CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 1961
Cassazione n. 15842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/07/1961 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Domenico A. R. Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 6 novembre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Pescara rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione alla detenzione espiata nel semestre 6 aprile 2020 - 15 ottobre 2020. 2. Avverso il diniego del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che lo rigettava con ordinanza del 9 febbraio 2021, sulla base del rilievo che il 28 settembre 2020 il detenuto era stato sanzionato con l'esclusione dall'attività sportiva e ricreativa per dieci giorni, per aver tenuto condotta irregolare e non consona, in quanto era stato scoperto che egli teneva sotto terra, nell'orto in cui svolgeva attività lavorativa, un involucro contenente un telefono cellulare. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi formulati sono manifestamente infondati, sia con riguardo alle deduzioni di violazioni di legge, sia con riguardo a quelle inerenti alla motivazione del provvedimento. 1.1. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara, completa e adeguata, pienamente ragionevole, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che ricollega il rigetto del reclamo, e la conferma del provvedimento negativo emesso dal Magistrato di sorveglianza, alla valutazione di gravità, congruamente espressa, circa il comportamento irregolare del detenuto, che il 28 settembre 2020, come sopra già ricordato, era stato sanzionato in quanto era stato scoperto che egli teneva sotto terra, nell'orto in cui svolgeva attività lavorativa, un involucro contenente un telefono cellulare. 1.2. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di'sorveglianza. Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre il relativo apprezzamento motivazionale non si palesa, nella sua completezza, né manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così