CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 36964/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t ( [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace della Spezia lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. I due motivi di ricorso concernono entrambi la mancata applicazione dell'invocato istituto estintivo di cui all'art. 35 d. Igs. 274/2000, dedotta sotto i i profili dell'omessa motivazione e della erronea applicazione delle norme processuali e penali. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire tempestive conclusioni scritte, insistendo nel motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza del ricorrente è fondata. 2. Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, il Giudice di pace può pronunciare sentenza di estinzione del reato "se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione", potendo l'imputato provvedervi sia personalmente, sia attraverso la propria compagnia assicuratrice. (Così, Sez. 4, n. 37968 del 17/05/2012, Lucivero, Rv. 254362; Sez. 4, n. 41043 del 24/09/2008, P.M. in proc. Barlocco, Rv. 241328). Nel caso di specie emerge dai documenti allegati al ricorso, e precisamente dal verbale di udienza del 20 novembre 2019, che la persona offesa aveva dichiarato che la compagnia assicuratrice dell'imputato le aveva liquidato una somma superiore a cinquemila euro sulla base di una responsabilità concorsuale nel sinistro, tanto che nel verbale di udienza del giorno 8 gennaio 2020 ie difensore aveva espressamente chiesto l'estinzione ex art.35 cit. ovvero l'assoluzione del proprio assistito. Sul punto la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia pronuncia. 3. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio con riguardo a tale profilo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine all'applicabilità dell'art.35 d.lgs.n.274/2000 e rinvia al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], diverso Giudice, per nuovo giudizio. Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]