causa a luinon imputabile, non abbia potuto usufruire delle ferie prima della cessazionedel rapporto, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale.Infatti, la disposizione di cui al comma 55 fa espressamente salvo ildiritto al trattamento sostitutivo in termini di differenza fra i giorni spettantie quelli in cui il lavoratore avrebbe potuto godere delle ferie, in tal modopalesando la concreta possibilità di usufruire del riposo, corrispondendo, daun lato, alla finalità di assicurare il godimento delle ferie, e, dall’altro, allaratio antielusiva del divieto di monetizzazione posto in evidenza proprio dalGiudice delle leggi.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026In effetti, va qui ribadito che il lavoratore è reso pienamente avvertitodai calendari regionali dei giorni di sospensione delle lezioni dispostinell’arco temporale che si svolge dall’inizio al termine delle stesse, così dapoter organizzare tempestivamente il godimento delle ferie in detti periodiin relazione ai giorni proporzionalmente maturati in ragione della duratadella supplenza, in consonanza con l’obiettivo di incentivare una razionaleprogrammazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delleparti nel rapporto di lavoro, nell’approccio espresso dalla Cortecostituzionale e sostanzialmente condiviso dalla Corte di giustizia europea.8.

Rimane, in conclusione, da esaminare il quesito posto in riferimentoai riposi ed alle festività ex lege n. 937 del 1997.A tale proposito, giova precisare che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.a), due giornate sono considerate in aggiunta al congedo ordinario, tantoche l’art. 13 del c.c.n.l. del 2007 prevede che per i dipendenti dopo tre annidi servizio (comma 4) la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativicomprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), dellalegge n. 937 del 1997 (comma 2), mentre i dipendenti neo-assunti hannodiritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previstedal comma 2 (comma 3).Pertanto, per tali due giornate non si pone neppure la questione inordine al godimento distinto dalle ferie.8.1.

Quanto alle quattro giornate di riposo, ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. b) della citata legge, l’art. 14 del c.c.n.l. del 2007, sopra riportato,ne prevede la fruizione nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, inogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra iltermine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolasticosuccessivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.Tale disposizione, che implica una parziale diversità di regime rispettoalla fruizione delle ferie per il personale docente di ruolo, non comporta,invece, una sostanziale distinzione per i docenti a termine, attesa laNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026necessità che gli stessi fruiscano comunque delle ferie e dei riposi entro iltermine della supplenza, che si colloca, al più, entro il termine dell’annoscolastico cui si riferiscono.

Non emerge, dunque, la necessità didifferenziare per detto personale il regime di fruizione delle quattro giornatedi riposo, posto che, in disparte il riferimento al periodo tra il termine dellelezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo(applicabile solo ai supplenti nominati per tutto l’anno scolastico), ladisposizione ne consente il godimento esclusivamente durante i periodi disospensione delle lezione, regola sostanzialmente analoga a quella stabilitadal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 per la fruizione delleferie.9.

La questione sollevata dall’ordinanza di rimessione va, dunque,risolta nei termini di cui ai principi di diritto enunciati al precedente § 5 eche vengono ribaditi nel dispositivo.10.

La natura ufficiosa del rinvio pregiudiziale esclude la necessità diprovvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.MLa Corte, previa declaratoria di inammissibilità dell’intervento spiegato dalladi diritto:«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che alpersonale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto finoal termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamentoeconomico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il terminedell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corsodell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli disospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali chericadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito exlege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico,necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni edNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attivitàvalutative»;«analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docentecon contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche devecomunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunquedell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».Dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Torino.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La Consigliera est.

La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 vertente tra:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Statocon l’intervento dirappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GianlucaMagnani.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Uditi i [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Visonà e del [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso chiedendo che la questione posta con il rinvio pregiudiziale vengarisolta nel senso che il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, daNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026interpretare in base al precedente comma 54, dispone che i periodi disospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali vadanoconteggiati come giorni di ferie anche in assenza di richiesta avanzata in talsenso dal docente non di ruolo o di esplicito provvedimento del dirigentescolastico, a differenza del regime stabilito per il periodo dal termine dellelezioni fino al 30 giugno;uditi gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Salvatore MarcoSpataro, [OSCURATO:PERSONA] e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA],che hanno discusso riportandosi ai rispetti scritti difensivi.1. La Corte d’appello di Torino, nel giudizio di impugnazione promossoda [OSCURATO:PERSONA], docente a termine ormai stabilizzata, al fine di vedersicorrispondere – fra l’altro – l’indennità per ferie non godute nel periodo pre-ruolo con riguardo agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, nelcorso dei quali era stata destinataria, anno per anno, di unico contrattocontinuativo da settembre sino alla conclusione delle attività didattiche (30giugno) o comunque di più contratti continuativi dall’inizio delle lezioni o dadata prossima e sino a giugno, ha sollevato, con ordinanza emessa in esitoall’udienza del 5 novembre 2025 nel procedimento R.G. n. 466/2025,trasmessa a questa Corte in data 14 gennaio 2026, le seguenti questioni,ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.: «se il principio secondo cui il docente atermine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per ilsolo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datoredi lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, deldiritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva sia estensibile, oltre al periodotra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arcotemporale tra l’inizio e la fine delle lezioni; se analogo principio valga ancheper le giornate di riposo, di cui alla l. n. 937/1977 indipendentemente daesplicita domanda del docente».Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20262. Secondo quanto risulta dall’ordinanza di rimessione, in primo gradoil Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente alla differenza tra igiorni di ferie maturati e le giornate di sospensione delle lezioni siccomedefinite dai calendari regionali, indipendentemente dalla domanda di feriepresentata dall’interessata.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato nei limiti della soccombenza ladecisione, invocando l’applicazione dei principi affermati dalla Corte diGiustizia UE e dalla Corte di cassazione, secondo cui spetta al datore dilavoro adottare cautele per rendere effettivo il diritto del lavoratore abeneficiare delle ferie annuali retribuite, invitandolo a fruirne edavvertendolo che, in difetto, perderà il diritto alle stesse così comeall’indennità sostitutiva.In particolare, la docente ha sostenuto di essere rimasta a disposizionedella scuola anche nei periodi di sospensione delle attività scolastiche,sottolineando come l’insegnamento non consista solo nelle lezioni frontalima anche in tutte le attività ad esso funzionalmente collegate, in linea conle previsioni normative, che facoltizzano ma non impongono la fruizionedelle ferie nei predetti periodi, senza distinguere tra la sospensione dellelezioni insistente tra il primo e l’ultimo giorno di lezione e quella incidentenell’arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno.2.2. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha posto in evidenza la ratioispiratrice della riforma legislativa del 2012, volta ad uniformare il regimedi godimento delle ferie tra docenti precari e stabilizzati e ad imporre ildivieto di monetizzazione, ribadendo che, ai sensi dell’art. 1, comma 54,della legge n. 228 del 2012, tutti i docenti sono consideratiautomaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni aprescindere da specifica domanda, che appare superflua nel corso dell’annoscolastico e necessaria solo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, in tal modocircoscrivendo a tale periodo la portata del principio espresso dallagiurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20263. La questione interpretativa sottoposta ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.è stata delineata attraverso la disamina della normativa di riferimento, apartire dalla disciplina già prevista dal c.c.n.l. di comparto 2006/2009, perpoi passare all’intervento del legislatore del 2012, dapprima con l’art. 5,comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del2012, in ordine al cd. divieto di monetizzazione delle ferie, e, poi, con l’art.1, commi 54-56, della legge n. 228 del 2012, con cui è stata prevista unadisciplina speciale per il settore scolastico. E’ stata, poi, richiamatal’interpretazione espressa sul tema dalla Corte di giustizia UE nonché dallaCorte costituzionale, per rappresentare come, a seguito di alcune pronuncedi questa Corte – essenzialmente riferibili al periodo compreso fra la finedelle lezioni ed il 30 giugno – sia insorto un vasto contenzioso per ilriconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie anche in relazione aigiorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali(vacanze natalizie, vacanze pasquali, di Carnevale e ponti vari).3.1. Rispetto a tale specifica questione la giurisprudenza di meritorisulterebbe divisa fra chi ritiene estensibile anche a tale periodo il principioespresso da questa Corte, secondo una lettura delle locuzioni contenutenella dizione normativa (“fruisce”, “è consentito”) in termini di mera facoltàe non di obbligo di godimento delle ferie, con esclusione di una previsionedi collocamento ex lege dei docenti in ferie nei giorni di sospensione dellelezioni (Tribunale di Torino nn. 401/25, 899/25, 1643/25, 1804/25,Tribunale di Genova nn. 435/25 e 727/25, Tribunale di Milano nn. 2808/25,3347/25, Tribunale di Venezia n. 597/25, Tribunale di Firenze n. 696/25,Tribunale di Bologna n. 736/25, Corte d’Appello di Milano n. 814/25), e chi,invece, interpreta congiuntamente la disciplina di cui all’art. 1, commi 54 e55, della legge n. 228 del 2012 nel senso dell’obbligatorietà della fruizionedi ferie per tutti i docenti durante la sospensione delle lezioni (nell’arcotemporale dal loro inizio e sino al loro termine), limitando l’applicazione deiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità al periodo tra la fineNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026delle lezioni ed il 30 giugno, che si colloca al di fuori dei “giorni disospensione delle lezioni”, in aderenza alla ratio generale, individuatanell’esplicita e generalizzata previsione di fruizione obbligatoria delle feriesecondo le modalità previste nei vari ordinamenti e nel divieto dicorresponsione di trattamenti economici sostitutivi, e compatibilmente conil diritto eurounitario, ancorato ad una attività continua, non correlata allapeculiarità del sistema scolastico, il cui calendario regionalepredeterminerebbe con precisione i periodi di fruibilità necessaria delleferie, risultando, per tale ragione, superflua l’informativa sul godimento daparte del dirigente scolastico (Tribunale di Torino nn. 838/2025, 1287/25,1791/25, 1837/25, 2031/25, Tribunale di Milano n. 2719/25, Tribunale diNapoli n. 4588/25, Tribunale di Ancona n. 509/25, Tribunale di Gorizia n.150/25).4. Con decreto depositato in data 16 marzo 2026 (e pubblicato anche aisensi dell’art. 137-ter disp. att. c.p.c.), il [OSCURATO:PERSONA] Presidente, previo vaglio diammissibilità, ha disposto l’assegnazione della questione alla SezioneLavoro per l’enunciazione del principio di diritto.5. In prossimità della discussione in udienza pubblica il pubblicoministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo in sensosostanzialmente conforme a quanto illustrato nel contraddittorio delle parti,secondo quanto sopra sintetizzato.6. Con atto depositato in data 5 maggio 2026 la [OSCURATO:PERSONA] - CGIL ha inteso intervenire ad adiuvandum nelprocedimento ex art. 363-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 105, comma secondo,c.p.c., quale sindacato che associa, organizza e rappresenta i lavoratoridella scuola, e, segnatamente, quelli con rapporto a tempo determinato persostenere gli interessi eventualmente lesi da provvedimenti discriminatori econtrari ai principi eurounitari, svolgendo difese a sostegno della posizionevantata nella specie da [OSCURATO:PERSONA].7. Le parti costituite nel procedimento a quo hanno depositato memoria.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità dell’interventospiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Conoscenze – CGIL, avuto ancheriguardo allo stato ed al grado del giudizio nel cui ambito è stato sollevatoil rinvio pregiudiziale.Infatti, questa Corte ha affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è aperto al contraddittorio delle parti se (e come) già costituitenel giudizio di merito, senza che, a tal fine, possa considerarsi necessario ilrilascio di procura speciale ex art. 365 c.p.c. (così, Cass. Sez. 3,13/11/2024, n. 29253), cosicché, anche con specifico riferimento alprocedimento in esame, è stata esclusa in sede di legittimità l’ammissibilitàdell’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi dimerito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel dirittocontroverso (Cass. Sez. 5, 02/08/2024, n. 21883).1.1. Peraltro, in via assorbente si osserva che, nella specie, il rinviopregiudiziale è stato disposto in appello, e la giurisprudenza di questa Corteè consolidata nell’escludere l’ammissibilità dell’intervento in tale grado digiudizio, a meno che non si intenda far valere una situazione soggettivasuscettibile di legittimare un’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 c.p.c.(Cass. Sez. 1, 08/11/2022, n. 32887; in senso conforme, Cass. Sez. 3,14/06/2023, n. 17004, che richiama il chiaro disposto dell’art. 344 c.p.c.per ribadire che l’intervento in appello non è ammissibile quando lo stessosia qualificabile come adesivo).1.2. Né, infine, l’ammissibilità dell’intervento potrebbe essere predicatain base al modello prefigurato dall’art. 64, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, in tema di «accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità edinterpretazione dei contratti collettivi», trattandosi di disciplina nonapplicabile in via estensiva in ragione della peculiare natura e struttura diquel procedimento, finalizzato alla rimozione erga omnes della situazione diincertezza interpretativa dei contratti collettivi nazionali del settore pubblicoNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026(Cost. cost. n. 199 del 2003) ed al conseguente ruolo ivi riconosciuto alleparti collettive in ordine alla possibilità di raggiungere un accordosull’interpretazione autentica del contratto ovvero sulla modifica dellaclausola controversa. Solo in tale speciale procedura si giustifica, pertanto,la previsione, contenuta nel comma 5 dell’art. 64 cit., di un potere diintervento nel processo dell’ARAN e delle organizzazioni sindacali, alle qualiè anche consentito, seppure non intervenute, di «presentare memorie nelgiudizio di merito ed in quello di cassazione», con la finalità di fornire, dipropria iniziativa, le informazioni che nel giudizio ordinario possono esseredate dalle stesse associazioni su sollecitazione della parte e del giudice exart. 425 c.p.c. (in tal senso, Cass. Sez. L, 28/11/2019, n. 31149).Ne discende che, anche sotto questo profilo, l’intervento in esame restaregolato dalle norme del codice di rito e, pertanto, trova applicazione ilcostante indirizzo di questa Corte secondo cui non è consentito nel giudiziodi legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressaprevisione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processualeautonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio dicognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi unaquestione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’interventovolontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost.,giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutelagiurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale delgiudizio dinanzi alla Corte di cassazione (così, ancora, Cass. Sez. L, n.31149/2019, cit. e precedenti ivi richiamati).2. Ancora in via preliminare, va delibata l’ammissibilità della questioneinterpretativa sottoposta dalla Corte d’appello di Torino ai sensi dell’art.363-bis c.p.c., valutata solo prima facie nel decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente diassegnazione a questa Sezione (in tal senso, Cass. Sez. U, 13/12/2023, n.34851; Cass. Sez. U, 07/05/2024, n. 12449; Cass. Sez. U, 29/05/2024, n.15130).Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026Occorre soffermarsi, in particolare, sulla sussistenza del carattere di“novità” della questione, che la difesa della parte privata, anche durante ladiscussione, ha revocato in dubbio perché risulterebbe già decisa e risoltada questa Corte con le pronunce citate nella stessa ordinanza di rimessionegenerale e senza differenziare i periodi – per cui il docente a tempodeterminato che non ha chiesto di fruire delle ferie ha diritto all’indennitàsostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmenteinvitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, deldiritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.2.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide il vaglio di ammissibilità espresso sul punto neldecreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente.Infatti, sia pure nella sintesi propria della forma provvedimentalestabilita per la fase preliminare dall’art. 363-bis c.p.c., è stato ivievidenziato che l’affermazione di diritto sopra riportata e che si rinvieneinizialmente in Cass. Sez. L, 05/05/2022, n. 14268 è stata resa incontroversia ancora assoggettata al regime di cui al c.c.n.l. di comparto del2007, disapplicato, come sarà chiarito meglio infra al § 3.4., solo adecorrere dal 1° settembre 2013. Il medesimo principio di diritto è statoripreso puntualmente da Cass. Sez. L, 15/05/2024, n. 13440, e da Cass.Sez. L, 07/05/2025, n. 11968, pure chiamate a pronunciarsi in fattispecieancora regolate dalla citata contrattazione collettiva.Quanto, poi, agli ulteriori precedenti intervenuti sulla questione (Cass.Sez. L, 03/06/2024, n. 15415; Cass. Sez. L, 17/06/2024, n. 16715, e Cass.Sez. L, 06/11/2024, n. 28587), il principio ivi espresso («Il docente a tempodeterminato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo disospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che ildatore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, conespresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e allaindennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l’art.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20265, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55,della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conformeall’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisatodalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16),non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite edell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, medianteuna informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro incondizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima dellacessazione del rapporto di lavoro») è stato dichiaratamente perimetrato alcaso sottoposto all’attenzione della Corte, vale a dire al periodo fra iltermine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, come palesato dallaprecisazione, significativamente apposta nella parte finaledell’enunciazione, secondo cui «In particolare, il detto docente non puòessere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine dellelezioni e il 30 giugno di ogni anno» (così, espressamente, Cass. n. 15415del 2024, cit., e Cass. n. 16715 del 2024, cit.). Il medesimo principio è statorichiamato in Cass. n. 28587 del 2024, cit., riportando testualmente ilpassaggio argomentativo riferito al periodo compreso tra le fine delle lezionied il 30 giugno di ogni anno («deve escludersi che i docenti non di ruolopossano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di lororichiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante igiorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali(ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docentenon di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioniordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attivitàdidattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigentescolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitatoNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espressoavviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità permancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di taleinsegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine delrapporto di lavoro»).2.2. Può, dunque, ravvisarsi, nella specie, il requisito della “novità” dellaquestione, recepito nel comma primo dell’art. 363-bis c.p.c. in termini diquestione “non risolta” dalla Corte di cassazione, formulazionesignificativamente differente dalla previsione della legge delega, cheparlava di questione di diritto non “ancora affrontata” (in tal senso, Cass.Sez. U, 07/05/2024, n. 12449).La mancata risoluzione emerge, in particolare, dalla formazione di unindirizzo di legittimità in fattispecie ancora regolate da una normativadifferente da quella direttamente implicata nel quesito interpretativo ovverodalla dichiarata perimetrazione del principio ad un periodo diverso da quellooggetto della specifica questione sottoposta.Non senza aggiungere che, come acutamente sottolineatonell’ordinanza di rimessione, proprio in esito alle pronunce asseritamenterisolutive della questione è insorto lo specifico contenzioso in oggetto, ariprova del fatto che le richiamate decisioni, lungi dall’aver dissolto leincertezze sottoposte con il rinvio pregiudiziale, le hanno, sotto certi profili,alimentate, suscitando il dubbio interpretativo corrispondente alla ratiodeflattiva sottesa al nuovo istituto (arg., a contrario, in base al decreto dellaPrima Presidente n. 18939 del 10/07/2025, che ha escluso la sussistenzadel requisito della novità della questione in un caso in cui, dopo una specificadecisione assunta dalla Corte a Sezioni Unite, non erano state indicatepronunce di merito espressive di un persistente dubbio interpretativo).3. Per procedere all’esame del merito della questione pregiudiziale sirende necessaria la ricognizione del dato normativo rilevante, sia pureNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20263.1. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 74 del d.lgs. 16 aprile1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislativevigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).Il comma 1 stabilisce che l’anno scolastico ha inizio il 1 settembre e terminail 31 agosto, mentre le attività didattiche, comprensive anche degli scrutinie degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compresotra il 1 settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese diluglio degli esami di maturità (comma 2), precisandosi che allo svolgimentodelle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni (comma 3). E’ inoltre previstoche il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale dellapubblica istruzione, determini, con propria ordinanza, il termine delleed il calendario delle festività e degli esami (comma 5), mentre a livelloregionale, il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed iconsigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed ilcalendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto deiprecedenti commi (comma 7).3.2. In base all’inquadramento generale, può procedersi alla disaminadelle rilevanti disposizioni del c.c.n.l. del comparto scuola 2006/2009,sottoscritto il 29 novembre 2007.Il comma 4 dell’art. 28 chiarisce che gli obblighi di lavoro del personaledocente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionalialla prestazione di insegnamento e, a tal fine, prima dell’inizio delle lezioni,il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degliorgani collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni delpersonale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possonoprevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro,è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazionedell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nelcorso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, nell’ambito del calendarioscolastico delle lezioni definito a livello regionale, la quota oraria settimanaledestinata all’attività di insegnamento per la scuola dell’infanzia (25 ore), perla scuola elementare (22 ore) e per le scuole e istituti d’istruzionesecondaria e artistica (18 ore), distribuita in non meno di cinque giornatesettimanali.L’art. 29 disciplina, invece, l’attività funzionale all’insegnamento,costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto daidiversi ordinamenti scolastici, comprendente tutte le attività, anche acarattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lapreparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunionie l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. In particolare, ilcomma 2 declina gli adempimenti individuali, quali la preparazione dellelezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapportiindividuali con le famiglie, mentre il successivo comma 3 individua le attivitàdi carattere collegiale, rappresentate dalla partecipazione alle riunioni delCollegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica diinizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutinitrimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educativenelle scuole materne e nelle istituzioni educative (fino a 40 ore annue), lapartecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, diintersezione, in base alla programmazione secondo criteri stabiliti dalcollegio dei docenti (con la previsione di un impegno fino a 40 ore annue),oltre allo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazionedegli atti relativi alla valutazione.Quanto alla specifica disciplina delle ferie, l’art. 13 sancisce al comma8, in via generale, che «Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sonomonetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essererichieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.», in virtù delNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026quale, «All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le feriespettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamentosostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato cheindeterminato». Ancora in via generale, il comma 12 stabilisce che «Qualorale ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, ildipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio dirientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle feriemedesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spesesostenute per il periodo di ferie non goduto».Per il personale docente rilevano, in particolare, i commi 9 e 10 dell’art.13, secondo quanto già chiarito da Cass. n. 14268 del 2022, cit. A tenoredel comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante iperiodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente partedell’anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie nonsuperiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità disostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede,senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempoindeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell’annoscolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze diservizio— ovvero per motivate esigenze di carattere personale e dimalattia— sono godute entro l’anno scolastico successivo, sempre neiperiodi di sospensione dell’attività didattica.Il successivo art. 19 — relativo al regime di ferie, permessi ed assenzedel personale a tempo determinato— dopo un generale rinvio alle previsionirelative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. Inparticolare, ai sensi del comma 2, chiarito che le ferie del personale assuntoa tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, si prevede che,qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire la fruizione delleferie, le stesse sono liquidate al termine dell’anno scolastico (e comunquedell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico). La previsioneNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi disospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante ilrapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodidi sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico, si dà luogo alpagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione delrapporto».L’art. 14, in tema di festività, ribadisce al comma 1 che «A tutti idipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed allecondizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937», con laprecisazione che è considerato giorno festivo anche la ricorrenza del SantoPatrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadentein giorno lavorativo. Il comma 2 detta la specifica disciplina per il godimentodi tali festività, prevedendo che esse «sono fruite nel corso dell’annoscolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docenteesclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami el’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodidi sospensione delle lezioni.».3.3. Rispetto alle previsioni relative alle ferie è intervenuto il legislatorenell’anno 2012.Con il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, è stato introdotto in via generale il cd. divietodi monetizzazione delle ferie, secondo la regola stabilita al comma 8 dell’art.5, che, nella versione originaria, recita: «Le ferie, i riposi ed i permessispettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionaleper le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondoNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun casoalla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presentedisposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro permobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limitedi età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessanodi avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recuperodelle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinareed amministrativa per il dirigente responsabile».3.4. Poco dopo, il legislatore è nuovamente intervenuto per dettare unaspecifica disciplina per il settore scolastico, attraverso l’art. 1, commi 54-56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.Secondo il comma 54, «Il personale docente di tutti i gradi di istruzionefruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendariscolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esamidi Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno lafruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornatelavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che sene avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanzapubblica».Il comma 55 ha, poi, aggiunto alla fine del comma 8 dell’art. 5 del d.l.n. 95 del 2012, cit., la disposizione per cui il medesimo comma «non siapplica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplentebreve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o dellee quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».Infine, il comma 56 ha precisato che le previsioni di cui ai commi 54 e55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro eche le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre2013.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026Secondo l’interpretazione già resa da Cass. n. 14268 del 2022, cit., cuiva data continuità, il suddetto comma 56 ha attribuito perdurante efficaciafino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto conesso; la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di taleprevisione, continuava, dunque, ad essere regolata fino al 31 agosto 2013dall’art. 19 c.c.n.l. 2006/2009, a tenore del quale «il personale docente atempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiestodi fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corsodell’anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse almomento della cessazione del rapporto».3.5. Il quadro normativo è completato dal richiamo alle rilevantidisposizioni del c.c.n.l. 2019-2021 del personale del comparto istruzione ericerca, stipulato il 18 gennaio 2024.Il comma 4 dell’art. 43 disciplina in maniera pressocché sovrapponibilea quanto già stabilito dal comma 4 dell’art. 28 del c.c.n.l. del 2007 gliobblighi di lavoro del personale docente, articolati in attività diinsegnamento ed in attività ad essa funzionali, con la predisposizione, daparte del dirigente scolastico del piano annuale delle attività e i conseguentiimpegni del personale docente, nel quadro della programmazionedell’azione didattico-educativa; il comma 4 del medesimo articolo stabiliscealtresì l’orario settimanale dell’attività di insegnamento, nell’ambito delcalendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, in manierapressoché identica a quanto già previsto dal corrispondente comma dell’art.28 del c.c.n.l. del 2007, articolo di cui viene disposta espressamentel’abrogazione (art. 43, comma 14).Analogamente, le attività funzionali all’insegnamento sono previstedall’art. 44 in termini non dissimili da quanto già stabilito dal corrispondenteart. 29 del c.c.n.l. del 2007, di cui viene espressamente dispostal’abrogazione (art. 44, comma 8).Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026Con specifico riferimento alle ferie, l’art. 38 sostituisce il comma 15dell’art. 13 del c.c.n.l. del 2007 come segue: «Le ferie maturate e nongodute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto dellacessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge edelle relative disposizioni applicative.». Di conseguenza, rimane ferma nelresto la previsione del predetto art. 13, giustificandosi la modificaintervenuta in ordine al comma 15 (peraltro già disposta con l’art. 41 delc.c.n.l. del 19 aprile 2018, abrogato con il contratto sottoscritto nel 2024)in coerenza con l’introduzione del divieto di monetizzazione e della specialeprevisione di cui ai commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012, del restoespressamente fatta salva, oltre che con il richiamo alle “vigenti norme dilegge”, anche con apposita dichiarazione congiunta, nella quale «le parti sidanno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quantostabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella leggen. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. [OSCURATO:PERSONA] prot.32937 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e prot. 40033 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), all’atto dellacessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi incui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile aldipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione delrapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedoobbligatorio per maternità o paternità».Quanto, invece, alle ferie del personale assunto a tempo determinato,viene ribadita le generale applicabilità – nei limiti della durata del rapportodi lavoro – delle disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenzestabilite per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 35, comma1), con le seguenti precisazioni, per quanto qui rileva: le ferie del personaleassunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato equalora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da nonconsentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate alNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nelcorso dell’anno scolastico (art. 35, comma 2). L’art. 35 disponeespressamente l’abrogazione dell’art. 19 del c.c.n.l. del 2007, di cui,tuttavia, per quanto già sopra osservato (§ 3.4.), era già stata disposta ladisapplicazione a decorrere dal 1° settembre 2013 per la parte contrastantecon la disciplina dettata dai commi 54 e 55 dell’art. 1 della legge n. 228 del2012, in base all’espressa previsione contenuta nel comma 56 delmedesimo articolo.4. In esito alla ricostruzione normativa, non può omettersi il riferimentoalle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustizia U.E. cherappresentano le coordinate entro le quali occorre condurre l’esegesi dellenorme richiamate.4.1. In primo luogo, occorre considerare la sentenza interpretativa n.95 del 2016 con cui la Corte costituzionale ha disatteso la questionesollevata in ordine alla disciplina dettata al comma 8 dell’art. 5 del d.l. n.95 del 2012, cit., sull’assunto che la norma vada letta nel senso che essanon preclude il riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godutequando il lavoratore non abbia potuto fruirne per malattia o per altra causaa lui non imputabile.La conclusione viene avvalorata con il richiamo al tenore letterale delladisposizione, che correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi afattispecie in cui «la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a unascelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o adeventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), checomunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e didi lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periododi godimento delle ferie». Il dato testuale viene quindi correlato, in chiavedi coerenza, con le finalità della disciplina restrittiva, che «si prefigge direprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie nonNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026godute» mirando «a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delleferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale efavorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro». Il divietodi corrispondere trattamenti economici sostitutivi è, dunque, «volto acontrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole».Secondo questa interpretazione – prosegue il Giudice delle leggi – «ladisciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dallaCarta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali(Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970,concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspettidell’organizzazione dell’orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n.2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).». In particolare, sisottolinea come la «garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare,secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale(sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (explurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, incause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri)».4.2. E’ noto che, successivamente alla decisione della Cortecostituzionale, la Corte di giustizia UE sia nuovamente intervenuta inmateria con pronunce ancor più stringenti nel sancire l’inderogabilità deldiritto alle ferie.In effetti, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE, l’art.7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro non preclude la perdita deldiritto alle ferie annuali retribuite, qualora il datore di lavoro sia in grado diassolvere l’onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore,deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che neNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopoessere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo dirittoalle medesime (sentenza del 6 novembre 2018 nella causa C-619/16,Kreuziger, punto 54; sentenza del 6 novembre 2018 nella causa C-684/16,Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punti 47 e 56).La perdita del diritto alle ferie è quindi limitata ai casi in cui il lavoratoreabbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il relativo diritto(sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35). Anche ove non abbia chiesto diesercitare il diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione delrapporto di lavoro, il lavoratore non può perdere il diritto all’indennitàsostitutiva automaticamente e senza previa verifica del fatto che il datoredi lavoro l’abbia effettivamente posto, segnatamente con un’informazioneadeguata, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di talecessazione (sentenza nella causa C-619/16, Kreuziger, cit., punto 56;sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung derWissenschaften, cit., punto 61). L’onere della prova incombe al datore dilavoro (sentenza nella causa C-619/16, Kreuziger, cit., punto 53; sentenzanella causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung derWissenschaften, cit., punto 46).4.2.1. I medesimi principi sono stati ribaditi anche più di recente e conespresso riferimento alla normativa italiana (sentenza del 18 gennaio 2024nella causa C-218/22, BU v Comune di Copertino), affermandosinuovamente che «l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta,in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di eserciziodel diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da taledirettiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione alloscadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché,tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbiaeffettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che taleNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026direttiva gli conferisce» (sentenza nella causa C-218/22, BU v Comune diCopertino, cit., punto 35), sul rilievo che l’obiettivo perseguito dal predettoart. 7 della direttiva «mira in particolare a garantire che il lavoratore possabeneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace dellasua sicurezza e della sua salute» (sentenza nella causa C-218/22, BU vComune di Copertino, cit., punto 38).Nell’analisi della specifica normativa italiana, si chiarisce altresì chel’obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoropubblico, per promuovere la razionale programmazione del periodo di ferieed incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapportodi lavoro – come desunto anche dall’interpretazione resa dalla Cortecostituzionale in ordine all’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012 – può essere intesocome finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e comerispondente alla finalità della direttiva 2003/88 (sentenza nella causa C-218/22, BU v Comune di Copertino, cit., punto 46).In questa chiave, si ribadisce che se «il lavoratore, deliberatamente econ piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si èastenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto incondizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in casodi cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennitàfinanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore dilavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamenteil suddetto diritto» (sentenza nella causa C-218/22, BU v Comune diCopertino, cit., punto 48); in tale ottica, si reitera pure l’affermazione percui «il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione delcarattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine diassicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsiconcretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamentein condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, seNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modoaccurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee adapportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte acontribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse altermine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria» (sentenzanella causa C-218/22, BU v Comune di Copertino, cit., punto 49).5. In base al complessivo contesto come sopra ricostruito in cui occorrecollocare il quesito interpretativo formulato nell’ordinanza di rinvio, questaSezione Lavoro ritiene che la questione pregiudiziale sottoposta dalla Corted’appello di Torino debba essere risolta enunciando i seguenti principi didiritto:«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che alpersonale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto finoal termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamentoeconomico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il terminedell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corsodell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli disospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali chericadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito exlege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico,necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni edil 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attivitàvalutative »;«analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docentecon contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche devecomunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunquedell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».Di seguito il fondamento della adottata interpretazione.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/20265.1. Il dato di partenza è costituito dalla attenta considerazione dellafinalità sottesa alla disciplina, anche sovranazionale, in materia. Infatti,l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, nella rigorosainterpretazione che ne ha reso la Corte di giustizia UE, non mira tanto aprecostituire il diritto al trattamento sostitutivo delle ferie non godutequanto, piuttosto, ad assicurare la fruizione del riposo, in chiave di recuperodelle energie psico-fisiche del lavoratore, prevedendo, solo come estremaratio e per il caso che il lavoratore non abbia potuto goderne, lamonetizzazione. Ciò che induce a soffermare l’attenzione, in prima battuta,sulla necessità che la normativa e la dimensione organizzativa del datoregarantiscano al lavoratore la concreta possibilità di godere delle ferie; intale prospettiva occorre leggere anche l’onere datoriale di assicurarsiconcretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamentein grado di fruire delle ferie annuali retribuite e di renderlo avvertito - senecessario formalmente (Corte di giustizia UE, Max-Planck, cit., punto 45,e BU v Comune di Copertino, cit., punto 49) – che, ove non ne abbiacomunque usufruito, le perde senza neppure avere diritto all’indennitàsostitutiva.Dunque, il tratto fondante della disciplina si rinviene proprio nellagaranzia per il lavoratore di poter godere del periodo di riposo nell’arcotemporale di riferimento o, comunque, entro la cessazione del rapporto dilavoro, mentre la previsione della monetizzazione si pone piuttosto comemeccanismo compensativo e, sotto certi profili, latamente sanzionatorio peril datore che non ha organizzato l’attività lavorativa in modo da assicurarela fruizione del riposo, anche attraverso il formale avvertimento al propriodipendente. Si comprende, così, anche la portata complessiva dell’opzioneermeneutica più volte ribadita dalla Corte europea: la direttiva non osta, inlinea di principio, ad una normativa nazionale che preveda finanche laperdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di unperiodo di riporto), purché il lavoratore abbia effettivamente avuto laNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026possibilità di esercitare questo diritto e, consapevole delle conseguenze chene sarebbero derivate, si sia astenuto dal fruire delle ferie.5.2. Tale finalità si coglie chiaramente anche nel processo interpretativoseguito dalla Corte costituzionale per rigettare la questione dicostituzionalità dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, cit.: non si revoca in dubbiola legittimità della perdita del diritto al trattamento economico sostitutivodelle ferie, ma solo ove il loro mancato godimento non sia imputabile allavoratore, cosicché, nelle ipotesi in cui lo stesso non abbia avuto laconcreta possibilità di fruirne, non può essere posto in discussione il dirittoad ottenere l’indennità che tale perdita compensa. La finalità della legge incontestazione viene, quindi, espressamente rapportata alla finalitàantielusiva, per prevenire il rischio di abusivo ricorso alla monetizzazionedelle ferie, frustrando lo scopo fondamentale di assicurare l’effettivogodimento del riposo.5.3. La disciplina speciale prevista dal legislatore ai commi 54 e 55 dellalegge n. 228 del 2012 raccoglie la finalità essenziale di assicurare ilgodimento delle ferie dei docenti rapportandola alle peculiari esigenze delsettore scolastico, bilanciando, in base alla specifica organizzazione dellavoro, l’interesse pubblico a garantire la continuità dell’attività didatticacon la necessità di garantire ai dipendenti la fruizione dei giorni di riposomaturati, prefigurando, in particolare per il personale non di ruolo, lecondizioni per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva.5.4. Il comma 54, infatti, si inscrive nella previsione generale contenutanel primo periodo del comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, secondocui le ferie e i riposi ed i permessi spettanti al personale delleamministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quantoprevisto dai rispettivi ordinamenti, stabilendo che il personale docente ditutti i gradi di istruzione – senza distinzione fra personale di ruolo e non –fruisce delle ferie «nei giorni di sospensione delle lezioni definiti daicalendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026agli esami di Stato e alle attività valutative», mentre, durante la rimanenteparte dell’anno, la fruizione è consentita solo nei limiti di un periodo nonsuperiore a sei giornate lavorative e subordinatamente al reperimento diuna sostituzione senza oneri.La seconda parte della disposizione provvede a delimitare il diritto allafruizione delle ferie nei periodi di svolgimento delle lezioni proprio perassicurare la continuità dell’attività di insegnamento, che verrebbe, invece,ad essere potenzialmente compromessa ove i docenti fossero liberi diavanzare le proprie richieste di ferie senza alcun condizionamento.5.4.1. Il primo periodo del medesimo comma, da leggere in chiavesistematica e teleologica con la seconda parte, individua invece il periodo incui è consentita la fruizione delle ferie da parte del personale docente, diruolo e non, prevedendo che lo stesso “fruisce” delle ferie «nei giorni disospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali», vale adire nei giorni in cui i docenti non sono chiamati a svolgere attività diinsegnamento in base al piano definito a livello regionale, di cui al comma7 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui il sovrintendentescolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali,determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al lorosvolgimento, nel rispetto di quanto disposto dai precedenti commi esegnatamente: l’anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31agosto (comma 1); le attività didattiche, comprensive anche degli scrutinie degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compresotra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese diluglio degli esami di maturità (comma 2); allo svolgimento delle lezioni sonoassegnati almeno 200 giorni (comma 3); è il Ministro della pubblicaistruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, adeterminare, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche edelle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario dellefestività e degli esami (comma 5). Quindi, il piano regionale determinaNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’inizio delle lezioni e il calendario del loro svolgimento, con l’individuazionedei giorni di sospensione in base alle festività siccome definite a livellonazionale.Pertanto, proprio perché nel periodo di sospensione delle lezioni – chesi colloca nell’arco temporale tra l’inizio ed il termine delle stesse – gliinsegnanti non sono chiamati a svolgere attività di insegnamento e, diregola, neppure attività collegiali ad esse funzionali, la disciplina specialedel settore scolastico prevede che i docenti, sia di ruolo che non, possanousufruire dei giorni di ferie senza i condizionamenti previsti per la rimanenteparte dell’anno.Tale regola, dunque, vale a disciplinare le modalità di fruizione delleferie da parte dei docenti nel rispetto dell’organizzazione lavorativapeculiare del settore scolastico e della salvaguardia dell’interesse pubblicoa garantire la continuità dell’insegnamento nei periodi in cui si svolgono lelezioni.5.4.2. La regola è espressamente delimitata dalla locuzione che sirinviene nel prosieguo della disposizione, che esclude dal regime di liberafruibilità delle ferie i giorni di sospensione delle lezioni «destinati agliscrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.».L’inciso, sebbene rapportato alla prima parte del comma, relativa aigiorni di “sospensione” delle lezioni, intende chiaramente riferirsi al periodointercorrente tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, data in cuiterminano le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami(salva l’eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità),secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994.La precisazione vale, per l’appunto, a chiarire che il regime di libera fruibilitàdelle ferie stabilito nella prima parte della disposizione non si applica alperiodo dal termine delle lezioni al 30 giugno, in cui si collocano di regolagli scrutini e gli esami, dovendosi necessariamente assicurare lacompatibilità del godimento delle stesse con l’assolvimento degli obblighiNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026funzionali all’insegnamento, con particolare riferimento alle attività collegialioggetto di programmazione del dirigente scolastico, in conformità a quantoprevisto dalla contrattazione collettiva (artt. 28-29 c.c.n.l. del 2007; artt.43-44 del c.c.n.l. del 2024), per assicurare il tempestivo completamentodelle prescritte attività valutative.5.5. L’esegesi del comma 54 conduce alla conseguente lettura delsuccessivo comma 55, che, assai significativamente, ha modificato il comma8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, cit., con la previsione di una disciplinaspeciale per il riconoscimento del trattamento sostitutivo delle ferie alpersonale a tempo determinato della scuola.Infatti, la disposizione vale ad escludere l’applicabilità al settorescolastico del divieto generale di monetizzazione delle ferie, in ragione dellapeculiare organizzazione dell’attività lavorativa e dei ritmi scanditi anche daicalendari regionali, in chiave funzionale al preminente interesse pubblico diassicurare non solo la continuità dell’insegnamento ma anche il tempestivocompletamento delle attività valutative dei discenti.Ne consegue il riconoscimento dell’indennità sostitutiva limitatamentealla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui «è consentito alpersonale in questione di fruire delle ferie», vale a dire, essenzialmente, neigiorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali nell’arcotemporale dall’inizio al termine delle stesse, con esclusione del periodo daltermine delle lezioni al 30 giugno di ogni anno.Infatti, come osservato al punto precedente, è questo il periodo in cui idocenti non sono tenuti a svolgere attività di insegnamento né, di regola,settore, agli stessi è “consentito” fruire delle ferie; viceversa, come pure giàsopra sottolineato, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ognianno, i docenti sono chiamati a tenersi a disposizione del dirigentescolastico nella pianificazione delle attività funzionali all’insegnamento, conparticolare riferimento a quelle collegiali, quali scrutini ed esami, necessarieNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026per completare il percorso scolastico annuale, anche in punto dicorrispondente valutazione, dei discenti.5.6. La disposizione, pertanto, non contempla un’ipotesi di automaticaimputazione del predetto periodo a titolo di ferie né prescinde dalla richiestadell’interessato, necessaria e prevista dalla contrattazione collettiva (art.13, comma 8, c.c.n.l. del 2007), ma provvede a regolare il dirittoall’indennità sostitutiva prevedendo unicamente la monetizzazione deigiorni di ferie che il docente non abbia potuto godere per causa a sé nonimputabile. E’ evidente, infatti, che il docente cui sia conferita una supplenzabreve o saltuaria potrebbe non aver avuto la concreta possibilità di usufruiredei (pur pochi) giorni di ferie maturati ove nel proprio periodo lavorativonon vi siano stati giorni di sospensione delle lezioni; viceversa, il docentecui sia stata conferita la supplenza sin dall’inizio delle lezioni e sino altermine delle attività didattiche, potrà effettivamente avvalersi dei giorni disospensione delle lezioni, resi tempestivamente noti con la predisposizionedel calendario regionale, per usufruire dei giorni di ferie progressivamentee proporzionalmente maturati.6. La corretta esegesi delle norme investite dalla questione pregiudizialerisulta anche pienamente conforme al diritto eurounitario, nella pur rigorosainterpretazione fornita dalla Corte europea.Infatti, la disciplina mira ad assicurare, in primo luogo, l’effettivapossibilità per il docente – di ruolo o a termine – di godere delle ferie inconformità alle esigenze ed alle caratteristiche proprie del settorescolastico, vale a dire, da un lato, assecondando i ritmi e l’organizzazionelavorativa, tenendo anche conto delle specifiche situazioni localiconsiderate dal calendario regionale previamente noto, dall’altroassicurando la continuità didattica.La normativa, dunque, prefigura i periodi in cui ai docenti è consentitala libera fruibilità delle ferie durante l’anno scolastico e, in relazione allaparticolare posizione dei docenti a termine, per i quali si pone l’esigenzaNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026della fruizione delle ferie entro il termine della supplenza ovvero ilriconoscimento della relativa indennità, provvede a regolare la liquidazionedel trattamento sostitutivo limitandolo alla differenza fra i giorni spettanti equelli in cui avrebbero potuto fruire delle ferie.Tale interpretazione, come illustrato supra, non si pone in contrasto conla direttiva, perché pone il docente nella concreta possibilità di usufruiredelle ferie, come risulta dal chiaro disposto normativo, secondo cui ilpersonale docente “fruisce” delle ferie nei giorni di sospensione delle lezionidefiniti dai calendari scolastici regionali, resi tempestivamente noti (comma54, prima parte, art. 1, legge n. 228 del 2012), ed avverte il personale atempo determinato, con specifica previsione inserita nel contesto dellanormativa sul divieto di monetizzazione delle ferie, che, se sceglie di nonusufruirne per non averne fatto richiesta, perderà limitatamente a dettoperiodo il relativo trattamento sostitutivo, che potrà essere riconoscimentosolo a titolo di differenza fra i giorni spettanti e quelli in cui – pur potendo– non ha goduto delle ferie.La disciplina legale vale anche a rendere sostanzialmente superflua, perdetto periodo, la previa comunicazione del dirigente scolastico, tanto che lastessa giurisprudenza della Corte europea ha ipotizzato l’onere datoriale diavvertimento solo “se necessario”, in relazione alla specifica attivitàlavorativa in questione. E’ evidente che l’onere è funzionale ad un’attivitàlavorativa continua, che impone al datore di assicurare la concretapossibilità per il lavoratore di usufruire delle ferie, con il relativo avviso,mentre analoga necessità non è ravvisabile nel caso di specie, in cui è ladisciplina di settore, per le peculiari caratteristiche dei ritmi scolastici e deisottesi interessi pubblici, ad indicare direttamente i periodi e le modalità incui possono essere accordate le ferie, preavvertendo il lavoratore dei criteridi liquidazione del trattamento sostitutivo. In questo specifico contesto,l’eventuale avviso del dirigente scolastico non può che limitarsi a ribadireNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026quanto già previsto dalla normativa primaria e definito dal calendarioregionale.Viceversa, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ognianno, i docenti, di ruolo e non, sono di regola convolti nell’adempimentodegli obblighi funzionali all’insegnamento di tipo collettivo ed inseriti nellaapposita programmazione delle relative attività da parte del dirigentescolastico, cosicché sono, in linea di principio, chiamati a tenersi adisposizione per le esigenze di ufficio. Ne consegue che, per detto periodo,il docente non può fruire liberamente delle ferie ed il relativo regime,espressamente differenziato dal medesimo comma 54 dell’art. 1 della leggen. 228 del 2012, non può rientrare in quello meramente “consentito”, di cuial successivo comma 55, sul riconoscimento del trattamento sostitutivo.Pertanto, per tale periodo si rende necessaria l’espressa comunicazione deldirigente scolastico circa la possibilità o meno di godere delle ferie, con ilcorrelato avvertimento, secondo l’indirizzo di questa Corte già maturato inrelazione a tale periodo, come sopra chiarito al § 2.1.6.1. La corretta interpretazione della norma esclude anche la fondatezzadelle paventate discriminazioni in danno dei docenti a termine rispetto aquelli di ruolo.E’ evidente, infatti, che il comma 54 mira piuttosto ad assicurare a tuttii docenti il medesimo regime di fruizione delle ferie, quanto alla concretapossibilità di goderne nel periodo di sospensione delle lezioni ed allalimitazione posta per il restante periodo.La specifica previsione di cui al comma 55 per il personale precario,pertanto, non determina alcuna disparità di trattamento, ma, al contrario,garantisce a detto personale una specifica tutela per il riconoscimento deltrattamento sostitutivo delle ferie per effetto della cessazione del rapporto.Il differente regime, pertanto, è direttamente implicato dalla prosecuzionedel rapporto per i soli docenti di ruolo, che, a determinate condizioni,possono usufruire del periodo di ferie non goduto in tutto o in parteNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026nell’anno scolastico di riferimento nel cd. termine di riporto (art. 13, comma10, c.c.n.l. del 2007: «In caso di particolari esigenze di servizio ovvero incaso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbianoimpedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'annoscolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personaledocente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo neiperiodi di sospensione dell’attività didattica.»).Non senza considerare che sulla differenza tra la posizione dei docentidi ruolo e quelli a termine incide pure il tipo di supplenza conferito, attesoche anche i supplenti nominati per l’intero anno scolastico possono usufruiredelle ferie secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 13 del c.c.n.l. del2007, vale a dire nel periodo di sospensione delle attività didattiche, che sicolloca dal 1° luglio al 31 agosto, come emerge dal combinato disposto deicommi 1 e 2 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994.6.2. La norma, come sopra interpretata, consente di superareagevolmente anche l’apparente aporia, pure sollevata, in ordineall’eccessivo numero di ferie di cui i docenti potrebbero disporre, addiritturasenza averle effettivamente maturate (come per i supplenti nominati nelcorso dell’anno scolastico).Infatti, le disposizioni in esame stabiliscono il regime di godimento delleferie secondo le esigenze e le caratteristiche specifiche del settorescolastico, ma, come già chiarito, non prevedono che i docenti sianocollocati in ferie di ufficio ovvero che i periodi di sospensione delle lezionidefiniti dai calendari scolastici regionali siano imputati a titolo di ferie,continuando ad essere necessaria la richiesta dell’interessato.Viene, dunque, mantenuta ferma la distinzione fra il docente cheusufruisce delle ferie e quello che, pur non essendo chiamato a svolgerel’attività di insegnamento, è comunque tenuto a tenersi a disposizionedell’Ufficio scolastico per lo svolgimento delle diverse attività ad essoNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026funzionali, individuali e collegiali, come declinate dalla contrattazionecollettiva e pianificate dal dirigente scolastico.Di tale tratto distintivo – in conformità alla direttiva in materia, checonsidera orario di lavoro quello in cui il dipendente è tenuto ad essere adisposizione per fornire immediatamente le opportune prestazioni in casodi bisogno e non è libero di gestire liberamente il tempo e di dedicarsi aipropri interessi (in tal senso, fra molte, sentenza della Corte di giustizia UEnella causa C-266/14, Federación de [OSCURATO:PERSONA] del sindicatoComisiones obreras, punti 30, 35 e 43) – si rinviene un chiaro riferimentonel comma 12 dell’art. 13 del c.c.n.l. del 2007, in virtù del quale «Qualorale ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, ildipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio dirientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle feriemedesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spesesostenute per il periodo di ferie non goduto». Di qui la netta differenza diregime fra il docente in ferie e, quello, invece, che è tenuto a mantenersi adisposizione per le esigenze di servizio che dovessero emergere nel periododi sospensione delle lezioni.7. La norma, come sopra interpretata, è pienamente rispondente anchealla necessità di salvaguardare i diritti del lavoratore che, per causa a luinon imputabile, non abbia potuto usufruire delle ferie prima della cessazionedel rapporto, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale.Infatti, la disposizione di cui al comma 55 fa espressamente salvo ildiritto al trattamento sostitutivo in termini di differenza fra i giorni spettantie quelli in cui il lavoratore avrebbe potuto godere delle ferie, in tal modopalesando la concreta possibilità di usufruire del riposo, corrispondendo, daun lato, alla finalità di assicurare il godimento delle ferie, e, dall’altro, allaratio antielusiva del divieto di monetizzazione posto in evidenza proprio dalGiudice delle leggi.Numero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026In effetti, va qui ribadito che il lavoratore è reso pienamente avvertitodai calendari regionali dei giorni di sospensione delle lezioni dispostinell’arco temporale che si svolge dall’inizio al termine delle stesse, così dapoter organizzare tempestivamente il godimento delle ferie in detti periodiin relazione ai giorni proporzionalmente maturati in ragione della duratadella supplenza, in consonanza con l’obiettivo di incentivare una razionaleprogrammazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delleparti nel rapporto di lavoro, nell’approccio espresso dalla Cortecostituzionale e sostanzialmente condiviso dalla Corte di giustizia europea.8. Rimane, in conclusione, da esaminare il quesito posto in riferimentoai riposi ed alle festività ex lege n. 937 del 1997.A tale proposito, giova precisare che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.a), due giornate sono considerate in aggiunta al congedo ordinario, tantoche l’art. 13 del c.c.n.l. del 2007 prevede che per i dipendenti dopo tre annidi servizio (comma 4) la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativicomprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), dellalegge n. 937 del 1997 (comma 2), mentre i dipendenti neo-assunti hannodiritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previstedal comma 2 (comma 3).Pertanto, per tali due giornate non si pone neppure la questione inordine al godimento distinto dalle ferie.8.1. Quanto alle quattro giornate di riposo, ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. b) della citata legge, l’art. 14 del c.c.n.l. del 2007, sopra riportato,ne prevede la fruizione nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, inogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra iltermine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolasticosuccessivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.Tale disposizione, che implica una parziale diversità di regime rispettoalla fruizione delle ferie per il personale docente di ruolo, non comporta,invece, una sostanziale distinzione per i docenti a termine, attesa laNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026necessità che gli stessi fruiscano comunque delle ferie e dei riposi entro iltermine della supplenza, che si colloca, al più, entro il termine dell’annoscolastico cui si riferiscono. Non emerge, dunque, la necessità didifferenziare per detto personale il regime di fruizione delle quattro giornatedi riposo, posto che, in disparte il riferimento al periodo tra il termine dellelezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo(applicabile solo ai supplenti nominati per tutto l’anno scolastico), ladisposizione ne consente il godimento esclusivamente durante i periodi disospensione delle lezione, regola sostanzialmente analoga a quella stabilitadal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 per la fruizione delleferie.9. La questione sollevata dall’ordinanza di rimessione va, dunque,risolta nei termini di cui ai principi di diritto enunciati al precedente § 5 eche vengono ribaditi nel dispositivo.10. La natura ufficiosa del rinvio pregiudiziale esclude la necessità diprovvedere al regolamento delle spese processuali. P.Q.MLa Corte, previa declaratoria di inammissibilità dell’intervento spiegato dalladi diritto:«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che alpersonale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto finoal termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamentoeconomico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il terminedell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corsodell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli disospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali chericadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito exlege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico,necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni edNumero registro generale 883/2026Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 16525/2026Data pubblicazione 27/05/2026il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attivitàvalutative»;«analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docentecon contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche devecomunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunquedell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».Dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Torino.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16525/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris