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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24885/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137- I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Varese - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di crediti, per il complessivo importo di euro 3.316.077, maturati nei confronti di altre società del gruppo PETZEKATIS, omettendo, senza giustificazione, di esperire le azioni di recupero dei crediti medesimi e, comunque, di esigerne il pagamento - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, principale e accessorio.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge nove motivi.

2.1. Con il primo, prospetta error in procedendo e correlato vizio della motivazione, del tutto assente, per la mancata verifica, da parte di entrambi i giudici di merito, della conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati, sollecitando la proposizione di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità con il sistema comunitario di una procedura penale, come quella italiana, che non prevede meccanismi uniformi per accertare se indagati o imputati parlino e comprendano la lingua italiana.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta difetto di motivazione sui presupposti giuridici e di fatto del reato contestato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la nullità della sentenza di primo grado.

In particolare, la doglianza si concentra nel denunciare che il Tribunale di Varese avrebbe omesso l'autonoma ricostruzione e valutazione dei fatti, essendosi riportato alle valutazioni del curatore fallimentare e a quelle del consulente tecnico del pubblico ministero, la cui relazione è stata pedissequamente riportata, in stralci, in sentenza.

D'altro canto, il Tribunale di Varese ha omesso di accertare il destino delle altre società del gruppo, definite 'spolpate' dal curatore fallimentare, non ha valutato le prove offerte dalla Difesa, e, neppure, ha valutato la alternativa ipotesi che il dissesto fosse dovuto, non tanto alle manovre fraudolente degli amministratori, ma alla crisi di settore registratasi tra il 2007 e il 2013.

2.3. Con il terzo, quarto e quinto motivo, la difesa si duole che la decisione sia stata assunta sulla base di dichiarazioni testimoniali inutilizzabili e sull'erronea valutazione della consulenza tecnica del PM e del curatore fallimentare, in quanto dichiarazioni espressive di opinioni e giudizi non consentiti ai testimoni, che avrebbero dovuto riferire solo fatti percepiti o conosciuti.

Ci si duole che sia mancata la perizia che avrebbe consentito un effettivo contraddittorio.

2.4. Con il sesto motivo, si denuncia la sistematica disapplicazione della normativa sulla crisi del gruppo di imprese, di rilevanza europea, sia nell'ambito della procedura fallimentare, sia nel giudizio penale, e con il settimo, l'erronea interpretazione della normativa in rapporto alle operazioni infragruppo e alla loro rilevanza nella condotta distrattiva del reato di bancarotta fraudolenta.

2.5. Con l'ottavo motivo, si lamenta violazione dell'ad 101 comma 5 Tuir sulla svalutazione dei crediti, sostenendosi che, nella decisione impugnata, mancherebbe il doveroso riferimento alla disciplina fiscale della svalutazione dei crediti, che impedisce di procedere alla citata svalutazione prima di aver dimostrato che sono state esperite tutte le azioni giudiziali per recuperare il credito.

2.6. Con il nono motivo, viene denunciata violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta in luogo di quello di bancarotta semplice, sostenendosi che i testimoni del pubblico ministero avrebbero escluso la volontarietà del dissesto finanziario. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente infondati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf.

Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

I ricorrenti si limitano - al di là della formale contestazione anche di violazioni di legge - a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità delle deduzioni (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour).

A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, cod. proc. pen. , che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez.

VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (sez.

VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).

2. Fatta tale premessa di metodo, si osserva, in estrema sintesi, quanto segue.

Il primo motivo risulta prospettato per la prima volta nel giudizio per cassazione, non rinvenendosi nei motivi di appello - a cui il giudice di legittimità accede in virtù del vizio denunciato ( error in procedendo) - la pregressa deduzione che gli imputati non avessero una conoscenza della lingua italiana, tale da consentire loro di comprendere il contenuto delle accuse e degli atti processuali loro indirizzati, e di partecipare al giudizio causa cognita e di difendersi.

Viceversa, si adombra, solo in questa Sede, la mancata conoscenza della lingua italiana quale conseguenza del fatto che gli imputati, di nazionalità greca, si trovassero all'estero nelle fasi iniziali del procedimento.

Tuttavia, osserva il Collegio che le accuse sono riferite a condotte tenute in Italia e che non risultano rappresentati nel corso del giudizio fatti concreti che avrebbero potuto e dovuto indurre gli inquirenti a prefigurarsi la necessità di ricorrere a traduttori.

Anzi, dalla consultazione dell'incarto processuale, emerge che entrambi gli imputati hanno conferito - in data 09 maggio 2018, in vista della celebrazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di Varese, fissata per il giorno 07 giugno 2018 - il mandato difensivo con elezione di domicilio in Italia, nonché procura speciale, con dichiarazioni tutte rese in lingua italiana, da loro sottoscritte, che risultano depositate in cancelleria il 21 e 31 maggio 2018.

Nulla autorizzava, quindi, i giudici di merito a dubitare della loro conoscenza e comprensione della lingua italiana e, quindi, della capacità di partecipare consapevolmente ai giudizio.

La inammissibilità del motivo non consente di scrutinare la questione pregiudiziale prospettata dai ricorrenti, che, come quella di costituzionalità, può essere sollevata solo nel corso del giudizio (Sez. 1, Ordinanza n. 1845 del 12/07/1977 Rv. 136517 ; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994 Cc. (dep. 11/02/1995 ), Cresci, Rv. 199903). 3.Manifestamente infondato anche il secondo motivo, dal momento che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, a fronte di gravi carenze della motivazione della sentenza di primo grado, spetta al giudice di appello procedere a motivare adeguatamente, come correttamente è stato rilevato dalla Corte territoriale.

L'orientamento è accreditato dalle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte ( Sez.

U. n. 42363 del 2006 Rv. 234916 , Sez.

U. n. 3287 del 2009 Rv. 244118) secondo cui la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo decidere nel merito e procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante (sez.

U., 27 novembre 2008, ( dep. 2009) n. 3287).

Si è, invero, osservato che, effettivamente, si pone una questione di possibile lesione dei diritti delle parti, ma si tratta di un problema apparente; nel caso di motivazione mancante, non si privano le parti di un grado di giudizio, ma soltanto della giustificazione logica e giuridica della decisione.

Posto che il giudice di primo grado ha emesso la sentenza e quindi ha preso la sua decisione, le parti hanno goduto di due gradi di merito, anche se in primo grado è mancata la motivazione (cfr. anche Sez. 6 n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831; Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021 (dep. 2022) Rv. 282381)

4. Risultano inammissibilmente proposti i motivi dal terzo al quinto, innanzitutto per la loro genericità, dal momento che la difesa non si è peritata di allegare le dichiarazioni o di riportarne il testo, onde consentire l'apprezzamento del carattere "non tecnico" delle deposizioni, sicchè le doglianze appaiono non sono scrutinabili, stante la non autosufficienza del motivo.

D'altro canto, la Corte di appello - dando atto delle specifiche competenze tecniche di ciascuno - si è attenuto all'orientamento, a tenore del quale, non incorre nel divieto di esprimere apprezzamenti personali il testimone, che, in forza della specifica preparazione tecnica, risponde su fatti e circostanze concernenti la sua attività professionale e fornisce elementi di supporto agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ( Sez. 2, n. 12942 del 16/01/2007, Rv. 236384).

Va, dunque, ribadito che, in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo cod. proc. pen., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Rv. 241312 ), che è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste (Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004 Rv. 230330).

5. Le censure esposte nel sesto e nel settimo motivo sono afflitte da irrimediabile genericità, limitandosi alla mera enunciazione della doglianza priva di qualsivoglia specifica enunciazione delle ragioni di diritto fatte valere.

In ogni caso, manca il confronto con la sentenza impugnata, che ha ben illustrato le ragioni per cui non sono stati ravvisati i vantaggi compensativi infragruppo, coerentemente con i principi declinati nella materia, e sapientemente richiamati nella sentenza impugnata, al fine di contestare la deduzione in merito alla insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta, laddove si è sottolineato come il trasferimento di denaro sia avvenuto da parte di società in grave difficoltà economica senza alcuna garanzia e senza contropartita economica ( pg. 8 e 9 della sentenza).

6. L'ottavo motivo è manifestamente infondato, a fronte di una congruente motivazione con cui si è confutata la tesi difensiva mirante a legittimare la mancata svalutazione dei crediti nei bilanci della società, mettendo in luce le plurime circostanze (i perduranti inadempimenti delle società debitrici della fallita, la mancata risposta ai solleciti, la mancata riscossione dei crediti infragruppo) quali elementi di fatto che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a una loro svalutazione sulla base dei principi contabili e delle norme che disciplinano la redazione dei bilanci, da intendersi secondo il canone della presumibile realizzazione ( art. 2426 cod. civ. ).

In realtà, dalla motivazione emerge che proprio il mancato esperimento di azioni volte al recupero degli ingenti crediti maturati negli anni, fu dovuto ad "una pianificata volontà fraudolenta di dissipare il patrimonio societario in gran parte costituito dai crediti conseguiti alle forniture non pagate" in favore delle società del gruppo, e tale convincimento -non adeguatamente contrastato dalla difesa - finisce per corroborare la ritenuta violazione delle regole fiscali sulla svalutazione dei crediti, operazione mai compiuta proprio perché mai gli imputati hanno inteso compiere le attività prodromiche.

7. Assolutamente generica anche la doglianza svolta nell'ultimo motivo, meramente enunciativa della mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice, senza adeguata articolazione delle ragioni fondanti la denunciata erronea applicazione della legge fallimentare, da parte di una decisione di merito che è ampliamente esplicativa delle ragioni della condivisa qualificazione giuridica del fatto data dall'Accusa.8.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137- I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Varese - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di crediti, per il complessivo importo di euro 3.316.077, maturati nei confronti di altre società del gruppo PETZEKATIS, omettendo, senza giustificazione, di esperire le azioni di recupero dei crediti medesimi e, comunque, di esigerne il pagamento - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, principale e accessorio. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge nove motivi. 2.1. Con il primo, prospetta error in procedendo e correlato vizio della motivazione, del tutto assente, per la mancata verifica, da parte di entrambi i giudici di merito, della conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati, sollecitando la proposizione di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità con il sistema comunitario di una procedura penale, come quella italiana, che non prevede meccanismi uniformi per accertare se indagati o imputati parlino e comprendano la lingua italiana. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta difetto di motivazione sui presupposti giuridici e di fatto del reato contestato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la nullità della sentenza di primo grado. In particolare, la doglianza si concentra nel denunciare che il Tribunale di Varese avrebbe omesso l'autonoma ricostruzione e valutazione dei fatti, essendosi riportato alle valutazioni del curatore fallimentare e a quelle del consulente tecnico del pubblico ministero, la cui relazione è stata pedissequamente riportata, in stralci, in sentenza. D'altro canto, il Tribunale di Varese ha omesso di accertare il destino delle altre società del gruppo, definite 'spolpate' dal curatore fallimentare, non ha valutato le prove offerte dalla Difesa, e, neppure, ha valutato la alternativa ipotesi che il dissesto fosse dovuto, non tanto alle manovre fraudolente degli amministratori, ma alla crisi di settore registratasi tra il 2007 e il 2013. 2.3. Con il terzo, quarto e quinto motivo, la difesa si duole che la decisione sia stata assunta sulla base di dichiarazioni testimoniali inutilizzabili e sull'erronea valutazione della consulenza tecnica del PM e del curatore fallimentare, in quanto dichiarazioni espressive di opinioni e giudizi non consentiti ai testimoni, che avrebbero dovuto riferire solo fatti percepiti o conosciuti. Ci si duole che sia mancata la perizia che avrebbe consentito un effettivo contraddittorio. 2.4. Con il sesto motivo, si denuncia la sistematica disapplicazione della normativa sulla crisi del gruppo di imprese, di rilevanza europea, sia nell'ambito della procedura fallimentare, sia nel giudizio penale, e con il settimo, l'erronea interpretazione della normativa in rapporto alle operazioni infragruppo e alla loro rilevanza nella condotta distrattiva del reato di bancarotta fraudolenta. 2.5. Con l'ottavo motivo, si lamenta violazione dell'ad 101 comma 5 Tuir sulla svalutazione dei crediti, sostenendosi che, nella decisione impugnata, mancherebbe il doveroso riferimento alla disciplina fiscale della svalutazione dei crediti, che impedisce di procedere alla citata svalutazione prima di aver dimostrato che sono state esperite tutte le azioni giudiziali per recuperare il credito. 2.6. Con il nono motivo, viene denunciata violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta in luogo di quello di bancarotta semplice, sostenendosi che i testimoni del pubblico ministero avrebbero escluso la volontarietà del dissesto finanziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente infondati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). I ricorrenti si limitano - al di là della formale contestazione anche di violazioni di legge - a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità delle deduzioni (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, cod. proc. pen. , che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). 2. Fatta tale premessa di metodo, si osserva, in estrema sintesi, quanto segue. Il primo motivo risulta prospettato per la prima volta nel giudizio per cassazione, non rinvenendosi nei motivi di appello - a cui il giudice di legittimità accede in virtù del vizio denunciato ( error in procedendo) - la pregressa deduzione che gli imputati non avessero una conoscenza della lingua italiana, tale da consentire loro di comprendere il contenuto delle accuse e degli atti processuali loro indirizzati, e di partecipare al giudizio causa cognita e di difendersi. Viceversa, si adombra, solo in questa Sede, la mancata conoscenza della lingua italiana quale conseguenza del fatto che gli imputati, di nazionalità greca, si trovassero all'estero nelle fasi iniziali del procedimento. Tuttavia, osserva il Collegio che le accuse sono riferite a condotte tenute in Italia e che non risultano rappresentati nel corso del giudizio fatti concreti che avrebbero potuto e dovuto indurre gli inquirenti a prefigurarsi la necessità di ricorrere a traduttori. Anzi, dalla consultazione dell'incarto processuale, emerge che entrambi gli imputati hanno conferito - in data 09 maggio 2018, in vista della celebrazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di Varese, fissata per il giorno 07 giugno 2018 - il mandato difensivo con elezione di domicilio in Italia, nonché procura speciale, con dichiarazioni tutte rese in lingua italiana, da loro sottoscritte, che risultano depositate in cancelleria il 21 e 31 maggio 2018. Nulla autorizzava, quindi, i giudici di merito a dubitare della loro conoscenza e comprensione della lingua italiana e, quindi, della capacità di partecipare consapevolmente ai giudizio. La inammissibilità del motivo non consente di scrutinare la questione pregiudiziale prospettata dai ricorrenti, che, come quella di costituzionalità, può essere sollevata solo nel corso del giudizio (Sez. 1, Ordinanza n. 1845 del 12/07/1977 Rv. 136517 ; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 Cc. (dep. 11/02/1995 ), Cresci, Rv. 199903). 3.Manifestamente infondato anche il secondo motivo, dal momento che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, a fronte di gravi carenze della motivazione della sentenza di primo grado, spetta al giudice di appello procedere a motivare adeguatamente, come correttamente è stato rilevato dalla Corte territoriale. L'orientamento è accreditato dalle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte ( Sez. U. n. 42363 del 2006 Rv. 234916 , Sez. U. n. 3287 del 2009 Rv. 244118) secondo cui la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo decidere nel merito e procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante (sez. U., 27 novembre 2008, ( dep. 2009) n. 3287). Si è, invero, osservato che, effettivamente, si pone una questione di possibile lesione dei diritti delle parti, ma si tratta di un problema apparente; nel caso di motivazione mancante, non si privano le parti di un grado di giudizio, ma soltanto della giustificazione logica e giuridica della decisione. Posto che il giudice di primo grado ha emesso la sentenza e quindi ha preso la sua decisione, le parti hanno goduto di due gradi di merito, anche se in primo grado è mancata la motivazione (cfr. anche Sez. 6 n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831; Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021 (dep. 2022) Rv. 282381) 4. Risultano inammissibilmente proposti i motivi dal terzo al quinto, innanzitutto per la loro genericità, dal momento che la difesa non si è peritata di allegare le dichiarazioni o di riportarne il testo, onde consentire l'apprezzamento del carattere "non tecnico" delle deposizioni, sicchè le doglianze appaiono non sono scrutinabili, stante la non autosufficienza del motivo. D'altro canto, la Corte di appello - dando atto delle specifiche competenze tecniche di ciascuno - si è attenuto all'orientamento, a tenore del quale, non incorre nel divieto di esprimere apprezzamenti personali il testimone, che, in forza della specifica preparazione tecnica, risponde su fatti e circostanze concernenti la sua attività professionale e fornisce elementi di supporto agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ( Sez. 2, n. 12942 del 16/01/2007, Rv. 236384). Va, dunque, ribadito che, in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo cod. proc. pen., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Rv. 241312 ), che è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste (Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004 Rv. 230330). 5. Le censure esposte nel sesto e nel settimo motivo sono afflitte da irrimediabile genericità, limitandosi alla mera enunciazione della doglianza priva di qualsivoglia specifica enunciazione delle ragioni di diritto fatte valere. In ogni caso, manca il confronto con la sentenza impugnata, che ha ben illustrato le ragioni per cui non sono stati ravvisati i vantaggi compensativi infragruppo, coerentemente con i principi declinati nella materia, e sapientemente richiamati nella sentenza impugnata, al fine di contestare la deduzione in merito alla insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta, laddove si è sottolineato come il trasferimento di denaro sia avvenuto da parte di società in grave difficoltà economica senza alcuna garanzia e senza contropartita economica ( pg. 8 e 9 della sentenza). 6. L'ottavo motivo è manifestamente infondato, a fronte di una congruente motivazione con cui si è confutata la tesi difensiva mirante a legittimare la mancata svalutazione dei crediti nei bilanci della società, mettendo in luce le plurime circostanze (i perduranti inadempimenti delle società debitrici della fallita, la mancata risposta ai solleciti, la mancata riscossione dei crediti infragruppo) quali elementi di fatto che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a una loro svalutazione sulla base dei principi contabili e delle norme che disciplinano la redazione dei bilanci, da intendersi secondo il canone della presumibile realizzazione ( art. 2426 cod. civ. ). In realtà, dalla motivazione emerge che proprio il mancato esperimento di azioni volte al recupero degli ingenti crediti maturati negli anni, fu dovuto ad "una pianificata volontà fraudolenta di dissipare il patrimonio societario in gran parte costituito dai crediti conseguiti alle forniture non pagate" in favore delle società del gruppo, e tale convincimento -non adeguatamente contrastato dalla difesa - finisce per corroborare la ritenuta violazione delle regole fiscali sulla svalutazione dei crediti, operazione mai compiuta proprio perché mai gli imputati hanno inteso compiere le attività prodromiche. 7. Assolutamente generica anche la doglianza svolta nell'ultimo motivo, meramente enunciativa della mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice, senza adeguata articolazione delle ragioni fondanti la denunciata erronea applicazione della legge fallimentare, da parte di una decisione di merito che è ampliamente esplicativa delle ragioni della condivisa qualificazione giuridica del fatto data dall'Accusa.8.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 24885/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris