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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47340/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Como dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 cod. pen., di tre ipotesi di bancarotta fraudolenta e di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa, rigettando la richiesta di sequestro preventivo formulata dal Pubblico Ministero per i medesimi reati oggetto di condanna, ai sensi dell'art. 240-bis commi 1 e 2 , sino alla concorrenza della somma di C C 4.042.889,88, quale valore della sproporzione tra redditi dichiarati e beni nella sua disponibilità, per carenza del requisito del periculum in mora; il Tribunale di Como, con ordinanza del 29 maggio 2023, rigettava l'appello del Pubblico Ministero. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano - Direzione distrettuale antimafia- , eccependo la mancanza o mera apparenza della motivazione per la ritenuta assenza del requisito del periculum, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato in modo sistematico prestanomi ed intestazioni fittizie al fine di impedire la riconducibilità a sé delle disponibilità finanziarie ed immobiliari attraverso l'esercizio di attività criminose; a ciò doveva aggiungersi che il pubblico ministero aveva indicato un ulteriore elemento a fondamento della sussistenza del periculum, costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che venivano riportate). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).

Nel caso in esame, non si può dire di trovarsi di fronte ad una motivazione apparente, posto che il Tribunale di Como ha ritenuto che non poteva costituire "unico fondamento per la apposizione del vincolo reale l'avvenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i titoli di reato contestati", come già aveva argomentato il giudice che aveva rigettato l'istanza del Pubblico Ministero, che reitera le censure già tl\ proposte (con conseguente mancanza di specificità del ricorso), portando, quali elementi a supporto del ricorso, prove già poste a base della sentenza di condanna.

Vedendosi in materia cautelare e non essendo la motivazione del Tribunale apparente o mancante, per quanto sopra evidenziato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Como dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 cod. pen., di tre ipotesi di bancarotta fraudolenta e di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa, rigettando la richiesta di sequestro preventivo formulata dal Pubblico Ministero per i medesimi reati oggetto di condanna, ai sensi dell'art. 240-bis commi 1 e 2 , sino alla concorrenza della somma di C C 4.042.889,88, quale valore della sproporzione tra redditi dichiarati e beni nella sua disponibilità, per carenza del requisito del periculum in mora; il Tribunale di Como, con ordinanza del 29 maggio 2023, rigettava l'appello del Pubblico Ministero. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano - Direzione distrettuale antimafia- , eccependo la mancanza o mera apparenza della motivazione per la ritenuta assenza del requisito del periculum, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato in modo sistematico prestanomi ed intestazioni fittizie al fine di impedire la riconducibilità a sé delle disponibilità finanziarie ed immobiliari attraverso l'esercizio di attività criminose; a ciò doveva aggiungersi che il pubblico ministero aveva indicato un ulteriore elemento a fondamento della sussistenza del periculum, costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che venivano riportate). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Nel caso in esame, non si può dire di trovarsi di fronte ad una motivazione apparente, posto che il Tribunale di Como ha ritenuto che non poteva costituire "unico fondamento per la apposizione del vincolo reale l'avvenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i titoli di reato contestati", come già aveva argomentato il giudice che aveva rigettato l'istanza del Pubblico Ministero, che reitera le censure già tl\ proposte (con conseguente mancanza di specificità del ricorso), portando, quali elementi a supporto del ricorso, prove già poste a base della sentenza di condanna. Vedendosi in materia cautelare e non essendo la motivazione del Tribunale apparente o mancante, per quanto sopra evidenziato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibi
Sentenza Cassazione n. 47340/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris