CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 11603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27984-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 610/2017 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 l’appello della Regione [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha confermato Data pubblicazione 11/04/2022 l’ordinanza ingiunzione N.7 /CRF del 10.2.2011, emessa dal Dirigente della P.F. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima azienda agricola, per l’illecita percezione di contributi comunitari attraverso esposizione di dati e notizie false. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di aver falsamente attestato di risiedere in un comune montano della Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, mentre dagli accertamenti svolti dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato era risultato che la sua residenza effettiva fosse nel Comune di Folignano. Il Tribunale, per quel che ancora rileva in questa sede di legittimità, accertò la legittimazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla potestà di irrogazione della sanzione e, nel merito, accertò che nella sede indicata dal Razzetti mancava la fornitura di acqua ed energia elettrica, non sussistevano strutture fisse per il ricovero degli animali, secondo le dichiarazioni rese dagli informatori, ed il codice dell’azienda non faceva riferimento al Comune nel quale doveva svolgersi l’attività per i quali erano previsti gli aiuti comunitari. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 81,99,100 e 155,116 c.p.c., L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 305 del 2002, D.L. n. 137 del 1999, del regolamento CE n. 1257 del 1999, del PSR 2000 del 2006, della L. n. 165 del 1999, del DG Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1341 del 2005, L. n. 898 del 1996, artt. 2 e 3 e L. n. 698 del 1986, artt. 2, 3 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 che la Regione [OSCURATO:PERSONA] avesse la legittimazione ad irrogare la Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 sanzione oggetto del presente giudizio, laddove, al contrario, nella Data pubblicazione 11/04/2022 materia in questione, l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3, spetta, come stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. c), della legge citata, al Ministro competente e non alle Regioni. Solo nel caso in cui siano stati istituiti organismi regionali pagatori e siano state ad essi trasferite le competenze in materia, il potere sanzionatorio dovrebbe essere esercitato dal Presidente della Regione; nel caso della Regione [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato istituito l'organismo pagatore al quale le competenze in materia siano state trasferite, per cui la competenza permarrebbe in capo allo Stato, che le esercita attraverso l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), e, per ciò che riguarda le sanzioni, al Ministero delle politiche agricole e forestali. L'AGEA, secondo il ricorrente, ha delegato alla Regione [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalle convenzioni in atti e dall'art. 1 del Manuale delle procedure e dei controlli AGEA, solo le attività di recupero dell'indebito e non le competenze sanzionatorie. Il motivo è infondato. Va in primo luogo richiamata la cornice legislativa in materia di competenza ad emettere sanzioni amministrative in materia di interventi cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA] di Orientamento e di Garanzia. La competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione per la violazione di cui della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 (indebita percezione mediante l'esposizione di dati o notizie false di premi a carico del [OSCURATO:PERSONA] agricolo), appartiene, in linea di principio, al Ministero delle risorse agricole, succeduto, ai sensi della L. n. 491 del 1993, art. 2, comma 2, in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle Regioni. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 Nel caso di specie, la corte d'appello, con statuizione rimasta del Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 tutto incensurata, ha accertato che l'Agenzia per le erogazioni in Data pubblicazione 11/04/2022 agricoltura (AGEA) che, a norma del D.Lgs. n. 165 del 1999, art. 3, agisce quale organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal FEAOG, in mancanza o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle Regioni, si era avvalsa delle Regioni per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti alla politica legislativa comune. L’Agea ha delegato alle Regioni le funzioni di autorizzazione, compresi i controlli amministrativi ed i controlli in loco, relativi alle misure del piano regionale, tra cui quelli che riguardano l'esposizione di dati o notizie false di cui alla L. n. 898 del 1986 ed alla L. n. 689 del 1981. Per quanto riguarda più specificamente la Regione [OSCURATO:PERSONA], alla stessa è stato delegato il compito di svolgere le attività di autorizzazione al pagamento degli aiuti e dei premi comunitari nonchè di controllo amministrativo e materiale. L’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.21 prevede, infatti, che la Regione svolge le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalle norme di leggi statali in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di interventi cofinanziati dal [OSCURATO:PERSONA] di Orientamento e Garanzia (FEOGA). Va data quindi continuità al principio affermato dalla Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4841, che ha ritenuto la competenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] ad applicare la sanzione in questione, avendo l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cd. AGEA, organismo pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 cd. FEAOG, delegato alla Regione i compiti di autorizzazione del Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 pagamento dei premi e di controllo amministrativo e materiale.Data pubblicazione 11/04/2022 Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 43,2697,2699 e 2700 c.c., nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 17, 21, 22, 22 bis e 23, L. n. 898 del 1986, artt. 2,3 e 4, artt. 115 e 116 c.p.c., del Reg. CE 1257 del 1999, del PSR 2000/2006, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto fondata l'ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa esclusivamente sulla base di quanto accertato dal [OSCURATO:PERSONA] con il rapporto redatto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 17, in data 13/10/2007, dal quale, a suo giudizio, in forza di accertamenti del corpo forestale facenti prova fino a querela di falso, non risulterebbe la residenza del Razzetti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto. Il motivo è infondato. La corte d'appello ha accertato che nella sede di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, indicata dal Razzetti ai fini della percezione dei contributi, era carente la fornitura di acqua ed energia elettrica, l’immobile non risultava occupato, gli informatori avevano dichiarato che l’abitazione era chiusa e priva di attrezzature e strutture necessarie per l’attività di allevamento ed il codice dell’azienda non faceva riferimento al Comune nel quale doveva svolgersi l’attività per i quali erano previsti gli aiuti comunitari. L’accertamento della violazione contestata è avvenuto sulla base dell’appezzamento delle risultanze istruttorie, che è affidata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità. Non rientra infatti nelle funzioni di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 dai giudici di merito (Cass. Sez. Unite 8054/2014; Cass. n. 3267 Data pubblicazione 11/04/2022 del 20085). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 27 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F