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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 31364/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 4329-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante CA) pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 MORRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli 1711 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro • [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 396/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/11/2018 R.G.N. 334/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. 4329/19 [OSCURATO:PERSONA] La società Fincantieri p.a., a seguito di un controllo effettuato il 10.6.2015, aveva riscontrato delle anomalie sugli stati di avanzamento dei lavori ed aveva quindi sollevato una articolata contestazione di addebito nei confronti del dipendente Angeli, che rivestiva il ruolo di impiegato tecnico, addetto al reparto 'Garanzia' dell'Ufficio 'Post - Vendita' competente a seguire i lavori che le navi erano chiamate a fare al termine dell'allestimento; tali addebiti riguardavano: un certo numero di casi in cui egli aveva siglato nel campo riservato al "[OSCURATO:PERSONA]" alcune richieste di acquisto di materiale e/o preventivi incompleti quanto alla indicazione delle ditte che avevano presentato delle offerte o erronee, trattandosi di materiale non necessario o già ricompreso in precedenti ordini; la richiesta da lui rivolta senza spiegazione tecnica a un fornitore (Almarina) di aumentare un'offerta a discapito di Fincantieri; i frequenti incontri con ditte fornitrici, una delle quali, la ditta Faggioni, a favore della quale egli aveva redatto preventivi sovrastimati per consentirle di recuperare attività in garanzia svolte in precedenza, gli aveva fornito gratuitamente due putrelle in ferro per la sua casa in costruzione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito dall'Angeli, ai sensi degli artt.47 e segg.

L. n. 92\12, per opporsi ai due licenziamenti per giusta causa intimatigli il 31.7.75 e il 21.9.15 (il secondo per l'eventualità che il primo fosse stato dichiarato inefficace), ritenne infondata la giustificazione del lavoratore secondo cui egli sarebbe stato un mero esecutore di ordini altrui, e pertanto legittimo il primo licenziamento.

In sede di opposizione il Tribunale, confermando il provvedimento reso nella fase sommaria, ritenne infondata l'eccezione del ricorrente di tardività della contestazione di addebito (del 31.7.15); provati gli addebiti in base alle deposizioni testimoniali ed ai documenti prodotti; affermò che gli addebiti, se singolarmente considerati, non costituivano né giusta causa né giustificato motivo di licenziamento, ma se valutati complessivamente davano luogo a un notevole inadempimento colpevole che legittimava la risoluzione del rapporto di lavoro sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo; ha quindi dichiarato che il RG 4329/19 rapporto di lavoro doveva ritenersi cessato alla data di intimazione del primo licenziamento con diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e che il secondo licenziamento doveva considerarsi inefficace perché intimato quando il rapporto di lavoro era già cessato in forza del primo licenziamento e il suo esame nel merito era quindi assorbito dalla decisione resa su quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] reclamava tale pronuncia; resisteva la società.

Con sentenza depositata il 26.11.18, la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza reclamata, dichiarava risolto il rapporto di lavoro per effetto del primo licenziamento con condanna della società (per sproporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato) al pagamento di una indennità, ex art. 18, co.5 novellato, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'Angeli, affidato a due motivi; resiste Fincantieri con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi di censura, cui resiste il lavoratore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo l'Angeli denuncia, ex art. 360, co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norma di diritto per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale, quando ha ritenuto accertato il fatto contestato al ricorrente da Fincantieri (avere, d'accordo con il fornitore della 'ditta' Faggioni, predisposto preventivi tecnici sovrastimati per permettere alla 'ditta' di recuperare altre attività di garanzia mai regolarizzate tramite ordini formali) omesso di esaminare la dichiarazione sottoscritta dal teste Faggioni, con la quale questi aveva attestato che una sua precedente dichiarazione era inveritiera in quanto estortagli da Fincantieri sotto minaccia di esclusione dall'elenco fornitori della ditta della sua famiglia, che dipendeva pressoché totalmente dal fatturato garantito dal cantiere.

Il motivo è inammissibile non solo perché diretto, nel regime di cui al novellato n.5 dell'art. 360 co.1 c.p.c., ad una rivalutazione e diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito, ma anche perché RG 4329/19 censura un esercizio non condiviso del potere di valutare le prove: in sostanza non un errore (in procedendo) circa il valore (ad esempio legale) della prova, ma circa la valutazione della prova, rimessa al prudente apprezzamento del giudice negli altri casi.

Al riguardo giova rimarcare quanto osservato dalle S.U. di questa Corte (sent. n.20867\20): 'In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione'. 2.- Con secondo motivo l'Angeli denuncia la violazione e\o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c, co. 1 n. 3, in relazione al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 18 L. n.300/70 e dell'art. 188 del c.c.n.l.

Metalmeccanici, per avere la Corte territoriale, allorquando aveva accertato l'illegittimità dei licenziamenti impugnati, soltanto dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore a corrispondere al lavoratore un'indennità risarcitoria anziché condannarlo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.

Il motivo è infondato avendo la Corte di merito accertato l'esistenza di varie e non lievi irregolarità (descritte nello storico di lite) commesse dall'Angeli nello svolgimento dei suoi compiti di impiegato tecnico addetto al reparto 'Garanzia' dell'Ufficio 'Post - Vendita' e la non riconducibilità di esse a sanzioni conservative in base alla disciplina RG 4329/19 collettiva di settore (circostanza rilevante ex art. 18 co.4.

L.n. 300\70), osservando la Corte in particolare che tali comportamenti non potevano ricondursi alla mera negligenza di cui all'art. 188 del c.c.n.l. invocata dal lavoratore, essendo consistita non in semplici errori nella compilazione di vari moduli, ma anche in indebite iniziative nei confronti dei fornitori a svantaggio della società datrice di lavoro.

La sentenza impugnata ha dunque accertato la commissione di non lievi irregolarità, giudicate, in base al comma 5 del citato art. 18, idonee a risolvere il rapporto di lavoro ma con diritto del prestatore alla tutela indennitaria cd. forte, cfr. Cass. n.25534\18 (secondo cui in tema di licenziamento disciplinare, qualora vi sia sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa; in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della

I. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte).

Il ricorso principale va dunque rigettato.

Venendo all'esame del ricorso incidentale, si osserva. 1.- Col primo motivo la società censura la violazione dell'art. 2119 c.c., ovvero dell'art. 3 L. n. 604\66; degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché del novellato art. 18, co.5., L. n. 300\70.

Lamenta che i fatti contestati erano obiettivamente tali da configurare la nozione legale di giusta causa, prevista dall'art. 2119 c.c., da cui il giudice non poteva prescindere al di là delle previsioni dei contratti collettivi.

La censura è assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al secondo motivo del ricorso principale (e comunque teoricamente infondata in base al prevalente orientamento di legittimità, recentemente ribadito da Cass. n. 16784\20: "la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.").RG 4329/19 Per il resto la società propone, anche attraverso una rilettura di talune deposizioni testimoniali, una diversa ricostruzione dei fatti, anche sotto il profilo intenzionale o volitivo, accertati dal giudice del merito, contestando infine la ritenuta sproporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati, giudizio rimesso all'apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 8293\12: il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta -come nella specie- da motivazione sufficiente e non contraddittoria). 2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 132 e 118 disp.att. c.p.c. per la lacunosità della motivazione' in ordine alla dichiarata non tempestività della contestazione

27.9.15. Il motivo è inammissibile deducendo un vizio motivo della sentenza, veicolato tuttavia attraverso un error in procedendo, sottoponendo peraltro a questa Corte una questione di fatto in ordine ai 'formulari' indicati nelle pagine 44-45 del controricorso.

Va al riguardo ribadito che qualsivoglia doglianza inerente la motivazione della sentenza deve essere oggi censurata ex art. 360, co.1. n. 5 novellato c.p.c. 3.-Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, principale ed incidentale, a norma del comma 1 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4329-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante CA) pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 MORRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli 1711 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro • [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 396/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/11/2018 R.G.N. 334/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 4329/19 [OSCURATO:PERSONA] La società Fincantieri p.a., a seguito di un controllo effettuato il 10.6.2015, aveva riscontrato delle anomalie sugli stati di avanzamento dei lavori ed aveva quindi sollevato una articolata contestazione di addebito nei confronti del dipendente Angeli, che rivestiva il ruolo di impiegato tecnico, addetto al reparto 'Garanzia' dell'Ufficio 'Post - Vendita' competente a seguire i lavori che le navi erano chiamate a fare al termine dell'allestimento; tali addebiti riguardavano: un certo numero di casi in cui egli aveva siglato nel campo riservato al "[OSCURATO:PERSONA]" alcune richieste di acquisto di materiale e/o preventivi incompleti quanto alla indicazione delle ditte che avevano presentato delle offerte o erronee, trattandosi di materiale non necessario o già ricompreso in precedenti ordini; la richiesta da lui rivolta senza spiegazione tecnica a un fornitore (Almarina) di aumentare un'offerta a discapito di Fincantieri; i frequenti incontri con ditte fornitrici, una delle quali, la ditta Faggioni, a favore della quale egli aveva redatto preventivi sovrastimati per consentirle di recuperare attività in garanzia svolte in precedenza, gli aveva fornito gratuitamente due putrelle in ferro per la sua casa in costruzione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito dall'Angeli, ai sensi degli artt.47 e segg. L. n. 92\12, per opporsi ai due licenziamenti per giusta causa intimatigli il 31.7.75 e il 21.9.15 (il secondo per l'eventualità che il primo fosse stato dichiarato inefficace), ritenne infondata la giustificazione del lavoratore secondo cui egli sarebbe stato un mero esecutore di ordini altrui, e pertanto legittimo il primo licenziamento. In sede di opposizione il Tribunale, confermando il provvedimento reso nella fase sommaria, ritenne infondata l'eccezione del ricorrente di tardività della contestazione di addebito (del 31.7.15); provati gli addebiti in base alle deposizioni testimoniali ed ai documenti prodotti; affermò che gli addebiti, se singolarmente considerati, non costituivano né giusta causa né giustificato motivo di licenziamento, ma se valutati complessivamente davano luogo a un notevole inadempimento colpevole che legittimava la risoluzione del rapporto di lavoro sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo; ha quindi dichiarato che il RG 4329/19 rapporto di lavoro doveva ritenersi cessato alla data di intimazione del primo licenziamento con diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e che il secondo licenziamento doveva considerarsi inefficace perché intimato quando il rapporto di lavoro era già cessato in forza del primo licenziamento e il suo esame nel merito era quindi assorbito dalla decisione resa su quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] reclamava tale pronuncia; resisteva la società. Con sentenza depositata il 26.11.18, la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza reclamata, dichiarava risolto il rapporto di lavoro per effetto del primo licenziamento con condanna della società (per sproporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato) al pagamento di una indennità, ex art. 18, co.5 novellato, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'Angeli, affidato a due motivi; resiste Fincantieri con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi di censura, cui resiste il lavoratore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo l'Angeli denuncia, ex art. 360, co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norma di diritto per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale, quando ha ritenuto accertato il fatto contestato al ricorrente da Fincantieri (avere, d'accordo con il fornitore della 'ditta' Faggioni, predisposto preventivi tecnici sovrastimati per permettere alla 'ditta' di recuperare altre attività di garanzia mai regolarizzate tramite ordini formali) omesso di esaminare la dichiarazione sottoscritta dal teste Faggioni, con la quale questi aveva attestato che una sua precedente dichiarazione era inveritiera in quanto estortagli da Fincantieri sotto minaccia di esclusione dall'elenco fornitori della ditta della sua famiglia, che dipendeva pressoché totalmente dal fatturato garantito dal cantiere. Il motivo è inammissibile non solo perché diretto, nel regime di cui al novellato n.5 dell'art. 360 co.1 c.p.c., ad una rivalutazione e diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito, ma anche perché RG 4329/19 censura un esercizio non condiviso del potere di valutare le prove: in sostanza non un errore (in procedendo) circa il valore (ad esempio legale) della prova, ma circa la valutazione della prova, rimessa al prudente apprezzamento del giudice negli altri casi. Al riguardo giova rimarcare quanto osservato dalle S.U. di questa Corte (sent. n.20867\20): 'In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione'. 2.- Con secondo motivo l'Angeli denuncia la violazione e\o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c, co. 1 n. 3, in relazione al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 18 L. n.300/70 e dell'art. 188 del c.c.n.l. Metalmeccanici, per avere la Corte territoriale, allorquando aveva accertato l'illegittimità dei licenziamenti impugnati, soltanto dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore a corrispondere al lavoratore un'indennità risarcitoria anziché condannarlo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra. Il motivo è infondato avendo la Corte di merito accertato l'esistenza di varie e non lievi irregolarità (descritte nello storico di lite) commesse dall'Angeli nello svolgimento dei suoi compiti di impiegato tecnico addetto al reparto 'Garanzia' dell'Ufficio 'Post - Vendita' e la non riconducibilità di esse a sanzioni conservative in base alla disciplina RG 4329/19 collettiva di settore (circostanza rilevante ex art. 18 co.4. L.n. 300\70), osservando la Corte in particolare che tali comportamenti non potevano ricondursi alla mera negligenza di cui all'art. 188 del c.c.n.l. invocata dal lavoratore, essendo consistita non in semplici errori nella compilazione di vari moduli, ma anche in indebite iniziative nei confronti dei fornitori a svantaggio della società datrice di lavoro. La sentenza impugnata ha dunque accertato la commissione di non lievi irregolarità, giudicate, in base al comma 5 del citato art. 18, idonee a risolvere il rapporto di lavoro ma con diritto del prestatore alla tutela indennitaria cd. forte, cfr. Cass. n.25534\18 (secondo cui in tema di licenziamento disciplinare, qualora vi sia sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa; in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della I. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte). Il ricorso principale va dunque rigettato. Venendo all'esame del ricorso incidentale, si osserva. 1.- Col primo motivo la società censura la violazione dell'art. 2119 c.c., ovvero dell'art. 3 L. n. 604\66; degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché del novellato art. 18, co.5., L. n. 300\70. Lamenta che i fatti contestati erano obiettivamente tali da configurare la nozione legale di giusta causa, prevista dall'art. 2119 c.c., da cui il giudice non poteva prescindere al di là delle previsioni dei contratti collettivi. La censura è assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al secondo motivo del ricorso principale (e comunque teoricamente infondata in base al prevalente orientamento di legittimità, recentemente ribadito da Cass. n. 16784\20: "la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.").RG 4329/19 Per il resto la società propone, anche attraverso una rilettura di talune deposizioni testimoniali, una diversa ricostruzione dei fatti, anche sotto il profilo intenzionale o volitivo, accertati dal giudice del merito, contestando infine la ritenuta sproporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati, giudizio rimesso all'apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 8293\12: il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta -come nella specie- da motivazione sufficiente e non contraddittoria). 2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 132 e 118 disp.att. c.p.c. per la lacunosità della motivazione' in ordine alla dichiarata non tempestività della contestazione 27.9.15. Il motivo è inammissibile deducendo un vizio motivo della sentenza, veicolato tuttavia attraverso un error in procedendo, sottoponendo peraltro a questa Corte una questione di fatto in ordine ai 'formulari' indicati nelle pagine 44-45 del controricorso. Va al riguardo ribadito che qualsivoglia doglianza inerente la motivazione della sentenza deve essere oggi censurata ex art. 360, co.1. n. 5 novellato c.p.c. 3.-Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di causa. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, principale ed incidentale, a norma del comma 1 b
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