CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11658/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] perché meramente iterativa di altra già delibata con esito negativo; che il ricorrente, al riguardo, propone obiezioni — specificamente inerenti alla maggiore ampiezza della precedente richiesta ed alla diversità dei motivi addotti — che non supporta con la produzione dell'istanza originaria, sicché il ricorso si palesa, per questa parte, generico per carenza di autosufficienza; che, peraltro, la legittimità della contestata pronuncia di inammissibilità non è intaccata dalla diversità dell'oggetto, attesa la maggiore ampiezza dell'istanza originaria, che, stando alla prospettazione del ricorrente, conteneva anche i reati indicati in quella più recente, né dalla non coincidenza delle giustificazioni addotte a suo sostegno, essendosi ormai formato il giudicato sulla questione, che non può più essere rimessa in discussione sulla sola base di un diverso apparato argomentativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso