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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16498/2026

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i del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ALFREDOPOMPEO VIOLAche ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Messina haconfermato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pattiaveva riconosciuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcolpevole dei reati diviolazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte con il provvedimento di applicazionedella misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., di resistenza a pubblicoufficiale e di danneggiamento, e, per l’effetto, lo aveva condannato, previo riconoscimentodel vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusioneS e c o n d o l e c o n f o r m i v a l u t a z i o n i d e i g i u d i c i d e l m e r i t o ,X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X :- in costanza di applicazione della citata misura di prevenzione, si era associato apersone che avevano subito condanne o si trovavano sottoposte a misure di prevenzione osicurezza, nei giorni 13 dicembre 2024 e 14 gennaio 2025, non era rimasto all'interno dellasua abitazione dalle 20:00 alle 07:00, il 22 novembre 2024 non si era presentato tra le 18.00e le 19.00 nei locali della polizia giudiziaria per apporre la firma (capo a);- aveva usato violenza e minaccia per impedire a due agenti della Polizia di Stato diaccedere nella sua abitazione, anche brandendo un coltello che puntava contro di loro (capo- aveva danneggiato la porta di ingresso del SER.D, scaraventandogli contro una sediache aveva rotto il vetro (capo c).2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite deldifensore di fiducia, articolando otto motivi.2.1.

Con il primo deduce, in relazione al reato di cui al capo a), violazione dell'art 75,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo deltravisamento delle prove, mancata valutazione di prova a decisiva.Lamenta che la Corte di appello abbia fondato l'affermazione di colpevolezza sullacircostanza che l’imputato, in occasione dei controlli di polizia presso la sua abitazione, nonaveva risposto al citofono e al telefono in orari serali.

Tale circostanza era stata ritenutadimostrativa ex se dell’allontanamento dall’abitazione, in contrasto coi principi affermati dallarichiamata giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova .Al contrario, la tesi difensiva secondo cui l’imputato non aveva sentito il campanelloperché assumeva, in ragione della malattia psichiatrica da cui è affetto, potenti farmacicalmanti e sonniferi (tra cui Valium e Nozinan), associati al consumo di bevande alcoliche, èstata ingiustificatamente ritenuta infondata nonostante la copiosa documentazione medicaprodotta dalla difesa.2.2.

Con il secondo motivo denuncia, sempre con riferimento al reato di cui al capo a),mancata valutazione di prove a discarico decisive e vizio di motivazione sia in relazione allacondotta e all'elemento psicologico del reato sia in relazione alla richiesta di proscioglimentoex art. 131-bis cod. pen., nonché uso improprio di pendenze giudiziarie e procedimentipenali.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dovuto inferire dell’annotazionedella Polizia di Stato che attesta l’accesso dell’imputato al Pronto soccorso il giorno 22novembre 2024 alle ore 20.01, la logica conclusione che anche nelle ore immediatamenteprecedenti XXXXXXXXXXXXX ersava in condizioni di salute precarie, tali, comunque, daimpedirgli di recarsi presso la [OSCURATO:PERSONA] per apporre la firma.D’altra parte, alla documentazione medica in atti risulta che XXXXXXXXXXXXX nelperiodo di interesse soffriva di gravi disturbi psichiatrici, curati con psicofarmaci, chepossono provocare forme di amnesie idonee ad escludere l’elemento soggettivo del reato o,quanto meno, a giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.2.3.

Con il terzo motivo deduce, in relazione all’imputazione di cui al capo b), violazionedegli att. 337 e 339 cod. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamentodelle prove, in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, dell’aggravante edell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., nonché mancata valutazione di prove decisive.Lamenta che la Corte di appello non ha risposto esaustivamente alle deduzionidifensive sviluppate nell’atto di appello in ordine alle drammatiche condizioni di salute in cui,al momento della consumazione del reato, versava l’imputato.Non è stata attribuita adeguata rilevanza alla circostanza pacifica che l’imputato, almomento dell’intervento del personale di polizia, minacciava di compiere atti autolesionisticie di suicidarsi.In tale contesto non è configurabile il presupposto oggettivo della fattispecieincriminatrice costituito dall’opposizione al compimento di un atto di ufficio, avendo l’imputatoil diritto di rifiutare le cure mediche.A differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, XXXXXXXXXXXXX non hamai pronunciato minacce di morte all’indirizzo del personale di polizia brandendo il coltello,che, invece, aveva usato per infliggersi dei tagli, fino a quando non lo aveva conficcato piùvolte nel portone di ingresso; ha profferito frasi ingiuriose non per opporsi ai pubblici ufficialiintervenuti, ma per proseguire nella commissione degli atti autolesionistici.Nessuna spiegazione è stata fornita sulla sussistenza del dolo specifico, rappresentatodal fine di opporsi agli atti di ufficio, e sulla sussistenza della causa di giustificazione previstadall'art. 393-bis cod. pen., quantomeno sul piano putativo, tenuto conto dello statopsicologico alterato dalla patologia.2.4.

Con il quarto motivo deduce, in relazione all’imputazione di cui al capo c),violazione dell'art 635 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadella condotta tipica e del danno realmente rilevante, nonché mancata valutazione di provadiscarico decisive.

Censura, inoltre, la qualificazione della condotta ai sensi dell’art 635 cod.pen. anziché ai sensi dell’art 639 cod. pen. ed il diniego della causa di proscioglimento dellaparticolare tenuità del fatto con motivazione insufficiente.Lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato di danneggiamentononostante la comprovata assenza di violenza alla persona o di minacce e nonostantel'esiguità del danno cagionato, consistente alle "impercettibile lineatura" di uno dei pannelli divetro della porta.A tutto concedere la condotta accertata è sussumibile nella fattispecie incriminatrice dicui all'art 639 cod. pen., procedibile a querela della persona offesa, che è integrata anche inpresenza di un mero danno estetico facilmente eliminabile.Non è stata considerata la deposizione di un'assistente sociale che aveva riferito di unostato mentale alterato dell'imputato del tutto incompatibile con l’elemento soggettivo richiestoper l'integrazione del reato ex art 635 cod. pen.

E’ stata ritenuta sussistente l'aggravante relativa ai fatti commessi su cose destinate apubblico servizio con violenza sulla persona o minaccia pur non formalmente contestata ecomunque non sussistente.L'imputato avrebbe dovuto essere un prosciolto per la particolare tenuità del fatto nonpotendosi considerare ostativi i precedenti penale e le pendenze giudiziarie perché relativi areati commessi in epoca risalente e di modestissimo allarme sociale e difettando unoscrutinio sulle modalità della condotta, sull'entità del danno e sulla condotta successiva alreato.2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., erroneaquantificazione della pena, vizio di motivazione, sproporzione della pena, mancatavalutazione delle prove a discarico, erronea determinazione della pena a seguitodell’assoluzione da uno dei reati contestati al capo a), violazione del divieto di reformatio inpeius.Lamenta che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione gli elementifavorevoli all'imputato, pur indicati nella memoria difensiva depositata in sede di discussione(non allarmante gravità dei fatti, condizioni di sofferenza e disagio psicologico dell'imputato,documentate da consulenze mediche, la modestia dei precedenti penali), ed ha, invece,enfatizzato le modalità dei fatti, definiti apoditticamente gravi senza alcuna esplicitazionedegli elementi concreti posti a fondamento di tale valutazione.2.6.

Con il sesto motivo deduce violazione dell'art 62-bis cod. pen. nonchè vizio dimotivazione e di mancata valutazione di prova a discarico decisiva in relazione alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.Lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto degli elementi divalutazione offerti nella già citata memoria depositata in sede di discussione.2.7.

Con il settimo motivo deduce violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen.Lamenta che la Corte distrettuale ha denegato il beneficio della sospensionecondizionale della pena con motivazione apparente desumendo la personalità allarmantedell’imputato dai precedenti pur riferiti reati commessi in epoca risalente nel tempo e nonspecifici.2.8.

Con l'ottavo motivo deduce violazione dell’art. 20-bis cod. pen. nonché vizio dimotivazione in relazione alla mancata concessione della sanzione sostitutiva del lavoro dipubblica utilitàLamenta che il rigetto della richiesta sia stato fondato esclusivamente sui precedentipenali e sui carichi pendenti senza valutare la capacità di adesione spontanea dell’imputatoa percorsi alternativi alla pena detentivaLa Corte di appello si è ingiustificatamente discostata dai principi affermati dallarichiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui le pene sostitutive non possono esseredenegate in ragione del titolo di reato oggetto della condanna, né per la sola preesistenza diprecedenti condanne.

Il giudice deve sempre verificare al condannato, anche se recidivo,che si trova nelle condizioni previste dalla legge possa essere applicata una sanzionediversa da quella detentiva che contribuisca in modo più adeguato alla sua rieducazione allaluce di una prognosi individualizzata.2.9 Con memoria tempestivamente deposita il difensore del ricorrente, ha ribadito, inreplica alle conclusioni del Procuratore generale, la fondatezza di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Nessuno dei motivi di ricorso supera il preliminare vaglio di ammissibilità.Le censure proposte, là dove non si risolvono nella rilettura delle evidenze probatorie onella prospettazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogicima al contrario plausibili e frutto di ragionamenti logici rigorosi dei giudici del merito, sonocomunque manifestamente infondate perché denunciano violazioni di legge e criticitàdell'apparato argomentativo a sostegno della decisione o insussistenti o comunque privi didecisività.Va ricordato, al riguardo, che al giudice della legittimità è riservato il sindacato, oltreche sulle violazioni di legge, sull'apparato motivazionale della decisone al fine di vagliarne lalogicità e completezza ma sempre nei limiti tracciati dagli profili di censura dedotti chedevono confrontarsi criticamente con le argomentazioni e non limitarsi ad affermazionigeneriche.Sono, invece precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo Sez. 6,n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Non è necessario che la sentenza emessa in esito al giudizio di appello forniscaspecifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole osservazioni o rilievi contenutinell'atto d'impugnazione.

E' sufficiente che il suo discorso giustificativo indichi le ragioniposte a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini delgiudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegnodell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi,anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione dellaconfigurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e),cod. proc. pen ( ex plurimis Sez., 1, n. del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01 Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277593 - 01).Sotto altro profilo, poi, non è ultroneo ricordare che il vizio motivazionale non puòcertamente tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d’appello inmaniera coerente con le conclusioni del primo giudice (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep.2012, Rv. 252615 – 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295del 12/6/2019, Rv. 277218 – 01).Nel giudizio di legittimità rimane, infatti, non devolvibile il travisamento del fatto, stantela preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.Sono sempre estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento delsignificato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, da ciò inferendosipertanto l’inammissibilità di doglianze sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazionedel risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482- 01; n. 5465 del4711/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Rv. 273217 – 01;Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099 – 01).Qualora si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, il ricorrente nonpuò limitarsi ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi inconsiderazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente oadeguatamente interpretati dal 6 giudicante, quando non abbiano carattere di decisività(Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).Tanto posto possono esaminarsi i singoli motivi.2.

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché relativi alreato di cui all'art 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 contestato al capo a), sonoinammissibili perché meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese conmotivazione congrua alla quale nuovamente si contrappone una lettura alternativa dellecircostanze di fatto, già ritenute non compatibili con quanto accertato dagli operanti.Le sentenze di merito danno atto che i controlli, protrattisi per un periodo di tempoprolungato, sono stati eseguiti in orari serali e non notturni e che gli operatori di PG hannoripetutamente suonato al campanello e contestualmente chiamato al telefono senza ottenererisposta né sentire rumori o voci provenienti dall'interno dell’abitazione.A fronte di tali modalità di controllo e della mancanza di prova dello stato di torpore incui si sarebbe trovato l'imputato per effetto dell'assunzione di farmaci sedativi ed ansioliticiprescrittigli per la cura delle patologie psichiatriche da cui è affetto, correttamente è stataritenuta la sussistenza del reato contestato in linea con l'orientamento di questa Corte,affermato in tema di evasione dagli arresti domiciliari - applicabile per identità di ratio al casodi specie - secondo cui «in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degliarresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla suamancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturnoper un rilevante lasso temporale - venti minuti - nonché con modalità insistenti e tali darichiamare l'attenzione» (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01)Quanto alla violazione della prescrizione relativa alla presentazione presso la StazioneCarabinieri per apporre la firma nella giornata di venerdì 22 novembre 2024 tra le 18.00 e le19.00, i Giudici del merito hanno considerato, con valutazioni non illogiche, irrilevante ladocumentazione attestante la presenza dell’imputato nei locali del Pronto soccorso in unorario diverso, anche se ravvicinato.

Conseguentemente hanno considerato, in sintonia conla decisione del G.i.p., la condotta omissiva dell’imputato volontaria e quindi coperta dal dologenerico, pacificamente sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011, che postula in capo all’agente la consapevolezza delle prescrizioni fissatenonché la determinata e cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nullarilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale(Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010; Sez. 1, n. 21284 del19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262).Si tratta di orientamento che viene supportato anche con il riferimento all’ulterioreprincipio secondo cui «la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziariaesclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art. 75,comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che integri gli estremi dell'ignoranzainevitabile (in motivazione, la Corte ha precisato che la dimenticanza sull'esistenzadell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti dicui all'art. 5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n. 364 del1988)» (Sez. 6, n. 58227 del 30/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814)..Con motivazione altrettanto plausibile è stata esclusa l’applicazione della causa diproscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen. valorizzandosi le modalità della condottadi carattere non occasionale o episodica, ma, al contrario, espressione, al pari delle altrecondotte illecite contestate nel presente procedimento, di una personalità fortementenegativa orientata alla consumazione di reati.

3. Il terzo motivo relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato nel capob), è interamente versato in fatto.Il ricorrente, anziché censurare la tenuta logica del percorso motivazionale seguito dallaCorte di appello, ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti, che esclude l’uso delcoltello e la pronuncia di frasi minacciose, circostanze, invece, ritenute adeguatamenteprovate dai Giudici di merito con precisi riferimenti alle emergenze probatorie analiticamenteindicate (cfr. pag. 7)Una volta accertato che XXXXXXXXXXXXX, con più minacce anche con l’uso di uncoltello, si è opposto, variamente ostacolandola, all’attività degli agenti intervenuti nella suaabitazione per lo svolgimento di un’attività di ufficio, volta a impedirgli il compimento dei gestiautolesionistici nell’ambito del più generale dovere di protezione della vita umana, èineccepibile sul piano giuridico la decisione di ritenere sussistente il reato di resistenzaaggravato dall’uso dell’arma.Come già questa Corte ha condivisibilmente affermato, per integrare la minaccia ad unpubblico ufficiale, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invecesufficiente l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta,purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 95del 10/11/1997, dep. 1998, Colonna, Rv. 211122) e tale minaccia può essere anchecostituita da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata adimpedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale (exmultis, Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268719; per una fattispecieanaloga in cui l'imputato aveva minacciato di darsi fuoco, Sez. 6, n. 10878 del 18/11/2009,dep. 2010, M., Rv. 246675).La fattispecie criminosa prevista dall’art. 337 cod. pen. è integrata infatti anche dacontegni o propositi autolesivi del soggetto agente, che - per l'intrinseca ingiustizia del malecosì minacciato - si riveli suscettibile di intralciare l'esercizio della pubblica funzione, cui queipropositi autolesivi sono in modo specifico e strumentale diretti.Né, infine, può essere accolta la censura sulla ricorrenza nel caso in esamedell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non postula una condotta meramenteillegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamentepersecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali,fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo eprevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.

Tale causa di giustificazioneè configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quandoil soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sulfatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamentepersecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto (ex multis,Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281955 – 01).Nel caso in esame l’imputato si è limitato a predicare l’illegittimità dell’attività deipubblici ufficiali, peraltro in concreto non esistente, senza nemmeno allegare dati concretisulla formazione del suo ragionevole convincimento in ordine al suo carattere arbitrario.4.

Il quarto motivo relativo al reato di danneggiamento di cui al capo c), è aspecifico.Il ricorrente anziché confrontarsi con il reale contenuto della motivazione che haritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1 cod. pen., noninteressata all’intervenuta depenalizzazione e procedibile di ufficio, in ragione dell’oggettopreso di mira dalla condotta illecita, un bene destinato ad uso pubblico, quale è senz’altro laporta d ingresso dei locali del SER.D., ha sviluppato censure in tema di violenza allapersona o di minacce e di entità del danno cagionato ed ha censurato la valutazione di unaprova dichiarativa, sollecitandone una inammissibile lettura alternativa.Correttamente la condotta è stata qualificata ai sensi dell’art. 635 cod. pen. anziché aisensi dell’art. 639 cod. pen.Il reato di danneggiamento si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento inquanto la condotta punita dal primo produce una modificazione della cosa altrui che nediminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dandocosì luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità dellacosa stessa, mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale dellares aliena, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunquefacilmente reintegrabile (Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220-01; confronta,negli stessi termini: Sez. 3, n. 15460 del 24/10/2016, Ingegneri, Rv. 267823-01; Sez. 2, n.28793 del 16/06/2005, Cazzullo, Rv. 232006-01).In sintonia con tali principi, la Corte d'appello, con valutazione immune da vizi e pernulla illogica, ha accertato, sulla base della “documentazione in atti”, la parziale rottura dellaporta di ingresso, quindi un danno riparabile solo con la sostituzione del vetro colpito.La difesa pretende sul punto un nuovo giudizio di fatto riservato ai giudici di merito, iquali, peraltro, lo hanno espresso sulla base dei danni da loro direttamente visionati.Non illogico è anche il giudizio sull’offensività della condotta illecita in base al quale èstata esclusa la particolare tenuità del fatto incentrato sul carattere non occasionale dellaviolazione, preceduta e seguita dalle altre violazioni contestate sempre nel presenteprocedimento, espressive, nel loro complesso, di una tendenza o inclinazione al crimine,oltre che sulle modalità esecutive.5.

Il quinto e il sesto motivo, relativi rispettivamente al trattamento sanzionatorio e allecircostanze attenuanti generiche, sollecitano un nuovo esercizio del potere discrezionaleriservato al giudice del merito, che ha dato ampiamente conto della dosimetria della pena edelle ragioni del rigetto della richiesta di concessione del beneficio, valorizzando alcuniparametri, tra quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. (elevata capacità a delinquere, intensitàdel dolo, modalità allarmante dei fatti, reiterazione delle condotte illecite) a discapito di quelliindicati dalla difesa, giustificatamente considerati recessivi (i disturbi psichiatrici) o,comunque, inidonei ad assumere rilevanza ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.Non risulta violato il divieto di reformatio in peius posto che il giudice dell'impugnazionenon solo ha irrogato una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado(anni 1 mesi 7 di reclusione, in luogo di anni 1 e mesi 8) ma ha diminuito la pena per laviolazione più grave di cui al capo b), passata da anni 1 e mesi 6 ad anni 1 mesi 3 direclusone, ed ha applicato per il reato di cui al capo a), a seguito dell’intervenutaassoluzione per uno degli episodi già unificati dalla continuazione interna, un aumento dipena inferiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata (mesi 7 direclusione in luogo di mesi 8), lasciando, infine, immutato l‘aumento ex art. 81, secondocomma, cod. pen. correlato al reato sub c).6.

Il settimo motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena, è generico edaspecifico non confrontandosi il ricorrente con la reale motivazione della sentenzaimpugnata, che, oltre a formulare una prognosi negativa sulla capacità a delinquere,strettamente ancorata alle precedenti condanne irrevocabili e alla reiterazione delle condotteillecite accertata nel presente procedimento, ha denegato il beneficio ritenendocorrettamente esistente la condizione ostativa rappresentata dall’averne l’imputato giàusufruito due volte in separati procedimenti.7.

L’ottavo motivo, relativo alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, èmanifestamente infondato.La Corte di appello ha correttamente applicato il condivisibile principio affermato daquesta Corte in forza del quale il giudice può respingere la richiesta di applicazione di penesostitutive di pene detentive brevi, anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penalidell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale econcreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva edell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961del 09/10/2025, Held, Rv.288658 - 01;Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01).Rispetto al giudizio negativo espresso sul punto dalla sentenza impugnata, il ricorrentenulla di concreto ha opposto, limitandosi a citare massime giurisprudenziali di segnocontrario e a rimarcare la positiva condotta processuale, ritenuta recessiva rispettoall’accertata inclinazione a delinquere.8.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ALFREDOPOMPEO VIOLAche ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Messina haconfermato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pattiaveva riconosciuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcolpevole dei reati diviolazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte con il provvedimento di applicazionedella misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., di resistenza a pubblicoufficiale e di danneggiamento, e, per l’effetto, lo aveva condannato, previo riconoscimentodel vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusioneS e c o n d o l e c o n f o r m i v a l u t a z i o n i d e i g i u d i c i d e l m e r i t o ,X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X :- in costanza di applicazione della citata misura di prevenzione, si era associato apersone che avevano subito condanne o si trovavano sottoposte a misure di prevenzione osicurezza, nei giorni 13 dicembre 2024 e 14 gennaio 2025, non era rimasto all'interno dellasua abitazione dalle 20:00 alle 07:00, il 22 novembre 2024 non si era presentato tra le 18.00e le 19.00 nei locali della polizia giudiziaria per apporre la firma (capo a);- aveva usato violenza e minaccia per impedire a due agenti della Polizia di Stato diaccedere nella sua abitazione, anche brandendo un coltello che puntava contro di loro (capo- aveva danneggiato la porta di ingresso del SER.D, scaraventandogli contro una sediache aveva rotto il vetro (capo c).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite deldifensore di fiducia, articolando otto motivi.2.1. Con il primo deduce, in relazione al reato di cui al capo a), violazione dell'art 75,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo deltravisamento delle prove, mancata valutazione di prova a decisiva.Lamenta che la Corte di appello abbia fondato l'affermazione di colpevolezza sullacircostanza che l’imputato, in occasione dei controlli di polizia presso la sua abitazione, nonaveva risposto al citofono e al telefono in orari serali. Tale circostanza era stata ritenutadimostrativa ex se dell’allontanamento dall’abitazione, in contrasto coi principi affermati dallarichiamata giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova .Al contrario, la tesi difensiva secondo cui l’imputato non aveva sentito il campanelloperché assumeva, in ragione della malattia psichiatrica da cui è affetto, potenti farmacicalmanti e sonniferi (tra cui Valium e Nozinan), associati al consumo di bevande alcoliche, èstata ingiustificatamente ritenuta infondata nonostante la copiosa documentazione medicaprodotta dalla difesa.2.2. Con il secondo motivo denuncia, sempre con riferimento al reato di cui al capo a),mancata valutazione di prove a discarico decisive e vizio di motivazione sia in relazione allacondotta e all'elemento psicologico del reato sia in relazione alla richiesta di proscioglimentoex art. 131-bis cod. pen., nonché uso improprio di pendenze giudiziarie e procedimentipenali.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dovuto inferire dell’annotazionedella Polizia di Stato che attesta l’accesso dell’imputato al Pronto soccorso il giorno 22novembre 2024 alle ore 20.01, la logica conclusione che anche nelle ore immediatamenteprecedenti XXXXXXXXXXXXX ersava in condizioni di salute precarie, tali, comunque, daimpedirgli di recarsi presso la [OSCURATO:PERSONA] per apporre la firma.D’altra parte, alla documentazione medica in atti risulta che XXXXXXXXXXXXX nelperiodo di interesse soffriva di gravi disturbi psichiatrici, curati con psicofarmaci, chepossono provocare forme di amnesie idonee ad escludere l’elemento soggettivo del reato o,quanto meno, a giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’imputazione di cui al capo b), violazionedegli att. 337 e 339 cod. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamentodelle prove, in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, dell’aggravante edell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., nonché mancata valutazione di prove decisive.Lamenta che la Corte di appello non ha risposto esaustivamente alle deduzionidifensive sviluppate nell’atto di appello in ordine alle drammatiche condizioni di salute in cui,al momento della consumazione del reato, versava l’imputato.Non è stata attribuita adeguata rilevanza alla circostanza pacifica che l’imputato, almomento dell’intervento del personale di polizia, minacciava di compiere atti autolesionisticie di suicidarsi.In tale contesto non è configurabile il presupposto oggettivo della fattispecieincriminatrice costituito dall’opposizione al compimento di un atto di ufficio, avendo l’imputatoil diritto di rifiutare le cure mediche.A differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, XXXXXXXXXXXXX non hamai pronunciato minacce di morte all’indirizzo del personale di polizia brandendo il coltello,che, invece, aveva usato per infliggersi dei tagli, fino a quando non lo aveva conficcato piùvolte nel portone di ingresso; ha profferito frasi ingiuriose non per opporsi ai pubblici ufficialiintervenuti, ma per proseguire nella commissione degli atti autolesionistici.Nessuna spiegazione è stata fornita sulla sussistenza del dolo specifico, rappresentatodal fine di opporsi agli atti di ufficio, e sulla sussistenza della causa di giustificazione previstadall'art. 393-bis cod. pen., quantomeno sul piano putativo, tenuto conto dello statopsicologico alterato dalla patologia.2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’imputazione di cui al capo c),violazione dell'art 635 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadella condotta tipica e del danno realmente rilevante, nonché mancata valutazione di provadiscarico decisive. Censura, inoltre, la qualificazione della condotta ai sensi dell’art 635 cod.pen. anziché ai sensi dell’art 639 cod. pen. ed il diniego della causa di proscioglimento dellaparticolare tenuità del fatto con motivazione insufficiente.Lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato di danneggiamentononostante la comprovata assenza di violenza alla persona o di minacce e nonostantel'esiguità del danno cagionato, consistente alle "impercettibile lineatura" di uno dei pannelli divetro della porta.A tutto concedere la condotta accertata è sussumibile nella fattispecie incriminatrice dicui all'art 639 cod. pen., procedibile a querela della persona offesa, che è integrata anche inpresenza di un mero danno estetico facilmente eliminabile.Non è stata considerata la deposizione di un'assistente sociale che aveva riferito di unostato mentale alterato dell'imputato del tutto incompatibile con l’elemento soggettivo richiestoper l'integrazione del reato ex art 635 cod. pen. E’ stata ritenuta sussistente l'aggravante relativa ai fatti commessi su cose destinate apubblico servizio con violenza sulla persona o minaccia pur non formalmente contestata ecomunque non sussistente.L'imputato avrebbe dovuto essere un prosciolto per la particolare tenuità del fatto nonpotendosi considerare ostativi i precedenti penale e le pendenze giudiziarie perché relativi areati commessi in epoca risalente e di modestissimo allarme sociale e difettando unoscrutinio sulle modalità della condotta, sull'entità del danno e sulla condotta successiva alreato.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., erroneaquantificazione della pena, vizio di motivazione, sproporzione della pena, mancatavalutazione delle prove a discarico, erronea determinazione della pena a seguitodell’assoluzione da uno dei reati contestati al capo a), violazione del divieto di reformatio inpeius.Lamenta che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione gli elementifavorevoli all'imputato, pur indicati nella memoria difensiva depositata in sede di discussione(non allarmante gravità dei fatti, condizioni di sofferenza e disagio psicologico dell'imputato,documentate da consulenze mediche, la modestia dei precedenti penali), ed ha, invece,enfatizzato le modalità dei fatti, definiti apoditticamente gravi senza alcuna esplicitazionedegli elementi concreti posti a fondamento di tale valutazione.2.6. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art 62-bis cod. pen. nonchè vizio dimotivazione e di mancata valutazione di prova a discarico decisiva in relazione alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.Lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto degli elementi divalutazione offerti nella già citata memoria depositata in sede di discussione.2.7. Con il settimo motivo deduce violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen.Lamenta che la Corte distrettuale ha denegato il beneficio della sospensionecondizionale della pena con motivazione apparente desumendo la personalità allarmantedell’imputato dai precedenti pur riferiti reati commessi in epoca risalente nel tempo e nonspecifici.2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione dell’art. 20-bis cod. pen. nonché vizio dimotivazione in relazione alla mancata concessione della sanzione sostitutiva del lavoro dipubblica utilitàLamenta che il rigetto della richiesta sia stato fondato esclusivamente sui precedentipenali e sui carichi pendenti senza valutare la capacità di adesione spontanea dell’imputatoa percorsi alternativi alla pena detentivaLa Corte di appello si è ingiustificatamente discostata dai principi affermati dallarichiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui le pene sostitutive non possono esseredenegate in ragione del titolo di reato oggetto della condanna, né per la sola preesistenza diprecedenti condanne. Il giudice deve sempre verificare al condannato, anche se recidivo,che si trova nelle condizioni previste dalla legge possa essere applicata una sanzionediversa da quella detentiva che contribuisca in modo più adeguato alla sua rieducazione allaluce di una prognosi individualizzata.2.9 Con memoria tempestivamente deposita il difensore del ricorrente, ha ribadito, inreplica alle conclusioni del Procuratore generale, la fondatezza di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il preliminare vaglio di ammissibilità.Le censure proposte, là dove non si risolvono nella rilettura delle evidenze probatorie onella prospettazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogicima al contrario plausibili e frutto di ragionamenti logici rigorosi dei giudici del merito, sonocomunque manifestamente infondate perché denunciano violazioni di legge e criticitàdell'apparato argomentativo a sostegno della decisione o insussistenti o comunque privi didecisività.Va ricordato, al riguardo, che al giudice della legittimità è riservato il sindacato, oltreche sulle violazioni di legge, sull'apparato motivazionale della decisone al fine di vagliarne lalogicità e completezza ma sempre nei limiti tracciati dagli profili di censura dedotti chedevono confrontarsi criticamente con le argomentazioni e non limitarsi ad affermazionigeneriche.Sono, invece precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo Sez. 6,n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Non è necessario che la sentenza emessa in esito al giudizio di appello forniscaspecifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole osservazioni o rilievi contenutinell'atto d'impugnazione. E' sufficiente che il suo discorso giustificativo indichi le ragioniposte a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini delgiudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegnodell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi,anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione dellaconfigurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e),cod. proc. pen ( ex plurimis Sez., 1, n. del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01 Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277593 - 01).Sotto altro profilo, poi, non è ultroneo ricordare che il vizio motivazionale non puòcertamente tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d’appello inmaniera coerente con le conclusioni del primo giudice (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep.2012, Rv. 252615 – 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295del 12/6/2019, Rv. 277218 – 01).Nel giudizio di legittimità rimane, infatti, non devolvibile il travisamento del fatto, stantela preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.Sono sempre estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento delsignificato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, da ciò inferendosipertanto l’inammissibilità di doglianze sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazionedel risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482- 01; n. 5465 del4711/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Rv. 273217 – 01;Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099 – 01).Qualora si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, il ricorrente nonpuò limitarsi ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi inconsiderazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente oadeguatamente interpretati dal 6 giudicante, quando non abbiano carattere di decisività(Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).Tanto posto possono esaminarsi i singoli motivi.2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché relativi alreato di cui all'art 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 contestato al capo a), sonoinammissibili perché meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese conmotivazione congrua alla quale nuovamente si contrappone una lettura alternativa dellecircostanze di fatto, già ritenute non compatibili con quanto accertato dagli operanti.Le sentenze di merito danno atto che i controlli, protrattisi per un periodo di tempoprolungato, sono stati eseguiti in orari serali e non notturni e che gli operatori di PG hannoripetutamente suonato al campanello e contestualmente chiamato al telefono senza ottenererisposta né sentire rumori o voci provenienti dall'interno dell’abitazione.A fronte di tali modalità di controllo e della mancanza di prova dello stato di torpore incui si sarebbe trovato l'imputato per effetto dell'assunzione di farmaci sedativi ed ansioliticiprescrittigli per la cura delle patologie psichiatriche da cui è affetto, correttamente è stataritenuta la sussistenza del reato contestato in linea con l'orientamento di questa Corte,affermato in tema di evasione dagli arresti domiciliari - applicabile per identità di ratio al casodi specie - secondo cui «in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degliarresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla suamancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturnoper un rilevante lasso temporale - venti minuti - nonché con modalità insistenti e tali darichiamare l'attenzione» (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01)Quanto alla violazione della prescrizione relativa alla presentazione presso la StazioneCarabinieri per apporre la firma nella giornata di venerdì 22 novembre 2024 tra le 18.00 e le19.00, i Giudici del merito hanno considerato, con valutazioni non illogiche, irrilevante ladocumentazione attestante la presenza dell’imputato nei locali del Pronto soccorso in unorario diverso, anche se ravvicinato. Conseguentemente hanno considerato, in sintonia conla decisione del G.i.p., la condotta omissiva dell’imputato volontaria e quindi coperta dal dologenerico, pacificamente sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011, che postula in capo all’agente la consapevolezza delle prescrizioni fissatenonché la determinata e cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nullarilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale(Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010; Sez. 1, n. 21284 del19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262).Si tratta di orientamento che viene supportato anche con il riferimento all’ulterioreprincipio secondo cui «la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziariaesclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art. 75,comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che integri gli estremi dell'ignoranzainevitabile (in motivazione, la Corte ha precisato che la dimenticanza sull'esistenzadell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti dicui all'art. 5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n. 364 del1988)» (Sez. 6, n. 58227 del 30/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814)..Con motivazione altrettanto plausibile è stata esclusa l’applicazione della causa diproscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen. valorizzandosi le modalità della condottadi carattere non occasionale o episodica, ma, al contrario, espressione, al pari delle altrecondotte illecite contestate nel presente procedimento, di una personalità fortementenegativa orientata alla consumazione di reati. 3. Il terzo motivo relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato nel capob), è interamente versato in fatto.Il ricorrente, anziché censurare la tenuta logica del percorso motivazionale seguito dallaCorte di appello, ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti, che esclude l’uso delcoltello e la pronuncia di frasi minacciose, circostanze, invece, ritenute adeguatamenteprovate dai Giudici di merito con precisi riferimenti alle emergenze probatorie analiticamenteindicate (cfr. pag. 7)Una volta accertato che XXXXXXXXXXXXX, con più minacce anche con l’uso di uncoltello, si è opposto, variamente ostacolandola, all’attività degli agenti intervenuti nella suaabitazione per lo svolgimento di un’attività di ufficio, volta a impedirgli il compimento dei gestiautolesionistici nell’ambito del più generale dovere di protezione della vita umana, èineccepibile sul piano giuridico la decisione di ritenere sussistente il reato di resistenzaaggravato dall’uso dell’arma.Come già questa Corte ha condivisibilmente affermato, per integrare la minaccia ad unpubblico ufficiale, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invecesufficiente l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta,purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 95del 10/11/1997, dep. 1998, Colonna, Rv. 211122) e tale minaccia può essere anchecostituita da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata adimpedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale (exmultis, Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268719; per una fattispecieanaloga in cui l'imputato aveva minacciato di darsi fuoco, Sez. 6, n. 10878 del 18/11/2009,dep. 2010, M., Rv. 246675).La fattispecie criminosa prevista dall’art. 337 cod. pen. è integrata infatti anche dacontegni o propositi autolesivi del soggetto agente, che - per l'intrinseca ingiustizia del malecosì minacciato - si riveli suscettibile di intralciare l'esercizio della pubblica funzione, cui queipropositi autolesivi sono in modo specifico e strumentale diretti.Né, infine, può essere accolta la censura sulla ricorrenza nel caso in esamedell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non postula una condotta meramenteillegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamentepersecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali,fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo eprevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. Tale causa di giustificazioneè configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quandoil soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sulfatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamentepersecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto (ex multis,Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281955 – 01).Nel caso in esame l’imputato si è limitato a predicare l’illegittimità dell’attività deipubblici ufficiali, peraltro in concreto non esistente, senza nemmeno allegare dati concretisulla formazione del suo ragionevole convincimento in ordine al suo carattere arbitrario.4. Il quarto motivo relativo al reato di danneggiamento di cui al capo c), è aspecifico.Il ricorrente anziché confrontarsi con il reale contenuto della motivazione che haritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1 cod. pen., noninteressata all’intervenuta depenalizzazione e procedibile di ufficio, in ragione dell’oggettopreso di mira dalla condotta illecita, un bene destinato ad uso pubblico, quale è senz’altro laporta d ingresso dei locali del SER.D., ha sviluppato censure in tema di violenza allapersona o di minacce e di entità del danno cagionato ed ha censurato la valutazione di unaprova dichiarativa, sollecitandone una inammissibile lettura alternativa.Correttamente la condotta è stata qualificata ai sensi dell’art. 635 cod. pen. anziché aisensi dell’art. 639 cod. pen.Il reato di danneggiamento si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento inquanto la condotta punita dal primo produce una modificazione della cosa altrui che nediminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dandocosì luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità dellacosa stessa, mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale dellares aliena, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunquefacilmente reintegrabile (Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220-01; confronta,negli stessi termini: Sez. 3, n. 15460 del 24/10/2016, Ingegneri, Rv. 267823-01; Sez. 2, n.28793 del 16/06/2005, Cazzullo, Rv. 232006-01).In sintonia con tali principi, la Corte d'appello, con valutazione immune da vizi e pernulla illogica, ha accertato, sulla base della “documentazione in atti”, la parziale rottura dellaporta di ingresso, quindi un danno riparabile solo con la sostituzione del vetro colpito.La difesa pretende sul punto un nuovo giudizio di fatto riservato ai giudici di merito, iquali, peraltro, lo hanno espresso sulla base dei danni da loro direttamente visionati.Non illogico è anche il giudizio sull’offensività della condotta illecita in base al quale èstata esclusa la particolare tenuità del fatto incentrato sul carattere non occasionale dellaviolazione, preceduta e seguita dalle altre violazioni contestate sempre nel presenteprocedimento, espressive, nel loro complesso, di una tendenza o inclinazione al crimine,oltre che sulle modalità esecutive.5. Il quinto e il sesto motivo, relativi rispettivamente al trattamento sanzionatorio e allecircostanze attenuanti generiche, sollecitano un nuovo esercizio del potere discrezionaleriservato al giudice del merito, che ha dato ampiamente conto della dosimetria della pena edelle ragioni del rigetto della richiesta di concessione del beneficio, valorizzando alcuniparametri, tra quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. (elevata capacità a delinquere, intensitàdel dolo, modalità allarmante dei fatti, reiterazione delle condotte illecite) a discapito di quelliindicati dalla difesa, giustificatamente considerati recessivi (i disturbi psichiatrici) o,comunque, inidonei ad assumere rilevanza ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.Non risulta violato il divieto di reformatio in peius posto che il giudice dell'impugnazionenon solo ha irrogato una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado(anni 1 mesi 7 di reclusione, in luogo di anni 1 e mesi 8) ma ha diminuito la pena per laviolazione più grave di cui al capo b), passata da anni 1 e mesi 6 ad anni 1 mesi 3 direclusone, ed ha applicato per il reato di cui al capo a), a seguito dell’intervenutaassoluzione per uno degli episodi già unificati dalla continuazione interna, un aumento dipena inferiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata (mesi 7 direclusione in luogo di mesi 8), lasciando, infine, immutato l‘aumento ex art. 81, secondocomma, cod. pen. correlato al reato sub c).6. Il settimo motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena, è generico edaspecifico non confrontandosi il ricorrente con la reale motivazione della sentenzaimpugnata, che, oltre a formulare una prognosi negativa sulla capacità a delinquere,strettamente ancorata alle precedenti condanne irrevocabili e alla reiterazione delle condotteillecite accertata nel presente procedimento, ha denegato il beneficio ritenendocorrettamente esistente la condizione ostativa rappresentata dall’averne l’imputato giàusufruito due volte in separati procedimenti.7. L’ottavo motivo, relativo alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, èmanifestamente infondato.La Corte di appello ha correttamente applicato il condivisibile principio affermato daquesta Corte in forza del quale il giudice può respingere la richiesta di applicazione di penesostitutive di pene detentive brevi, anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penalidell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale econcreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva edell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961del 09/10/2025, Held, Rv.288658 - 01;Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01).Rispetto al giudizio negativo espresso sul punto dalla sentenza impugnata, il ricorrentenulla di concreto ha opposto, limitandosi a citare massime giurisprudenziali di segnocontrario e a rimarcare la positiva condotta processuale, ritenuta recessiva rispettoall’accertata inclinazione a delinquere.8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 16498/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris