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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21214/2026

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ppresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, con domiciliodigitale ex lege;- ricorrente -controCOMUNE di CAMPOFRANCO, in persona del Sindaco in carica,rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, condomicilio digitale ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 6676/2024CC 29.04.2026 Numero sezionale 1570/2026Ric. n. 6676/2024 Numero di raccolta generale 21214/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosinonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eCarlo Scofone, come da procura speciale in calce al controricorso,elettivamente domicilaita in ROMA, via E. Gianturco nn. 6/10 e condomicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n.307/2023, pubblicata il 6 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. la società [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] eRiassicurazioni s.p.a. propose opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 542/2010 emesso dal Tribunale di Caltanissetta infavore del Comune di Campofranco, con cui le era stato ingiunto ilpagamento della somma di euro 30.778,96, oltre interessi dal dì deldovuto sino al soddisfo, ed oltre ancora le spese del monitorio, inforza della polizza fideiussoria n. 13.H86.000002660 del 3/11/2005emessa dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] ingiunta in favore del medesimoComune, a garanzia delle somme dovute dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l. per gli oneri di urbanizzazione in relazionealla Concessione edilizia n. 08/2005 rilasciatale dal Comune diCampofranco;l’opponente eccepiva: 1) l’estinzione della garanzia ai sensidell’art.1957 c.c.; 2) l’arbitrarietà della escussione di essa garanteper l’inesistenza dell’inadempimento concernente l’obbligazioneprincipale garantita; 3) l’inesigibilità della garanzia in quanto estintaper decadenza del beneficiario ex art. 1957 c.c. ed in quantol’obbligazione principale riguardante gli oneri di urbanizzazione eraNumero registro generale 6676/2024CC 29.04.2026 Numero sezionale 1570/2026Ric. n. 6676/2024 Numero di raccolta generale 21214/2026Pres L.A.

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I. Ambrosistata contestata; 4) la comunanza di causa con [OSCURATO:PERSONA] in ogni caso il suo diritto di surroga e regresso nei confronti dellastessa per le somme che fosse stata costretta a versare al Comune;si costituì in giudizio il Comune di Campofranco chiedendo ilrigetto dell’opposizione, contestando le eccezioni sollevatedall’opponente, non opponendosi alla richiesta di chiamata ingiudizio del terzo e chiedendo la provvisoria esecuzione ex art. 648c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;il tribunale autorizzò la [OSCURATO:PERSONA] opponente a chiamare incausa la società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. e non concessela sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 314/2016,rigettò l’opposizione, confermando il decreto opposto; condannò laConsulting Auditing soc. coop. a.r.l. a tenere indenne laCompagnia Italiana di [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazionis.p.a. di quanto da essa “sono state o saranno corrisposte” alComune di Campofranco in virtù della polizza fideiussoria n.13.H86.000002660, subordinatamente al comprovato pagamento;condannò l’opponente al pagamento delle spese processuali in favoredel Comune di Campofranco e la terza chiamata al pagamento dellespese processuali in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., così come liquidate indispositivo;2. la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto appelloavverso la decisone di prime cure; ha resistito con controricorso ilComune di Campofranco;nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello diCaltanissetta, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato ilgravame, confermando la sentenza di prime cure, con condannadell’appellante alla refusione in favore del Comune di Campofrancodelle spese di questo grado, come liquidate in dispositivo, eNumero registro generale 6676/2024CC 29.04.2026 Numero sezionale 1570/2026Ric. n. 6676/2024 Numero di raccolta generale 21214/2026Pres L.A.

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I. Ambrosidichiarando che nulla è dovuto per le spese nei confronti della societàcontumace;3. avverso la sentenza della corte d’appello la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso per cassazione sulla base didue motivi d'impugnazione; hanno resistito con separaticontroricorsi il Comune di Campofranco e la [OSCURATO:PERSONA] Italiana diPrevidenza [OSCURATO:SOCIETA].;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;il controricorrente Comune ha depositato memoria.Considerato che1. con il primo motivo, rubricato “nullita’ della sentenzaimpugnata per errore di fatto con riferimento all’art.360 n.4 c.p.c. –violazione degli art.li 24, 102 e 111 della cost.”, la società ricorrenteribadisce l’eccezione di nullità e inesistenza della notifica dellachiamata di terzo, già svolta nel giudizio di merito, da cuidiscenderebbe la nullità della sentenza; sul punto, reitera ladoglianza secondo cui non avendo rintracciato nel fascicolo di primogrado del presente giudizio traccia delle notificazione in oggetto,sebbene ne fosse stato attestato il deposito da parte del cancellierecome avvenuto “in data 21/09/2011”, vi sarebbe un difetto di provadell’avvenuta regolare notifica dell’atto di chiamata in causa delterzo; a parere della ricorrente, neppure quanto motivatoespressamente sul punto dalla Corte d’appello non coglierebbe “nelsegno” e imporrebbe all’odierna ricorrente di fare “un atto di fede”in ordine alla dichiarazione del giudice di prime cure, “senza potermaterialmente verificare né le modalità di notifica né il soggetto cuiè stato notificato né infine se sono rispettati i termini della notificaed ogni altro aspetto formale della stessa” (pag. 7 in ricorso); ilpunto in contestazione non sarebbe, dunque, la circostanza che l’attosia stato notificato e prodotto in giudizio, bensì quella della suacorrettezza e regolarità per la quale non sarebbe necessaria laCC 29.04.2026 Numero registro generale 6676/2024Ric. n. 6676/2024 Numero sezionale 1570/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 21214/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026querela di falso, oltre al fatto che, non essendo stata rinvenuta nelfascicolo la relata, non sarebbe stato possibile formulare la querela;1.1. il motivo non è fondato;1.1.1. questa Corte ha già affermato che la prova dellanotificazione è data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneoa fornire la certificazione dell'avvenuta notifica, della data di questae della persona cui la copia è stata consegnata; a tal fine, non èsufficiente che il primo giudice abbia attestato nel verbale di udienzal'avvenuta produzione e verifica della relata, perché il verbale diudienza fa piena prova (art. 2700 cod. civ.) dei fatti (la produzionee la verifica) che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, manon della validità del documento, trattandosi di un mero giudizio checome ogni altra valutazione del primo giudice, deve poter esserevagliato dal giudice d'appello (Cass. Sez.

L, 26/07/2004 n. 14030);si è, altresì, chiarito che la prova dell'avvenuta notificazionepuò essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della"relata" dell'ufficiale giudiziario prevista dall'art. 148 cod. proc. civ.,rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcunelemento indiziario.

La mancanza della relata di notifica (nellaspecie, dell'atto di citazione) si risolve infatti nell'inesistenza dellaprova dello stesso rapporto processuale (costituente il presuppostoperché possa formarsi tra le parti il giudicato), deducibile in ognistato e grado del giudizio e determinante una situazione cui l'art.327, secondo comma, cod. proc. civ. - che attiene all'ipotesi dellanullità della citazione o alla notifica di essa - va applicato peranalogia, integrando la detta situazione "ex se", in linea generale, laprova della non conoscenza del processo da parte del convenuto(nella specie, della società odierna ricorrente, chiamata in causa nelgiudizio di merito) (Sez. 1, Sentenza n. 11853 del 25/06/2004);nello stesso solco, si è ritenuto che la mancanza della provadell’avvenuta notifica da fornirsi mediante produzione della relativarelata, determinando l'inesistenza della notifica, implica la nullitàCC 29.04.2026 Numero registro generale 6676/2024Ric. n. 6676/2024 Numero sezionale 1570/2026Pres L.A.

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I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026radicale del procedimento - il giudice d'appello, qualora rilevi non lanullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, bensìl'inesistenza della medesima, non può rimettere la causa al primogiudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - norma che contemplaipotesi tassative - bensì deve limitarsi a dichiarare la nullità delgiudizio di primo grado e della relativa sentenza (Sez. 3, Sentenza n.19358 del 18/09/2007; v. inoltre, Sez. 3, Sentenza n. 12156 del14/06/2016);1.1.2. nello specifico, la corte di merito si è posta in linea coni ricordati principi;in particolare, ha adeguatamente spiegato che, per un verso,fosse corretto l’operato del primo giudice che «contrariamente aquanto sostenuto dall’appellante, ha dichiarato la sua contumaciaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo verificato la regolarità dellanotifica nei suoi confronti dell’atto di citazione del terzo, agli atti delgiudizio, essendo stato lo stesso depositato ai sensi dell’art. 269c.p.c. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] Italiana diPrevidenza [OSCURATO:SOCIETA]., che vi avevaprovveduto. (cfr. verbale d’udienza del 25/01/2012 e nota dideposito dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di chiamata in causa notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con attestazione di avvenutodeposito del Cancelliere)» (pag. 9 della sentenza impugnata);per altro verso, non fosse rilevante il fatto che, nella specie,l’atto di chamata di terzo non fosse stato rinvenuto dall’appellantetra gli atti di causa, asserendo di non potersi «in alcun modo dubitareche lo stesso fosse nella disponibilità del giudice di primo grado almomento della dichiarazione di contumacia dell’appellante, perl’appunto dichiarata una volta verificata la regolarità della notifica,così come risultante dal citato verbale d’udienza del 25.01.2012, lecui risultanze, essendo dotate di fede privilegiata, non possono dicerto contestarsi attraverso l’impugnativa della sentenza, maCC 29.04.2026 Numero registro generale 6676/2024Ric. n. 6676/2024 Numero sezionale 1570/2026Pres L.A.

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I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026soltanto attraverso il giudizio di falso (Cassazione civile, Sez.

I,sentenza n. 13763 del 20 settembre 2002), che non risulta chel’appellante abbia proposto» (pag. 9 della sentenza impugnata);al riguardo, è necessario ribadire che il verbale fa piena provadi quanto attestato, sicché è indispensabile la querela di falso persostenere la non veridicità dei fatti in esso attestati, siano stati essiricordati o meno, come realtà storica, nella motivazione dellasentenza;semmai, la odierna ricorrente avrebbe dovuto far valere unerrore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, errore di naturapercettiva sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizionedel giudice, consistito in una svista materiale, dimostrandone ilcarattere decisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisionesarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass.Sez. 1, 11/4/2001 n. 5369; in senso confome, Cass. Sez.

L,11/4/2025 n. 9471);2. con il secondo motivo, rubricato della “violazionedell’art.2697 c.c. con riferimento agli art.li 24 e 111 della Cost. edell’art.354 c.p.c. con riguardo all’art.360 n.3 c.p.c., la ricorrente siduole che la corte d’appello abbia violato i criteri di riparto dell’oneredella prova con riferimento all’art.24 della Cost. e dell’art. 111 Cost.;lamenta che, essendo in contestazione la regolarità della notifica neipropri confronti rimasta contumace in prime cure, il giudice d’appellonon avrebbe potuto, come accade ove non sia rispettato il terminedilatorio a comparire, dichiarare la nullità della sentenza e deciderela causa nel merito, ma avrebbe dovuto dichiarare la nullità dellasentenza e rimettere il fascicolo al giudice di primo grado ai sensidell’art.354 c.p.c.; richiama in tal senso, a contrario Cass., Sez.

I, n.22914/2010), essendo mancato del tutto un valido processo, alquale la società odierna ricorrente, senza sua colpa, non ha potutopartecipare;2.1. il motivo è inammissibile;CC 29.04.2026 Numero registro generale 6676/2024Ric. n. 6676/2024 Numero sezionale 1570/2026Pres L.A.

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I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026come condivisibilmente osservato dal Comunecontroricorrente, ancorché abbia denunziato formalmente laviolazione di legge ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c., nellasostanza la ricorrente in realtà lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo ai sensi del n. 5 dello stesso articolo, prospettando doglianzecritiche sull’iter logico argomentativo adottato dalla Corte di appelloalla luce di una supposta errata valutazione del corredo istruttorio(cfr. pag. 25 controricorso del Comune);in effetti, la ricorrente con il motivo in esame tenta,indirettamente di sfuggire alla regola sancita dall’art. 348-ter,comma 5, c.p.c. che non consente in ipotesi, come quella di specie,della c.d. doppia conforme, la proponibilità di una censura siffatta;3.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente Comune diCampofranco; in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro 4.000,00per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13, se dovuto.Numero registro generale 6676/2024CC 29.04.2026 Numero sezionale 1570/2026Ric. n. 6676/2024 Numero di raccolta generale 21214/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. AmbrosiCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 29 aprile 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, con domiciliodigitale ex lege;- ricorrente -controCOMUNE di CAMPOFRANCO, in persona del Sindaco in carica,rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, condomicilio digitale ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 6676/2024CC 29.04.2026 Numero sezionale 1570/2026Ric. n. 6676/2024 Numero di raccolta generale 21214/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosinonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eCarlo Scofone, come da procura speciale in calce al controricorso,elettivamente domicilaita in ROMA, via E. Gianturco nn. 6/10 e condomicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n.307/2023, pubblicata il 6 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. la società [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] eRiassicurazioni s.p.a. propose opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 542/2010 emesso dal Tribunale di Caltanissetta infavore del Comune di Campofranco, con cui le era stato ingiunto ilpagamento della somma di euro 30.778,96, oltre interessi dal dì deldovuto sino al soddisfo, ed oltre ancora le spese del monitorio, inforza della polizza fideiussoria n. 13.H86.000002660 del 3/11/2005emessa dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] ingiunta in favore del medesimoComune, a garanzia delle somme dovute dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l. per gli oneri di urbanizzazione in relazionealla Concessione edilizia n. 08/2005 rilasciatale dal Comune diCampofranco;l’opponente eccepiva: 1) l’estinzione della garanzia ai sensidell’art.1957 c.c.; 2) l’arbitrarietà della escussione di essa garanteper l’inesistenza dell’inadempimento concernente l’obbligazioneprincipale garantita; 3) l’inesigibilità della garanzia in quanto estintaper decadenza del beneficiario ex art. 1957 c.c. ed in quantol’obbligazione principale riguardante gli oneri di urbanizzazione eraNumero registro generale 6676/2024CC 29.04.2026 Numero sezionale 1570/2026Ric. n. 6676/2024 Numero di raccolta generale 21214/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosistata contestata; 4) la comunanza di causa con [OSCURATO:PERSONA] in ogni caso il suo diritto di surroga e regresso nei confronti dellastessa per le somme che fosse stata costretta a versare al Comune;si costituì in giudizio il Comune di Campofranco chiedendo ilrigetto dell’opposizione, contestando le eccezioni sollevatedall’opponente, non opponendosi alla richiesta di chiamata ingiudizio del terzo e chiedendo la provvisoria esecuzione ex art. 648c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;il tribunale autorizzò la [OSCURATO:PERSONA] opponente a chiamare incausa la società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. e non concessela sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 314/2016,rigettò l’opposizione, confermando il decreto opposto; condannò laConsulting Auditing soc. coop. a.r.l. a tenere indenne laCompagnia Italiana di [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazionis.p.a. di quanto da essa “sono state o saranno corrisposte” alComune di Campofranco in virtù della polizza fideiussoria n.13.H86.000002660, subordinatamente al comprovato pagamento;condannò l’opponente al pagamento delle spese processuali in favoredel Comune di Campofranco e la terza chiamata al pagamento dellespese processuali in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., così come liquidate indispositivo;2. la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto appelloavverso la decisone di prime cure; ha resistito con controricorso ilComune di Campofranco;nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello diCaltanissetta, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato ilgravame, confermando la sentenza di prime cure, con condannadell’appellante alla refusione in favore del Comune di Campofrancodelle spese di questo grado, come liquidate in dispositivo, eNumero registro generale 6676/2024CC 29.04.2026 Numero sezionale 1570/2026Ric. n. 6676/2024 Numero di raccolta generale 21214/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosidichiarando che nulla è dovuto per le spese nei confronti della societàcontumace;3. avverso la sentenza della corte d’appello la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso per cassazione sulla base didue motivi d'impugnazione; hanno resistito con separaticontroricorsi il Comune di Campofranco e la [OSCURATO:PERSONA] Italiana diPrevidenza [OSCURATO:SOCIETA].;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;il controricorrente Comune ha depositato memoria.Considerato che1. con il primo motivo, rubricato “nullita’ della sentenzaimpugnata per errore di fatto con riferimento all’art.360 n.4 c.p.c. –violazione degli art.li 24, 102 e 111 della cost.”, la società ricorrenteribadisce l’eccezione di nullità e inesistenza della notifica dellachiamata di terzo, già svolta nel giudizio di merito, da cuidiscenderebbe la nullità della sentenza; sul punto, reitera ladoglianza secondo cui non avendo rintracciato nel fascicolo di primogrado del presente giudizio traccia delle notificazione in oggetto,sebbene ne fosse stato attestato il deposito da parte del cancellierecome avvenuto “in data 21/09/2011”, vi sarebbe un difetto di provadell’avvenuta regolare notifica dell’atto di chiamata in causa delterzo; a parere della ricorrente, neppure quanto motivatoespressamente sul punto dalla Corte d’appello non coglierebbe “nelsegno” e imporrebbe all’odierna ricorrente di fare “un atto di fede”in ordine alla dichiarazione del giudice di prime cure, “senza potermaterialmente verificare né le modalità di notifica né il soggetto cuiè stato notificato né infine se sono rispettati i termini della notificaed ogni altro aspetto formale della stessa” (pag. 7 in ricorso); ilpunto in contestazione non sarebbe, dunque, la circostanza che l’attosia stato notificato e prodotto in giudizio, bensì quella della suacorrettezza e regolarità per la quale non sarebbe necessaria laCC 29.04.2026 Numero registro generale 6676/2024Ric. n. 6676/2024 Numero sezionale 1570/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 21214/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026querela di falso, oltre al fatto che, non essendo stata rinvenuta nelfascicolo la relata, non sarebbe stato possibile formulare la querela;1.1. il motivo non è fondato;1.1.1. questa Corte ha già affermato che la prova dellanotificazione è data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneoa fornire la certificazione dell'avvenuta notifica, della data di questae della persona cui la copia è stata consegnata; a tal fine, non èsufficiente che il primo giudice abbia attestato nel verbale di udienzal'avvenuta produzione e verifica della relata, perché il verbale diudienza fa piena prova (art. 2700 cod. civ.) dei fatti (la produzionee la verifica) che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, manon della validità del documento, trattandosi di un mero giudizio checome ogni altra valutazione del primo giudice, deve poter esserevagliato dal giudice d'appello (Cass. Sez. L, 26/07/2004 n. 14030);si è, altresì, chiarito che la prova dell'avvenuta notificazionepuò essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della"relata" dell'ufficiale giudiziario prevista dall'art. 148 cod. proc. civ.,rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcunelemento indiziario. La mancanza della relata di notifica (nellaspecie, dell'atto di citazione) si risolve infatti nell'inesistenza dellaprova dello stesso rapporto processuale (costituente il presuppostoperché possa formarsi tra le parti il giudicato), deducibile in ognistato e grado del giudizio e determinante una situazione cui l'art.327, secondo comma, cod. proc. civ. - che attiene all'ipotesi dellanullità della citazione o alla notifica di essa - va applicato peranalogia, integrando la detta situazione "ex se", in linea generale, laprova della non conoscenza del processo da parte del convenuto(nella specie, della società odierna ricorrente, chiamata in causa nelgiudizio di merito) (Sez. 1, Sentenza n. 11853 del 25/06/2004);nello stesso solco, si è ritenuto che la mancanza della provadell’avvenuta notifica da fornirsi mediante produzione della relativarelata, determinando l'inesistenza della notifica, implica la nullitàCC 29.04.2026 Numero registro generale 6676/2024Ric. n. 6676/2024 Numero sezionale 1570/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 21214/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026radicale del procedimento - il giudice d'appello, qualora rilevi non lanullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, bensìl'inesistenza della medesima, non può rimettere la causa al primogiudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - norma che contemplaipotesi tassative - bensì deve limitarsi a dichiarare la nullità delgiudizio di primo grado e della relativa sentenza (Sez. 3, Sentenza n.19358 del 18/09/2007; v. inoltre, Sez. 3, Sentenza n. 12156 del14/06/2016);1.1.2. nello specifico, la corte di merito si è posta in linea coni ricordati principi;in particolare, ha adeguatamente spiegato che, per un verso,fosse corretto l’operato del primo giudice che «contrariamente aquanto sostenuto dall’appellante, ha dichiarato la sua contumaciaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo verificato la regolarità dellanotifica nei suoi confronti dell’atto di citazione del terzo, agli atti delgiudizio, essendo stato lo stesso depositato ai sensi dell’art. 269c.p.c. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] Italiana diPrevidenza [OSCURATO:SOCIETA]., che vi avevaprovveduto. (cfr. verbale d’udienza del 25/01/2012 e nota dideposito dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di chiamata in causa notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con attestazione di avvenutodeposito del Cancelliere)» (pag. 9 della sentenza impugnata);per altro verso, non fosse rilevante il fatto che, nella specie,l’atto di chamata di terzo non fosse stato rinvenuto dall’appellantetra gli atti di causa, asserendo di non potersi «in alcun modo dubitareche lo stesso fosse nella disponibilità del giudice di primo grado almomento della dichiarazione di contumacia dell’appellante, perl’appunto dichiarata una volta verificata la regolarità della notifica,così come risultante dal citato verbale d’udienza del 25.01.2012, lecui risultanze, essendo dotate di fede privilegiata, non possono dicerto contestarsi attraverso l’impugnativa della sentenza, maCC 29.04.2026 Numero registro generale 6676/2024Ric. n. 6676/2024 Numero sezionale 1570/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 21214/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026soltanto attraverso il giudizio di falso (Cassazione civile, Sez. I,sentenza n. 13763 del 20 settembre 2002), che non risulta chel’appellante abbia proposto» (pag. 9 della sentenza impugnata);al riguardo, è necessario ribadire che il verbale fa piena provadi quanto attestato, sicché è indispensabile la querela di falso persostenere la non veridicità dei fatti in esso attestati, siano stati essiricordati o meno, come realtà storica, nella motivazione dellasentenza;semmai, la odierna ricorrente avrebbe dovuto far valere unerrore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, errore di naturapercettiva sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizionedel giudice, consistito in una svista materiale, dimostrandone ilcarattere decisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisionesarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass.Sez. 1, 11/4/2001 n. 5369; in senso confome, Cass. Sez. L,11/4/2025 n. 9471);2. con il secondo motivo, rubricato della “violazionedell’art.2697 c.c. con riferimento agli art.li 24 e 111 della Cost. edell’art.354 c.p.c. con riguardo all’art.360 n.3 c.p.c., la ricorrente siduole che la corte d’appello abbia violato i criteri di riparto dell’oneredella prova con riferimento all’art.24 della Cost. e dell’art. 111 Cost.;lamenta che, essendo in contestazione la regolarità della notifica neipropri confronti rimasta contumace in prime cure, il giudice d’appellonon avrebbe potuto, come accade ove non sia rispettato il terminedilatorio a comparire, dichiarare la nullità della sentenza e deciderela causa nel merito, ma avrebbe dovuto dichiarare la nullità dellasentenza e rimettere il fascicolo al giudice di primo grado ai sensidell’art.354 c.p.c.; richiama in tal senso, a contrario Cass., Sez. I, n.22914/2010), essendo mancato del tutto un valido processo, alquale la società odierna ricorrente, senza sua colpa, non ha potutopartecipare;2.1. il motivo è inammissibile;CC 29.04.2026 Numero registro generale 6676/2024Ric. n. 6676/2024 Numero sezionale 1570/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 21214/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026come condivisibilmente osservato dal Comunecontroricorrente, ancorché abbia denunziato formalmente laviolazione di legge ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c., nellasostanza la ricorrente in realtà lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo ai sensi del n. 5 dello stesso articolo, prospettando doglianzecritiche sull’iter logico argomentativo adottato dalla Corte di appelloalla luce di una supposta errata valutazione del corredo istruttorio(cfr. pag. 25 controricorso del Comune);in effetti, la ricorrente con il motivo in esame tenta,indirettamente di sfuggire alla regola sancita dall’art. 348-ter,comma 5, c.p.c. che non consente in ipotesi, come quella di specie,della c.d. doppia conforme, la proponibilità di una censura siffatta;3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente Comune diCampofranco; in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro 4.000,00per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13, se dovuto.Numero registro generale 6676/2024CC 29.04.2026 Numero sezionale 1570/2026Ric. n. 6676/2024 Numero di raccolta generale 21214/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. AmbrosiCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 29 aprile 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris