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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07093/2026

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ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10194/2024 R.G.,proposto dadomiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA, inpersona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], TURCO Claudia,- intimate-per la cassazione della sentenza n. 151/2024 della CORTE d'APPELLO diCaltanissetta pubblicata il 3.4.2024;Pag. 1 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Con sentenza pubblicata il 7.6.2022 il Tribunale di Caltanissettarigettava la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaagito in proprio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri edella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese dilite in favore delle parti convenute; dichiarava non ripetibili le spese digiudizio sostenute dalla AIG [OSCURATO:PERSONA], che era stata chiamata ingaranzia dalla Turco; disponeva la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.2.

La Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 3.4.2024rigettava l’appello principale proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimentodell’appello incidentale svolto da AIG Europe SA – Rappresentanzagenerale per l’Italia, poneva a carico del primo le spese di entrambi i gradidi giudizio.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre l’avv.Rappresentanza generale per l’Italia.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasteintimate.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale il ricorrente depositava memoria illustrativa.

La camera diconsiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovoruolo e successivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.AIG Europe ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 2 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenzadell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. (norma abrogata dall’art. 4, commasesto, lett. a), D.Lgs. 149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta ildeposito con le modalità previste dall’art. 196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., lacui modifica, disposta dal D.Lgs. 149/2022, pacificamente applicabile alcaso di specie data l’epoca della notifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), deriva dall’estensionegeneralizzata, anche in cassazione, del processo telematico, con laconseguente soppressione nel primo comma dell’art. 369 dell’espressione“deve essere depositato nella cancelleria”.Trova, infatti, applicazione l’art. 196-quater cod. proc. civ., in baseal quale “[…] il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivicompresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, deidifensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria haluogo esclusivamente con modalità telematiche.

Con le stesse modalità leparti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da essenominati.

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli attie documenti per ragioni specifiche.

Il deposito dei provvedimenti delgiudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.

Ildeposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il depositocon modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominiogiustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza,dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.

Con lamedesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenutariattivazione del sistema”.È stato osservato da questa Corte che tale norma: “[n]ella suainequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, […] assume portatacogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del depositoPag. 3 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc. civ.

Non altrimenti puògiustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regolastessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici deldominio giustizia” (v.

Cass., sez.

I, 20 aprile 2023, n. 10689).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile in base agliartt. 369 cod. proc. civ. e 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc.civ. con priorità rispetto alla eccepita inammissibilità da parte della difesadella controricorrente (v.

Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2023, n. 22074).Trova applicazione anche rispetto alle nuove norme sul processotelematico di cassazione il principio secondo cui l’improcedibilità peromesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto aogni possibile rilievo d'inammissibilità, poiché l'improcedibilità nonconsente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr. Cass., Sez.

Un., 5luglio 1991, n. 7431; Cass., sez.

III, 20 gennaio 2006, n. 1104; Cass.,sez.

III, 13 maggio 2009, n. 11091; Cass., sez.

II, 29 aprile 2011, n.9567; Cass., sez.

III, 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass., Sez.

Un., 5dicembre 2023, n. 33959).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.L’improcedibilità comporta che si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati OggettoDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PresidenteResponsabilità civiledella PA –Dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Responsabilità deimagistratiDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguente ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10194/2024 R.G.,proposto dadomiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA, inpersona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], TURCO Claudia,- intimate-per la cassazione della sentenza n. 151/2024 della CORTE d'APPELLO diCaltanissetta pubblicata il 3.4.2024;Pag. 1 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Con sentenza pubblicata il 7.6.2022 il Tribunale di Caltanissettarigettava la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaagito in proprio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri edella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese dilite in favore delle parti convenute; dichiarava non ripetibili le spese digiudizio sostenute dalla AIG [OSCURATO:PERSONA], che era stata chiamata ingaranzia dalla Turco; disponeva la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.2.

La Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 3.4.2024rigettava l’appello principale proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimentodell’appello incidentale svolto da AIG Europe SA – Rappresentanzagenerale per l’Italia, poneva a carico del primo le spese di entrambi i gradidi giudizio.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre l’avv.Rappresentanza generale per l’Italia.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasteintimate.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale il ricorrente depositava memoria illustrativa.

La camera diconsiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovoruolo e successivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.AIG Europe ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 2 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenzadell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. (norma abrogata dall’art. 4, commasesto, lett. a), D.Lgs. 149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta ildeposito con le modalità previste dall’art. 196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., lacui modifica, disposta dal D.Lgs. 149/2022, pacificamente applicabile alcaso di specie data l’epoca della notifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), deriva dall’estensionegeneralizzata, anche in cassazione, del processo telematico, con laconseguente soppressione nel primo comma dell’art. 369 dell’espressione“deve essere depositato nella cancelleria”.Trova, infatti, applicazione l’art. 196-quater cod. proc. civ., in baseal quale “[…] il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivicompresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, deidifensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria haluogo esclusivamente con modalità telematiche.

Con le stesse modalità leparti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da essenominati.

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli attie documenti per ragioni specifiche.

Il deposito dei provvedimenti delgiudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.

Ildeposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il depositocon modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominiogiustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza,dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.

Con lamedesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenutariattivazione del sistema”.È stato osservato da questa Corte che tale norma: “[n]ella suainequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, […] assume portatacogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del depositoPag. 3 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc. civ.

Non altrimenti puògiustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regolastessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici deldominio giustizia” (v.

Cass., sez.

I, 20 aprile 2023, n. 10689).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile in base agliartt. 369 cod. proc. civ. e 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc.civ. con priorità rispetto alla eccepita inammissibilità da parte della difesadella controricorrente (v.

Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2023, n. 22074).Trova applicazione anche rispetto alle nuove norme sul processotelematico di cassazione il principio secondo cui l’improcedibilità peromesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto aogni possibile rilievo d'inammissibilità, poiché l'improcedibilità nonconsente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr. Cass., Sez.

Un., 5luglio 1991, n. 7431; Cass., sez.

III, 20 gennaio 2006, n. 1104; Cass.,sez.

III, 13 maggio 2009, n. 11091; Cass., sez.

II, 29 aprile 2011, n.9567; Cass., sez.

III, 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass., Sez.

Un., 5dicembre 2023, n. 33959).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.L’improcedibilità comporta che si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 11.000,00Pag. 4 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpase dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 5 di 5P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 11.000,00Pag. 4 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpase dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       ad.   14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10194/2024 R.G.,proposto dadomiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA, inpersona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], TURCO Claudia,- intimate-per la cassazione della sentenza n. 151/2024 della CORTE d'APPELLO diCaltanissetta pubblicata il 3.4.2024;Pag. 1 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.    Con sentenza pubblicata il 7.6.2022 il Tribunale di Caltanissettarigettava la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaagito in proprio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri edella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese dilite in favore delle parti convenute; dichiarava non ripetibili le spese digiudizio sostenute dalla AIG [OSCURATO:PERSONA], che era stata chiamata ingaranzia dalla Turco; disponeva la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.2.   La Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 3.4.2024rigettava l’appello principale proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimentodell’appello incidentale svolto da AIG Europe SA – Rappresentanzagenerale per l’Italia, poneva a carico del primo le spese di entrambi i gradidi giudizio.3.  Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre l’avv.Rappresentanza generale per l’Italia.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasteintimate.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale il ricorrente depositava memoria illustrativa. La camera diconsiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovoruolo e successivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.AIG Europe ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 2 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenzadell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. (norma abrogata dall’art. 4, commasesto, lett. a), D.Lgs. 149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta ildeposito con le modalità previste dall’art. 196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., lacui modifica, disposta dal D.Lgs. 149/2022, pacificamente applicabile alcaso di specie data l’epoca della notifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), deriva dall’estensionegeneralizzata, anche in cassazione, del processo telematico, con laconseguente soppressione nel primo comma dell’art. 369 dell’espressione“deve essere depositato nella cancelleria”.Trova, infatti, applicazione l’art. 196-quater cod. proc. civ., in baseal quale “[…] il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivicompresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, deidifensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria haluogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità leparti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da essenominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli attie documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti delgiudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Ildeposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il depositocon modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominiogiustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza,dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con lamedesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenutariattivazione del sistema”.È stato osservato da questa Corte che tale norma: “[n]ella suainequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, […] assume portatacogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del depositoPag. 3 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc. civ. Non altrimenti puògiustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regolastessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici deldominio giustizia” (v. Cass., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10689).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile in base agliartt. 369 cod. proc. civ. e 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc.civ. con priorità rispetto alla eccepita inammissibilità da parte della difesadella controricorrente (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2023, n. 22074).Trova applicazione anche rispetto alle nuove norme sul processotelematico di cassazione il principio secondo cui l’improcedibilità peromesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto aogni possibile rilievo d'inammissibilità, poiché l'improcedibilità nonconsente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr. Cass., Sez. Un., 5luglio 1991, n. 7431; Cass., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1104; Cass.,sez. III, 13 maggio 2009, n. 11091; Cass., sez. II, 29 aprile 2011, n.9567; Cass., sez. III, 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass., Sez. Un., 5dicembre 2023, n. 33959).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.L’improcedibilità comporta che si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati      OggettoDott.ssa  [OSCURATO:PERSONA]    PresidenteResponsabilità civiledella PA –Dott.  [OSCURATO:PERSONA]    Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Responsabilità deimagistratiDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]  ConsigliereDott.  [OSCURATO:PERSONA]  Consigliereha pronunciato la seguente       ad.   14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10194/2024 R.G.,proposto dadomiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA, inpersona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], TURCO Claudia,- intimate-per la cassazione della sentenza n. 151/2024 della CORTE d'APPELLO diCaltanissetta pubblicata il 3.4.2024;Pag. 1 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.    Con sentenza pubblicata il 7.6.2022 il Tribunale di Caltanissettarigettava la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaagito in proprio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri edella dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese dilite in favore delle parti convenute; dichiarava non ripetibili le spese digiudizio sostenute dalla AIG [OSCURATO:PERSONA], che era stata chiamata ingaranzia dalla Turco; disponeva la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.2.   La Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 3.4.2024rigettava l’appello principale proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimentodell’appello incidentale svolto da AIG Europe SA – Rappresentanzagenerale per l’Italia, poneva a carico del primo le spese di entrambi i gradidi giudizio.3.  Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre l’avv.Rappresentanza generale per l’Italia.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasteintimate.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale il ricorrente depositava memoria illustrativa. La camera diconsiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovoruolo e successivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.AIG Europe ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 2 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenzadell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. (norma abrogata dall’art. 4, commasesto, lett. a), D.Lgs. 149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta ildeposito con le modalità previste dall’art. 196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., lacui modifica, disposta dal D.Lgs. 149/2022, pacificamente applicabile alcaso di specie data l’epoca della notifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), deriva dall’estensionegeneralizzata, anche in cassazione, del processo telematico, con laconseguente soppressione nel primo comma dell’art. 369 dell’espressione“deve essere depositato nella cancelleria”.Trova, infatti, applicazione l’art. 196-quater cod. proc. civ., in baseal quale “[…] il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivicompresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, deidifensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria haluogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità leparti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da essenominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli attie documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti delgiudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Ildeposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il depositocon modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominiogiustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza,dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con lamedesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenutariattivazione del sistema”.È stato osservato da questa Corte che tale norma: “[n]ella suainequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, […] assume portatacogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del depositoPag. 3 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc. civ. Non altrimenti puògiustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regolastessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici deldominio giustizia” (v. Cass., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10689).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile in base agliartt. 369 cod. proc. civ. e 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc.civ. con priorità rispetto alla eccepita inammissibilità da parte della difesadella controricorrente (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2023, n. 22074).Trova applicazione anche rispetto alle nuove norme sul processotelematico di cassazione il principio secondo cui l’improcedibilità peromesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto aogni possibile rilievo d'inammissibilità, poiché l'improcedibilità nonconsente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr. Cass., Sez. Un., 5luglio 1991, n. 7431; Cass., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1104; Cass.,sez. III, 13 maggio 2009, n. 11091; Cass., sez. II, 29 aprile 2011, n.9567; Cass., sez. III, 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass., Sez. Un., 5dicembre 2023, n. 33959).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.L’improcedibilità comporta che si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 11.000,00Pag. 4 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpase dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 5 di 5P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 11.000,00Pag. 4 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpase dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 5 di 5
Sentenza Cassazione n. 07093/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris