CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27131/2020 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] P IANELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, in persona del Sindaco pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi, ai sensi dell’art. 83, terzo comma ultimo periodo, cod. proc. civ., poste in calce al ricorso, nonché di delibera della Giunta comunale n. 95 del 13 ottobre 2020 e di determina di settore n. 74 del 14 ottobre 2020, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71L06 H501 Q), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1. - RICORRENTE – CONTRO A NTONIO D I P ENTIMA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46D02 G555 Q), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE) il 2 aprile 1946 ed ivi residente alla Via [OSCURATO:PERSONA] .7, CO .1. LETT . I ). D . LGS N .504/1992 [OSCURATO:PERSONA] n. 2, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66M04 I158 D), nonché, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 18 gennaio 2022, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74A04 A488 Y) del Foro di Pescara, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 44/7/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione distaccata di Pescara – depositata il 28 gennaio 2020, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione Distaccata di Pescara - rigettava l’appello proposto dal Comune di Pianella avverso la pronuncia n. 650/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Pescara, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n. 102 (protocollo n. 20260 del 9 dicembre 2016) emesso dal predetto Comune in ragione dell’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno di imposta 2014 su tre immobili di proprietà del contribuente, riconoscendo (il primo Giudice) l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul rilievo che il cespite era detenuto da un’associazione dilettantistica, riconosciuta dal Coni, e che era destinato ad attività sportiva; 1.1. in particolare, il Giudice dell’appello confermava la pronuncia di primo grado, «in quanto l’immobile è stato utilizzato da una società sportiva iscritta al CONI non avente scopo di lucro, e il proprietario non ne ricava alcun utile, avendo concesso l’immobile in comodato gratuito», così reputando che «risulta, quindi, rispettata la ratio della legge, che intende favorire l’esercizio di attività (anche) sportive, attraverso l’esenzione dall’IMU (vedi, per riferimenti, Cass. 18.12.2015, n. 25508)»; 2. avverso tale sentenza il Comune di Pianella proponeva ricorso per cassazione, notificandolo al [OSCURATO:PERSONA], tramite posta elettronica certificata, il 28 ottobre 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione e successivamente, in data 20 gennaio 2022, depositando memoria ex art. 380-bis .1., cod. proc. civ.; 3.[OSCURATO:PERSONA] notificava controricorso mediante posta elettronica certificata del 2 dicembre 2020, chiedendo il rigetto del ricorso e successivamente, in data 20 gennaio 2022, depositando memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1., cod. proc. civ.; 4.con ordinanza interlocutoria n. 10731/2022, depositata il 4 aprile 2022, la sesta sezione civile di questa Corte ha disposto la trasmissione del fascicolo alla sezione quinta, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] : 5. con l’unico il primo motivo di impugnazione il Comune ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, commi 1 e 6, D.Lgs 117/2017, art. 7, comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/1992, dell’art. 91-bis D.L. 1/2012 conv. in legge 27/2012 (come modificato dall’art. 9 D.L. 174/2012 conv. in legge 213/2012) e dall’art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011, nonché dell’art. 2697 c.c.», in quanto il Giudice d’appello non poteva riconoscere il diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU, considerando che: 1) non è il proprietario dell’immobile ad utilizzarlo direttamente ed a svolgere l’attività che astrattamente potrebbe beneficiare dell’esenzione; 2) non è sufficiente la sola circostanza documentale dell’iscrizione al CONI dell’ASD occupante, gravando su controparte l’onere di provare che la concreta modalità di espletamento dell’attività sportiva non implicasse attività commerciale e, quindi, con fine di lucro» (così a pagina n. 2 del ricorso nella «sintesi del ricorso»); 5.1.nello specifico, il Comune evidenziava che: - la pronuncia impugnata si poneva in contrasto con l’orientamento di questa Corte (Cass., Sez. V, 17 luglio 2015, n. 15025; Cass., Sez. VI-V, 21 marzo 2019, n. 8073), che nega l’esenzione nell’ipotesi di immobile offerto in comodato ad altro soggetto, tenuto conto che il beneficio presuppone l’utilizzazione diretta da parte del titolare del bene; - il proprietario del bene (Antonio di Pentima) non aveva dimostrato di aver titolo per godere dell’esenzione, né aveva sostenuto l’esistenza di collegamenti con l’associazione sportiva che deteneva l’immobile in modo da accreditare l’ordine di idee che quest’ultima costituiva un mezzo per attuare lo scopo dell’attività svolta dal proprietario e, tantomeno, aveva provato il titolo della detenzione da parte dell’associazione; - l’esenzione non opera nei casi di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente, ancorchè per finalità di pubblico interesse e senza fini di lucro, citando sul punto la pronuncia 14 marzo 2018, n. 6320 di questa Corte; - non era stata offerta prova che l’ente svolgesse l’attività senza fini commerciali, essendo stato, invece, dimostrato il contrario tramite la produzione in giudizio di un volantino pubblicitario della palestra gestita dall’associazione in cui si indicava un prezzo di saldo agli iscrivendi; - l’immobile apparteneva alla categoria D/6 e cioè di quei fabbricati destinati ad esercizi sportivi con fine di lucro; OSSERVA 6.Vanno subito archiviate, per la loro manifesta infondatezza, le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dalla difesa del controricorrente con la memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., dovendo osservarsi che il ricorso rispetta il requisito di autosufficienza e di specificità del motivo di impugnazione, avendo riportato l’oggetto del giudizio, la vicenda processuale attraverso la narrazione dei contenuti del giudizio di primo e di secondo grado (le difese delle parti e le decisioni assunte), avendo trascritto il nucleo essenziale dell’assai sintetico apparato argomentativo della pronuncia impugnata ed avendo poi individuato con puntualità le ragioni del dissenso rispetto alla decisione contestata e le dedotte violazioni di legge. Non pertinente risulta, poi, il riferimento alla cd. doppia conforme, avendo il Comune articolato il motivo di impugnazione in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 7.Il ricorso si rivela pure fondato e va accolto per le seguenti ragioni. 8.Risulta pacifico che il bene di proprietà del contribuente sia stato concesso nell’anno d’imposta che rileva (2014), a titolo di comodato gratuito, ad un’associazione sportiva dilettantistica, affiliata al CONI, e che quindi l’immobile non sia stato direttamente utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA]. La tesi del controricorrente è che anch’egli avrebbe diritto all’esenzione in ragione della natura gratuita del comodato e della natura del comodatario (associazione sportiva dilettantistica), che svolge attività ricreativa e sportiva con modalità non commerciali. Chiarissimo sul punto è il passaggio argomentativo espresso nella memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. secondo cui «può agevolmente ritenersi che il bene possa rientrare tra quelli esenti poiché stato offerto in comodato gratuito ad un ente che, senza alcun dubbio rientra tra quelli che, sulla base di univoche previsioni statutarie, hanno diritto all’esenzione» (così a pagina n. 7 della citata memoria del 20 gennaio 2022). A sostegno di tale tesi, la difesa del controricorrente cita la pronuncia di questa Corte del 12 maggio 2021, n. 12539. 9.Senonchè, i contenuti di tale pronuncia non giovano affatto alle aspettative del [OSCURATO:PERSONA], ma danno, piuttosto, conto della fondatezza del motivo di ricorso proposto dal Comune e consentono alla Corte, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att./trans. cod. proc. civ., di riportarne, ai fini della decisione che occupa, i condivisi contenuti. Detta pronuncia ha, infatti, ribadito, in relazione all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella versione modificata dall'art. 91-bis, commi 2 e 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, applicabileratione temporis (la quale richiede, per beneficiare dell’esenzione, dello svolgimento dell’attività sportiva «con modalità non commerciali»), quanto segue: - « l’orientamento consolidato di questa Corte afferma che l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore è condizione necessaria perché a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992, nel caso di esercizio delle attività considerate dalla norma come "esentabili"»; - l’esenzione «esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18838 del 30/08/2006; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8496 del 09/04/2010 … Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2821 del 24/02/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del 20/07/2016; [OSCURATO:PERSONA]. 5, Sentenza n. 10483 del 20/05/2016; Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019; Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 19773 del 23/07/2019, relativamente alla lett. a) dello stesso art. 7, comma 1)». - « La circostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato non è comunque sufficiente, secondo lo stesso orientamento, a giustificare l'applicazione dell'agevolazione. Infatti, è stato ritenuto che « In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso (nella specie, un'associazione sportiva) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del 20/07/2016, cit.)»; -«Nello stesso senso è stato recentemente anche ribadito che «In tema di ICI, poiché l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e della esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito, essa non spetta nel caso di utilizzo indiretto dell'immobile, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto giuridico diverso, anche ove si tratti di utilizzazione senza scopo di lucro e assistita da finalità di pubblico interesse.» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019, cit.)»; - « quanto poi alla natura del titolo sul quale si fonda la concessione del bene al terzo, è stato specificato, sia pure a proposito di altra fattispecie di agevolazione, che, al fine della necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore, «la gratuità dell'utilizzo non muta la natura della concessione stessa, implicante comunque un rapporto tra soggetti giuridici distinti» (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 3112 del 01/02/2019). 10. Non solo. L’ordinanza della Corte 12 maggio 2021, n. 12539 ha anche chiarito il contenuto della pronuncia 18 dicembre 2015, n. 25508 (richiamata, in motivazione, da Cass., Sez. 5, 30 settembre 2019, n. 24308 e da Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6795),secondo cui, sia pure in relazione ad altra agevolazione, «In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente» Secondo l’ordinanza n. 12539/2021 «Tale decisione, tuttavia, riguarda l'ipotesi nella quale «il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell'ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi "compenetrante"», ovverosia il caso «in cui l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. In questo senso, quindi, si è rilevato che «Secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto affermando nella giurisprudenza della Corte, l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente» (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 6795 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cit., in motivazione). L’ordinanza n. 12539/2021 ha, ancora, chiarito anche che il superamento del suindicato orientamento prevalente da parte di Cass. 24308/2019 si è giustificato in ragione dalla particolarità della fattispecie ivi esaminata (si trattava di una Fondazione che, per statuto, locava a canone modesto a soggetti bisognosi i propri immobili), trattandosi , «cioè, di una situazione nella quale, «per univoche e specifiche disposizioni statutarie», la finalità rilevante ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 doveva realizzarsi necessariamente tramite la dazione in godimento a terzi di immobili di proprietà dell'ente potenzialmente soggetto all'imposizione». 11. Tali principi sono stati poi ribaditi da questa Corte con l’ordinanza 25 novembre 2022, n. 34772, che ha confermato «il principio consolidato secondo cui, in materia di i.c.i., l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse (tra le tante, Sez. 5, n. 12495 del 4/06/2014, Rv. 631092 - 01, …). Tale principio è attenuato solo in limitatissime ipotesi alla luce dell'orientamento secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), dei d.lgs. n. 504 del 3 1992 spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore … per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Sez. 5, n. 25508 del 18/12/2015, Rv. 638082 - 01)». 12.Tanto ricapitolato, va riconosciuto che il Giudice regionale non si è uniformato a tali principi, avendo ritenuto la sussistenza dell’esenzione sulla scorta dell’irrilevante natura gratuita del rapporto di comodato e sulla circostanza, di per sé non dirimente, che l’immobile era utilizzato da un’associazione sportiva iscritta al CONI senza scopi di lucro. Per tali motivi, la sentenza va, dunque, cassata e la causa può anche essere decisa nel merito, solo applicando i principi di diritto sopra illustrati, non essendo necessari accertamento in fatto. L’immobile oggetto di tassazione risulta, infatti, pacificamente utilizzato da terzi e non direttamente dal ricorrente, il quale, quindi, non può giovarsi dell’esenzione solo per il fatto di averlo concesso in uso gratuito alla predetta associazione sportiva, non avendo nemmeno dedotto la sussistenza di una connessione con questa nei termini indicati dalla citata pronuncia di questa Corte del 18 dicembre 2015, n. 25508. E risulta sul punto singolare che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] abbia osservato che «l’eventuale ricorrenza della fattispecie di utilizzazione “mediata” non è stata indagata in fatto dalla CTR, che neppure, pertanto, si è posta la questione della sua ipotetica rilevanza» (v. pagina n. 7 della memoria del 20 gennaio 2022), trascurando, però, il contribuente di considerare che tale prospettiva di indagine presupponeva l’allegazione e la prova di tale rapporto di strumentalità derivante dalla convenzione-titolo della concessione degli immobili all'associazione, di cui però non vi è alcuna traccia, neanche sul versante assertivo, nelle difese del controricorrente. Tanto premesso, risulta allora chiaro che il contribuente non ha alcun titolo per godere dell’esenzione in relazione ad un immobile che non utilizza direttamente, non potendo giovarsi altrimenti del beneficio, non avendo allegato e dimostrato le condizioni di poter godere dello stesso mediante l’utilizzazione mediata del bene. 13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al dm. 55/2014. Quelle relative al giudizio di merito vanno invece interamente compensate tra le parti, tenuto conto del chiarimento dalla citata ordinanza di questa Corte n. 12539/2021 in epoca successiva alla proposizione del ricorso. P . Q . M . la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso relativamente alla unità immobiliare concessa in comodato (fol. 2, p.lla 440). C