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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 48552/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 22.3.2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento del GIP del capoluogo partenopeo che, in data 2.3.2022, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina aggravata e le relative esigenze cautelari stimate non fronteggiabili se non con il ricorso alla più grave delle misure personali;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge penale e processuale in relazione alla mancata trasmissione degli atti su cui si fonda l'ordinanza di rigetto: rileva che il provvedimento del GIP era stato adottato in data 3.3.2022 e che, tempestivamente, in data 11.3.3022, la difesa aveva avanzato istanza di riesame (in cui erano state valorizzate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa la sua assidua frequentazione della sala scommesse) la cui discussione era stata fissata per il successivo 22 marzo; aggiunge che il Tribunale ha superato la tesi difensiva valorizzando le dichiarazioni compendiate nella nota del Commissariato di Vasto-Arenaccia del 15 marzo che non era mai stata notificata ai difensori i quali avevano appreso della sua esistenza soltanto dalla lettura del provvedimento impugnato non essendo mai stata caricata sul sistema TIAP in cui a tutt'oggi non risultano presenti;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la fondatezza del ricorso essendo mancata la trasmissione ai difensori degli atti che sono stati valutati ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate.

1. Il Tribunale ha dato conto che il procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] era stato originato da una denunzia sporta da tale [OSCURATO:PERSONA], dipendente del centro scommesse [OSCURATO:PERSONA] di via Brindisi a Napoli, la quale aveva riferito di essere stata poco prima vittima di una rapina ad opera di un soggetto che aveva descritto dell'altezza di circa 1,80, con indosso felpa, cappuccio e scaldacollo il quale era entrato nell'agenzia brandendo un coltello da cucina, scavalcato il bancone ed i vetri di protezione e, minacciando anche l'altra dipendente [OSCURATO:PERSONA], intimato di consegnargli dell'incasso di Euro 3.332,92 per poi darsi alla fuga.

Gli operanti, giunti sul posto, avevano sentito le due donne le quali avevano riferito che il rapinatore aveva un piccolo tatuaggio alla caviglia sinistra; erano state quindi rilevate le impronte digitali e palmari rinvenute sul plexiglas su cui - come era emerso dalla visione deelle immagini del circuito di sorveglianza - il rapinatore si era aggrappato per scavalcare il bancone, e, all'esito della comparazione erano state ricondotte all'odierno ricorrente già fotosegnalato in data 6.11.2021 dalla PS di Cassino. [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, si era dichiarato estraneo ai fatti sostenendo - con riguardo al rinvenimento delle sue impronte sul plexiglass del bancone - di frequentare da tempo la sala scommesse e di conoscere bene le dipendenti; aveva inoltre aggiunto di avere un tatuaggio sul polpaccio destro (e non alla caviglia sinistra).

2. Il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva rilevando che quanto riferito dall'indagato era stato recisamente smentito sia dalle cassiere che dai responsabili dell'agenzia di scommesse che avevano riferito di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, non era stato più visto nei locali della sala scommesse da prima della pandemia; ha dunque potuto argomentare come fosse perciò impossibile che le impronte fossero state da lui lasciate sin da quell'epoca considerata anche per la continua igíenizzazione dei locali.

Il provvedimento ha dato atto che tali precisazioni erano state compendiate nella informativa del 15.3.2022.

3. Tanto premesso, il ricorso deduce la nullità del provvedimento impugnato sul rilievo secondo cui la nota del Commissariato di Vasto-Arenaccia del 15 marzo non era mai stata notificata ai difensori e non era mai stata caricata sul sistema TIAP e della cui esistenza e del cui contenuto si era potuto avere contezza soltanto dalla lettura del provvedimento impugnatoi.

L'eccezione è infondata in fatto ed in diritto.

In fatto, in quanto l'esame degli atti, consentito ed anzi imposto dalla natura processuale della censura, ha permesso di rilevare che, con istanza depositata in data 8.4.2022 presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame di Napoli, la difesa aveva chiesto di verificare ed eventualmente di attestare la presenza della nota del 15.3.2022 nel fascicolo processuale predisposto per i difensori (TIAP); all'istanza era seguita la annotazione della Cancelleria che, indata 12.4.2022, aveva certificato "... che, dal registro TIAP, risulta che la nota della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] ... e i relativi allegati, sono stati inseriti dalla Procura Sede in data 16.3.2022 ...".

La allegazione difensiva su cui si fonda l'eccezione è dunque palesemente errata in quanto la informativa in questione era stata inserita in tempo largamente utile rispetto all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ma l'eccezione è infondata anche in diritto poiché l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame - previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (cfr., Cass. sez. 4, n. 44004 del 19.7.2013, Rv. 257698).

Detta norma impone cioè un obbligo di trasmissione "minimo" che coinvolge per un verso gli atti sui quali la misura si fonda e, per altro verso, gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato mentre altri atti sopravvenuti alla emissione della ordinanza genetica - che non abbiano una connotazione di favore nei confronti degli indagati - "possono" (ma non "debbono") essere trasmessi dal pubblico ministero non essendo previsto alcun obbligo in proposito; tanto più che il codice prevede espressamente che le parti possano integrare il compendio indiziario anche mediante la produzione fatta in udienza (art. 309 comma 9 cod. proc. pen.).

In tale contesto la trasmissione anticipata, oltre a non essere vietata, tutela maggiormente il diritto di difesa dell'indagato, che può contraddire le eventuali novità sfavorevoli in modo consapevole, proprio in conseguenza della tempestiva della ostensione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 11033 del 20/01/2016, Dresta ed altri Rv. 267728 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1455 del 20/04/1999, Maloku, Rv. 213760 - 01).

Per altro verso, e ad ulteriore conforto di tale interpretazione, va ricordato che più volte questa Corte ha avuto modo affermare che, nel caso risultino nel fascicolo atti non preventivamente trasmessi o qualora il PM abbia proceduto al loro deposito direttamente in udienza, non si verifica alcuna nullità dovendo semmai Tribunale assegnare all'indagato che ne faccia richiesta un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico tenendo ovviamente conto della scansione temporale che governa il procedimento di riesame al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (cfr., Sez. 4 - , Sentenza n. 21754 del 26/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279298 - 01 in cui la Corte ha ritenuto sufficiente un rinvio "ad horas" dell'udienza di riesame, nonostante l'opposizione del difensore alla brevità del termine concessogli; Sez. 6, Sentenza n. 53720 del 25/09/2014, Folchettì, Rv. 262092 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22137 del 06/05/2015, Benocci ed altri, Rv. 263664 - 01, Sez. 2, Sentenza n. 36451 del 03/06/2015, Santini, Rv. 264545 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 35690 del 12/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277194 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 22.3.2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento del GIP del capoluogo partenopeo che, in data 2.3.2022, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina aggravata e le relative esigenze cautelari stimate non fronteggiabili se non con il ricorso alla più grave delle misure personali; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge penale e processuale in relazione alla mancata trasmissione degli atti su cui si fonda l'ordinanza di rigetto: rileva che il provvedimento del GIP era stato adottato in data 3.3.2022 e che, tempestivamente, in data 11.3.3022, la difesa aveva avanzato istanza di riesame (in cui erano state valorizzate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa la sua assidua frequentazione della sala scommesse) la cui discussione era stata fissata per il successivo 22 marzo; aggiunge che il Tribunale ha superato la tesi difensiva valorizzando le dichiarazioni compendiate nella nota del Commissariato di Vasto-Arenaccia del 15 marzo che non era mai stata notificata ai difensori i quali avevano appreso della sua esistenza soltanto dalla lettura del provvedimento impugnato non essendo mai stata caricata sul sistema TIAP in cui a tutt'oggi non risultano presenti; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la fondatezza del ricorso essendo mancata la trasmissione ai difensori degli atti che sono stati valutati ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. Il Tribunale ha dato conto che il procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] era stato originato da una denunzia sporta da tale [OSCURATO:PERSONA], dipendente del centro scommesse [OSCURATO:PERSONA] di via Brindisi a Napoli, la quale aveva riferito di essere stata poco prima vittima di una rapina ad opera di un soggetto che aveva descritto dell'altezza di circa 1,80, con indosso felpa, cappuccio e scaldacollo il quale era entrato nell'agenzia brandendo un coltello da cucina, scavalcato il bancone ed i vetri di protezione e, minacciando anche l'altra dipendente [OSCURATO:PERSONA], intimato di consegnargli dell'incasso di Euro 3.332,92 per poi darsi alla fuga. Gli operanti, giunti sul posto, avevano sentito le due donne le quali avevano riferito che il rapinatore aveva un piccolo tatuaggio alla caviglia sinistra; erano state quindi rilevate le impronte digitali e palmari rinvenute sul plexiglas su cui - come era emerso dalla visione deelle immagini del circuito di sorveglianza - il rapinatore si era aggrappato per scavalcare il bancone, e, all'esito della comparazione erano state ricondotte all'odierno ricorrente già fotosegnalato in data 6.11.2021 dalla PS di Cassino. [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, si era dichiarato estraneo ai fatti sostenendo - con riguardo al rinvenimento delle sue impronte sul plexiglass del bancone - di frequentare da tempo la sala scommesse e di conoscere bene le dipendenti; aveva inoltre aggiunto di avere un tatuaggio sul polpaccio destro (e non alla caviglia sinistra). 2. Il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva rilevando che quanto riferito dall'indagato era stato recisamente smentito sia dalle cassiere che dai responsabili dell'agenzia di scommesse che avevano riferito di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, non era stato più visto nei locali della sala scommesse da prima della pandemia; ha dunque potuto argomentare come fosse perciò impossibile che le impronte fossero state da lui lasciate sin da quell'epoca considerata anche per la continua igíenizzazione dei locali. Il provvedimento ha dato atto che tali precisazioni erano state compendiate nella informativa del 15.3.2022. 3. Tanto premesso, il ricorso deduce la nullità del provvedimento impugnato sul rilievo secondo cui la nota del Commissariato di Vasto-Arenaccia del 15 marzo non era mai stata notificata ai difensori e non era mai stata caricata sul sistema TIAP e della cui esistenza e del cui contenuto si era potuto avere contezza soltanto dalla lettura del provvedimento impugnatoi. L'eccezione è infondata in fatto ed in diritto. In fatto, in quanto l'esame degli atti, consentito ed anzi imposto dalla natura processuale della censura, ha permesso di rilevare che, con istanza depositata in data 8.4.2022 presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame di Napoli, la difesa aveva chiesto di verificare ed eventualmente di attestare la presenza della nota del 15.3.2022 nel fascicolo processuale predisposto per i difensori (TIAP); all'istanza era seguita la annotazione della Cancelleria che, indata 12.4.2022, aveva certificato "... che, dal registro TIAP, risulta che la nota della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] ... e i relativi allegati, sono stati inseriti dalla Procura Sede in data 16.3.2022 ...". La allegazione difensiva su cui si fonda l'eccezione è dunque palesemente errata in quanto la informativa in questione era stata inserita in tempo largamente utile rispetto all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ma l'eccezione è infondata anche in diritto poiché l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame - previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (cfr., Cass. sez. 4, n. 44004 del 19.7.2013, Rv. 257698). Detta norma impone cioè un obbligo di trasmissione "minimo" che coinvolge per un verso gli atti sui quali la misura si fonda e, per altro verso, gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato mentre altri atti sopravvenuti alla emissione della ordinanza genetica - che non abbiano una connotazione di favore nei confronti degli indagati - "possono" (ma non "debbono") essere trasmessi dal pubblico ministero non essendo previsto alcun obbligo in proposito; tanto più che il codice prevede espressamente che le parti possano integrare il compendio indiziario anche mediante la produzione fatta in udienza (art. 309 comma 9 cod. proc. pen.). In tale contesto la trasmissione anticipata, oltre a non essere vietata, tutela maggiormente il diritto di difesa dell'indagato, che può contraddire le eventuali novità sfavorevoli in modo consapevole, proprio in conseguenza della tempestiva della ostensione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 11033 del 20/01/2016, Dresta ed altri Rv. 267728 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1455 del 20/04/1999, Maloku, Rv. 213760 - 01). Per altro verso, e ad ulteriore conforto di tale interpretazione, va ricordato che più volte questa Corte ha avuto modo affermare che, nel caso risultino nel fascicolo atti non preventivamente trasmessi o qualora il PM abbia proceduto al loro deposito direttamente in udienza, non si verifica alcuna nullità dovendo semmai Tribunale assegnare all'indagato che ne faccia richiesta un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico tenendo ovviamente conto della scansione temporale che governa il procedimento di riesame al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (cfr., Sez. 4 - , Sentenza n. 21754 del 26/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279298 - 01 in cui la Corte ha ritenuto sufficiente un rinvio "ad horas" dell'udienza di riesame, nonostante l'opposizione del difensore alla brevità del termine concessogli; Sez. 6, Sentenza n. 53720 del 25/09/2014, Folchettì, Rv. 262092 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22137 del 06/05/2015, Benocci ed altri, Rv. 263664 - 01, Sez. 2, Sentenza n. 36451 del 03/06/2015, Santini, Rv. 264545 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 35690 del 12/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277194 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli ad
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