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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 04429/2026

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22411/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in R.G. n. 1323/2020 depositato il 2/7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo sul reclamo exart. 26 l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento del giudice delegato dichiarativo della decadenza dall’aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore all’esito della vendita senza incanto di un compendio immobiliare - ha rigettato l’impugnazione così presentata, confermando, dunque, la predetta decadenza e il provvedimento di incameramento della cauzione già versata dall’aggiudicatario.

Dopo l’aggiudicazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , avendo riscontra t o nel bene oggetto della vendita coattiva un aliud pro alio, aveva presentato istanza di sospensione della vendita con la richiesta di restituzione della cauzione.

Il tribunale, dopo aver ritenuto non dimostrata da parte della compagine reclamante la sussistenza del denunciato aliud pro alio in ragione del deposito di una consulenza tecnica di parte, posto che la stessa costituiva non un mezzo di prova ma una mera allegazione difensiva, ha respinto, altresì, la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, aggiungendo che nel caso di specie, anche a voler ritenere condivisibili le conclusioni del tecnico di parte, si sarebbe trattato di un mero vizio redibitorio, che, ai sensi dell’art. 2922 cod. civ., rientrava fra i casi di esclusione della garanzia per vizi previsti in materia di vendita forzata.

2. Il decreto di rigetto, pubblicato il 2 luglio 2020, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta, ha resistito con controricorso all’impugnazione incidentale del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. .

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ., 61, 68, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per motivazione apparente su un punto decisivo della controversia, in quanto il Tribunale ha suffragato … con una motivazione soltanto apparente (e perciò sostanzialmente omessa) la propria scelta di non procedere alla nomina di un C.T.U., il ricorso alle cui competenze specialistiche, viceversa, avrebbe certamente rappresentato l’unico strumento per “far luce” sulla denunciata situazione di discrasia esistente tra quanto rappresentato (recte: ipotizzato) dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA] nella relazione stilata per il resistente fallimento (vasche a tenuta sulla scorta di quanto appreso dai conduttori delle attività e non fondato su alcun riscontro tecnico scientifico …) e quanto invece specificatamente rilevato dal CTP dell’odierna parte ricorrente (pozzo assorbente), conseguentemente dirimendo la questione decisiva per antonomasia ai fini della risoluzione della presente controversia, a sua volta attinente alla ricorrenza, o meno, nel caso in esame, di una ipotesi di consegna (recte: aggiudicazione) di un aliud pro alio.

Tenuto conto, tra l’altro – stante la natura eminentemente tecnica della testè riferita questione – dell’impossibilità per l’odierna parte ricorrente di provare altrimenti i fatti costitutivi sottesi alla sua domanda» (pag. 7 del ricorso). 3.2 Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e ss., 2922 e 1429 cod. civ., 3 e 24 Cost., perché il tribunale ha erroneamente sussunto nello “schema giuridico” del cd. vizio redibitorio quella che, invece, era un’ipotesi di aggiudicazione di aliud pro alio (tanto da inserire nel nuovo avviso di vendita del medesimo lotto uno specifico avvertimento con cui, rispetto all'impianto fognario, dava sostanzialmente atto dell'esistenza di una discrasia rispetto a quanto riportato nell'elaborato stilato dal perito, facendo espressamente presente al futuro aggiudicatario che sarebbe stato obbligato ad accollarsi qualsivoglia onere necessario alla possibile regolarizzazione dell'impianto).

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue inammissibili. 4.1 Il decreto impugnato è sorretto da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.

Il tribunale, infatti, innanzitutto ha ritenuto che non fosse stata data la prova dell’effettiva sussistenza della discrepanza lamentata, aggiungendo non vi era necessità di espletare alcuna C.T.U. in ragione degli esiti, “esaustivi ed esaurienti”, già conseguiti con l’accertamento compiuto dal perito nominato dal giudice delegato, al cui interno era stato affrontato lo specifico tema del sistema di recapito delle acque reflue; ha poi aggiunto che, pur volendo condividere le risultanze dell’elaborato del tecnico di parte, la discrepanza lamentata (giacché le fogne – a suo dire - non afferivano a vasche a tenuta, ma a un pozzo assorbente) costituivaun vizio redibitorio e non un aliud pro alio(che è vizio assoluto, non suscettibile di eliminazione o regolarizzazione, che rend e in idonea la cosa venduta ad assolvere la funzione naturale in modo definitivo e permanente). 4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (riportata dallo stesso ricorrente alle pagg. 10 e 11 del ricorso) il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Cass. 72/2011; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 17399/2015, Cass. 20814/2004).

Nel caso di specie il tribunale non si è limitato a rilevare che le contestazioni dell’aggiudicataria non erano supportate da alcun elemento di prova, data la natura di mera allegazione difensiva della consulenza tecnica di parte, ma ha rigettato la richiesta di espletare una consulenza tecnica d’ufficio in ragione della presenza in atti di un accertamento tecnico, svolto dal perito nominato dal giudice delegato, che già aveva affrontato lo specifico tema delle modalità di recapito delle acque reflue.

La motivazione rappresenta con chiarezza l’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione e rende espressamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a non espletare una nuova indagine tecnica d’ufficio, in presenza di elementi istruttori frutto dell’attività di un perito nominato d’ufficio che avevano già indagato il profilo di doglianza addotto dall’aggiudicatario.

A fronte di una simile motivazione, pienamente esplicativa delle ragioni che hanno indotto iltribunale a rigettare l’istanza istruttoria del reclamante, non si può che constatare come la valutazione dell'opportunità di disporre una nuova consulenza tecnica rientrasse, allora, nei poteri discrezionali del giudice di merito ed esuli, ora, dal controllo di legittimità.

Il primo motivo risulta, dunque, inammissibile. 4.3 Ne discende l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

Invero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

5. Il ricorso incidentale presentato dal fallimento deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L'interesse ad agire, infatti, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo momento - e alla domanda originariamente formulata -che l'interesse deve essere valutato (cfr. Cass. 9201/2021).

Nella specie la carenza di interesse del ricorrenteincidentale a coltivare il ricorso è evidente ed attuale, stante l’inammissibilità dell’impugnazione presentata dal ricorrente principale.

Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo, da parte del ricorrente incidentale. al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez.

U., 28383/2020, Cass. 3542/2017).

6. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ..

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali fra le parti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22411/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in R.G. n. 1323/2020 depositato il 2/7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo sul reclamo exart. 26 l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento del giudice delegato dichiarativo della decadenza dall’aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore all’esito della vendita senza incanto di un compendio immobiliare - ha rigettato l’impugnazione così presentata, confermando, dunque, la predetta decadenza e il provvedimento di incameramento della cauzione già versata dall’aggiudicatario. Dopo l’aggiudicazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , avendo riscontra t o nel bene oggetto della vendita coattiva un aliud pro alio, aveva presentato istanza di sospensione della vendita con la richiesta di restituzione della cauzione. Il tribunale, dopo aver ritenuto non dimostrata da parte della compagine reclamante la sussistenza del denunciato aliud pro alio in ragione del deposito di una consulenza tecnica di parte, posto che la stessa costituiva non un mezzo di prova ma una mera allegazione difensiva, ha respinto, altresì, la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, aggiungendo che nel caso di specie, anche a voler ritenere condivisibili le conclusioni del tecnico di parte, si sarebbe trattato di un mero vizio redibitorio, che, ai sensi dell’art. 2922 cod. civ., rientrava fra i casi di esclusione della garanzia per vizi previsti in materia di vendita forzata. 2. Il decreto di rigetto, pubblicato il 2 luglio 2020, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta, ha resistito con controricorso all’impugnazione incidentale del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. . Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ., 61, 68, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per motivazione apparente su un punto decisivo della controversia, in quanto il Tribunale ha suffragato … con una motivazione soltanto apparente (e perciò sostanzialmente omessa) la propria scelta di non procedere alla nomina di un C.T.U., il ricorso alle cui competenze specialistiche, viceversa, avrebbe certamente rappresentato l’unico strumento per “far luce” sulla denunciata situazione di discrasia esistente tra quanto rappresentato (recte: ipotizzato) dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA] nella relazione stilata per il resistente fallimento (vasche a tenuta sulla scorta di quanto appreso dai conduttori delle attività e non fondato su alcun riscontro tecnico scientifico …) e quanto invece specificatamente rilevato dal CTP dell’odierna parte ricorrente (pozzo assorbente), conseguentemente dirimendo la questione decisiva per antonomasia ai fini della risoluzione della presente controversia, a sua volta attinente alla ricorrenza, o meno, nel caso in esame, di una ipotesi di consegna (recte: aggiudicazione) di un aliud pro alio. Tenuto conto, tra l’altro – stante la natura eminentemente tecnica della testè riferita questione – dell’impossibilità per l’odierna parte ricorrente di provare altrimenti i fatti costitutivi sottesi alla sua domanda» (pag. 7 del ricorso). 3.2 Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e ss., 2922 e 1429 cod. civ., 3 e 24 Cost., perché il tribunale ha erroneamente sussunto nello “schema giuridico” del cd. vizio redibitorio quella che, invece, era un’ipotesi di aggiudicazione di aliud pro alio (tanto da inserire nel nuovo avviso di vendita del medesimo lotto uno specifico avvertimento con cui, rispetto all'impianto fognario, dava sostanzialmente atto dell'esistenza di una discrasia rispetto a quanto riportato nell'elaborato stilato dal perito, facendo espressamente presente al futuro aggiudicatario che sarebbe stato obbligato ad accollarsi qualsivoglia onere necessario alla possibile regolarizzazione dell'impianto). 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue inammissibili. 4.1 Il decreto impugnato è sorretto da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. Il tribunale, infatti, innanzitutto ha ritenuto che non fosse stata data la prova dell’effettiva sussistenza della discrepanza lamentata, aggiungendo non vi era necessità di espletare alcuna C.T.U. in ragione degli esiti, “esaustivi ed esaurienti”, già conseguiti con l’accertamento compiuto dal perito nominato dal giudice delegato, al cui interno era stato affrontato lo specifico tema del sistema di recapito delle acque reflue; ha poi aggiunto che, pur volendo condividere le risultanze dell’elaborato del tecnico di parte, la discrepanza lamentata (giacché le fogne – a suo dire - non afferivano a vasche a tenuta, ma a un pozzo assorbente) costituivaun vizio redibitorio e non un aliud pro alio(che è vizio assoluto, non suscettibile di eliminazione o regolarizzazione, che rend e in idonea la cosa venduta ad assolvere la funzione naturale in modo definitivo e permanente). 4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (riportata dallo stesso ricorrente alle pagg. 10 e 11 del ricorso) il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Cass. 72/2011; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 17399/2015, Cass. 20814/2004). Nel caso di specie il tribunale non si è limitato a rilevare che le contestazioni dell’aggiudicataria non erano supportate da alcun elemento di prova, data la natura di mera allegazione difensiva della consulenza tecnica di parte, ma ha rigettato la richiesta di espletare una consulenza tecnica d’ufficio in ragione della presenza in atti di un accertamento tecnico, svolto dal perito nominato dal giudice delegato, che già aveva affrontato lo specifico tema delle modalità di recapito delle acque reflue. La motivazione rappresenta con chiarezza l’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione e rende espressamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a non espletare una nuova indagine tecnica d’ufficio, in presenza di elementi istruttori frutto dell’attività di un perito nominato d’ufficio che avevano già indagato il profilo di doglianza addotto dall’aggiudicatario. A fronte di una simile motivazione, pienamente esplicativa delle ragioni che hanno indotto iltribunale a rigettare l’istanza istruttoria del reclamante, non si può che constatare come la valutazione dell'opportunità di disporre una nuova consulenza tecnica rientrasse, allora, nei poteri discrezionali del giudice di merito ed esuli, ora, dal controllo di legittimità. Il primo motivo risulta, dunque, inammissibile. 4.3 Ne discende l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Invero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012). 5. Il ricorso incidentale presentato dal fallimento deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'interesse ad agire, infatti, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo momento - e alla domanda originariamente formulata -che l'interesse deve essere valutato (cfr. Cass. 9201/2021). Nella specie la carenza di interesse del ricorrenteincidentale a coltivare il ricorso è evidente ed attuale, stante l’inammissibilità dell’impugnazione presentata dal ricorrente principale. Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo, da parte del ricorrente incidentale. al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. U., 28383/2020, Cass. 3542/2017). 6. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali fra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore
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