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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 21423/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni scritte e la nota spese della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con cui si è chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili assunte con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di decisione di annullamento con rinvio pronunziata da questa Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 12412 del 13/02/2020, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 06/10/2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. e al risarcimento del danno a favore delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., così riformando la sentenza assolutoria del Tribunale emessa il 28/02/2017, per la condotta di acquisto o ricezione, al fine di profitto, del biglietto contraffatto della lotteria istantanea "[OSCURATO:PERSONA]" per l'importo di C 2.100.800,00, nella consapevolezza della sua illecita provenienza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 648, 43 e 47 cod. pen. e degli artt. 530, 125, 546,92,192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

Il ricorrente censura l'affermazione di responsabilità operata dalla Corte territoriale in quanto, con motivazione contraddittoria, da un lato aveva ignorato l'analisi dei punti fondamentali necessari per valutare il fatto storico nella sua completezza e dall'altro, non avendo creduto alla tesi dell'imputato del casuale ritrovamento del titolo, non aveva preso in esame l'ipotesi che questi fosse autore della falsificazione del biglietto.

In particolare, la difesa sostiene l'erroneità della decisione impugnata in quanto questa: a) si era fondata su una regola di esperienza, priva di carattere generale, per cui la riscossione della vincita avviene di regola presso una ricevitoria, sebbene sia fatto notorio che ciò non si verifichi perché il vincitore non intende essere riconosciuto e, nella specie, perché l'imputato temeva che il titolare del biglietto potesse rivendicarne la proprietà; b) non aveva valutato la condotta del ricorrente successiva alla presentazione del tagliando al funzionario di banca e poi al notaio, ritenuta "perfettamente lineare rispetto alla procedura di riscossione" dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2065 del 2012; c) non aveva spiegato perché il direttore della banca e il notaio non si fossero avveduti della materiale alterazione del biglietto, di cui, invece, avrebbe dovuto accorgersi l'imputato; d) non aveva argomentato sulla consapevolezza dell'origine illecita del titolo da parte di Crecchio, limitandosi a ritenere inverosimile la tesi difensiva del ritrovamento casuale dello stesso, senza ipotizzare che fosse stato l'imputato a commettere la falsificazione.

Inoltre, la Corte territoriale aveva mancato di giustificare il proprio convincimento con una motivazione "rafforzata", necessaria in caso di modifica della decisione di primo grado, tale non potendosi ritenere il mero riferimento all'anomalia del biglietto. 2.2 Violazione di legge, in relazione all'art. 648, commi 1 e 2, cod. pen. per mancata qualificazione del fatto come di particolare tenuità in ragione della rilevante entità della somma oggetto del titolo, elemento estraneo al reato contestato e riferibile al delitto di tentata truffa aggravata per il quale l'imputato era stato assolto per insussistenza del fatto, cosicché il valore del tagliando doveva ritenersi pari a zero anche considerando che non ne era conseguito alcun danno.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 133 e 648, commi 1 e 2, cod. pen., per erronea determinazione della pena applicata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore Generale e la parte civile hanno depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza del giudice di secondo grado, operato dalla pronuncia della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 12412 del 13/02/2020, è intervenuto per difetto di motivazione solo in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione in quanto la sentenza della Corte di appello di Palermo non aveva spiegato come conciliare la ritenuta evidenza della contraffazione del biglietto della lotteria in possesso di Cricchio e la circostanza che né il notaio né il direttore della banca, soggetti a cui il ricorrente si era rivolto per la riscossione della vincita, se ne fossero avveduti tanto da avere avviato le relative procedure di pagamento.

2. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, entrambi concernenti la mancata consapevolezza da parte dell'imputato dell'origine illecita del biglietto della lotteria stante anche il suo ritrovamento casuale, così come il terzo, relativo alla mancata confutazione degli argomenti della sentenza assolutoria di primo grado, si rivelano infondati, quando non volti persino alla non consentita reinterpretazione delle risultanze di merito.

Ritiene la Corte che il giudice del rinvio abbia assolto all'onere di rivalutare il compendio probatorio acquisito con riferimento all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, fornendo adeguata motivazione delle ragioni su cui ha fondato la responsabilità dell'imputato.

La Corte di appello di Palermo, infatti, con argomenti fondati su un lineare e coerente apprezzamento delle numerose evidenze istruttorie oltre che sulla forza logica, ha chiarito che, a fronte del generico giudizio di credibilità delle tesi difensive dell'imputato contenuto nella sentenza di primo grado, era emerso, in senso diametralmente opposto: a) che il notaio, a cui Cricchio si era rivolto per tentare la riscossione del falso biglietto della lotteria, all'inizio non aveva dubitato della sua genuinità, anche in ragione della presentazione dell'imputato come persona affidabile, ma poi, contattato il gestore della lotteria ne aveva ricevuto "l'avvertenza che da accertamenti approfonditi in corso probabilmente sarebbe potuto emergere che il tagliando potesse risultare contraffatto", tanto da avere segnalato il tutto ai Carabinieri, fatto trascurato dalla sentenza di primo grado; b) che la falsificazione del titolo, direttamente visionato dalla Corte di appello di Palermo in quanto corpo del reato, rendeva verosimile che soggetti terzi, come notaio e direttore di banca, potessero non accorgersene a prima vista; c) che il rappresentato fortuito ritrovamento del tagliando contraffatto da parte dell'imputato non era stato sorretto neppure da qualsivoglia allegazione in ordine alle modalità, al luogo e ai tempi, tanto da rendere non plausibile la generica giustificazione resa da Cricchio circa la sua fortunata casualità; d) che non era stato dimostrato che l'imputato avesse partecipato alle fasi di alterazione del tagliando.

Diversamente da quanto contestato nel ricorso, la decisione della Corte distrettuale con precisi elementi di fatto e logici ha confutato gli argomenti della sentenza di primo grado, così assolvendo all'onere di motivazione rafforzata.

E' infondata anche la censura del ricorrente, secondo cui erroneamente la Corte di appello di Palermo aveva escluso che costituisse fatto notorio che i titolari di biglietti vincitori di grosse somme evitino la riscossione in ricevitoria per non avere pubblicità.

Aldilà del fatto che la sentenza impugnata si limita a rappresentare la circostanza che l'imputato non aveva "neppure tentato, come sarebbe stato intuitivamente naturale, di mostrare quel documento contraffatto ...ad un qualsiasi ricevitore abilitato", la questione, per come apoditticamente posta dal ricorrente, con il richiamo ad altra pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 2065 del 08/11/2011, Paci, non massimata) in cui emergevano diversi elementi probatori, non si misura con la nozione di massima di esperienza.

Questa, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce un giudizio ipotetico, a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze, ma autonome da esse, valevoli per nuovi casi, tanto da costituire il cosiddetto id quod plerumque accidit, suscettibile di verifica empirica (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, PMT Devona, Rv. 277312; Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, P.G. in proc. e altri, Rv. 267812).

Al contrario, con riferimento al comportamento tenuto o da tenere rispetto alla riscossione di una consistente vincita al lotto, non può qualificarsi come fatto notorio quello di non recarsi presso una ricevitoria, costituendo questa semplicemente una congettura soggettiva, di cui la difesa non ha provato il fondamento o i riscontri corroboranti, tratta dall'esperienza singola e, in quanto tale, inaffidabile dell'imputato, non ancorata a parametri riconosciuti.

In base alle sopra esposte risultanze del compendio probatorio, si ritiene che la Corte distrettuale abbia fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Suprema Corte in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione che può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento e logicamente spiegabile con un acquisto in malafede (Sez. 2, n. 29435 del 21/03/2019, Mennea, non nnassimata; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515).

D'altra parte all'imputato, che sostiene di essere in buona fede, è chiesto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso della cosa illecita, con un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che, comunque, possono essere valutati dal giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (Sez.

U., n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Sulla base di tali principi la sentenza impugnata ha puntualmente spiegato come, nel caso in esame, Cricchio non solo non abbia fornito qualsivoglia allegazione sul fortunato e casuale ritrovamento, ma non abbia in alcun modo spiegato modalità, luogo e tempi di esso, essendosi limitato a sostenere di avere "trovato" il biglietto vincente.

Infine, la Corte di appello di Palermo, con argomento logico e coerente, solo genericamente contestato in questa sede, ha ritenuto non provata la partecipazione di Cricchio alle fasi di alterazione del tagliando.

2.2. Il quarto e quinto motivo di ricorso, esaminabili cumulativamente in quanto relativi alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen. e all'entità della pena, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati visto che la Corte di appello, con argomenti puntuali e completi, ha escluso l'ipotesi attenuata e ha quantificato la sanzione, peraltro poco al di sopra del limite edittale, proprio alla luce della complessiva valutazione del fatto, avuto riguardo alla gravità della macchinazione ordita, al rischio del pregiudizio per la rispettabilità del notaio e del direttore della banca e per l'entità elevatissima del valore economico ricavabile dalla res ricettata pari ad oltre 2 milioni di euro.

3. In forza dei predetti rilievi e del fatto che il ricorso non abbia individuato passaggio o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argonnentativo, talvolta anche facendo leva sull'apprezzamento dei profili fattuali già vagliati dal giudice di merito, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni scritte e la nota spese della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con cui si è chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili assunte con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di decisione di annullamento con rinvio pronunziata da questa Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 12412 del 13/02/2020, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 06/10/2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. e al risarcimento del danno a favore delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., così riformando la sentenza assolutoria del Tribunale emessa il 28/02/2017, per la condotta di acquisto o ricezione, al fine di profitto, del biglietto contraffatto della lotteria istantanea "[OSCURATO:PERSONA]" per l'importo di C 2.100.800,00, nella consapevolezza della sua illecita provenienza. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 648, 43 e 47 cod. pen. e degli artt. 530, 125, 546,92,192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Il ricorrente censura l'affermazione di responsabilità operata dalla Corte territoriale in quanto, con motivazione contraddittoria, da un lato aveva ignorato l'analisi dei punti fondamentali necessari per valutare il fatto storico nella sua completezza e dall'altro, non avendo creduto alla tesi dell'imputato del casuale ritrovamento del titolo, non aveva preso in esame l'ipotesi che questi fosse autore della falsificazione del biglietto. In particolare, la difesa sostiene l'erroneità della decisione impugnata in quanto questa: a) si era fondata su una regola di esperienza, priva di carattere generale, per cui la riscossione della vincita avviene di regola presso una ricevitoria, sebbene sia fatto notorio che ciò non si verifichi perché il vincitore non intende essere riconosciuto e, nella specie, perché l'imputato temeva che il titolare del biglietto potesse rivendicarne la proprietà; b) non aveva valutato la condotta del ricorrente successiva alla presentazione del tagliando al funzionario di banca e poi al notaio, ritenuta "perfettamente lineare rispetto alla procedura di riscossione" dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2065 del 2012; c) non aveva spiegato perché il direttore della banca e il notaio non si fossero avveduti della materiale alterazione del biglietto, di cui, invece, avrebbe dovuto accorgersi l'imputato; d) non aveva argomentato sulla consapevolezza dell'origine illecita del titolo da parte di Crecchio, limitandosi a ritenere inverosimile la tesi difensiva del ritrovamento casuale dello stesso, senza ipotizzare che fosse stato l'imputato a commettere la falsificazione. Inoltre, la Corte territoriale aveva mancato di giustificare il proprio convincimento con una motivazione "rafforzata", necessaria in caso di modifica della decisione di primo grado, tale non potendosi ritenere il mero riferimento all'anomalia del biglietto. 2.2 Violazione di legge, in relazione all'art. 648, commi 1 e 2, cod. pen. per mancata qualificazione del fatto come di particolare tenuità in ragione della rilevante entità della somma oggetto del titolo, elemento estraneo al reato contestato e riferibile al delitto di tentata truffa aggravata per il quale l'imputato era stato assolto per insussistenza del fatto, cosicché il valore del tagliando doveva ritenersi pari a zero anche considerando che non ne era conseguito alcun danno. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 133 e 648, commi 1 e 2, cod. pen., per erronea determinazione della pena applicata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore Generale e la parte civile hanno depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza del giudice di secondo grado, operato dalla pronuncia della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 12412 del 13/02/2020, è intervenuto per difetto di motivazione solo in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione in quanto la sentenza della Corte di appello di Palermo non aveva spiegato come conciliare la ritenuta evidenza della contraffazione del biglietto della lotteria in possesso di Cricchio e la circostanza che né il notaio né il direttore della banca, soggetti a cui il ricorrente si era rivolto per la riscossione della vincita, se ne fossero avveduti tanto da avere avviato le relative procedure di pagamento. 2. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, entrambi concernenti la mancata consapevolezza da parte dell'imputato dell'origine illecita del biglietto della lotteria stante anche il suo ritrovamento casuale, così come il terzo, relativo alla mancata confutazione degli argomenti della sentenza assolutoria di primo grado, si rivelano infondati, quando non volti persino alla non consentita reinterpretazione delle risultanze di merito. Ritiene la Corte che il giudice del rinvio abbia assolto all'onere di rivalutare il compendio probatorio acquisito con riferimento all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, fornendo adeguata motivazione delle ragioni su cui ha fondato la responsabilità dell'imputato. La Corte di appello di Palermo, infatti, con argomenti fondati su un lineare e coerente apprezzamento delle numerose evidenze istruttorie oltre che sulla forza logica, ha chiarito che, a fronte del generico giudizio di credibilità delle tesi difensive dell'imputato contenuto nella sentenza di primo grado, era emerso, in senso diametralmente opposto: a) che il notaio, a cui Cricchio si era rivolto per tentare la riscossione del falso biglietto della lotteria, all'inizio non aveva dubitato della sua genuinità, anche in ragione della presentazione dell'imputato come persona affidabile, ma poi, contattato il gestore della lotteria ne aveva ricevuto "l'avvertenza che da accertamenti approfonditi in corso probabilmente sarebbe potuto emergere che il tagliando potesse risultare contraffatto", tanto da avere segnalato il tutto ai Carabinieri, fatto trascurato dalla sentenza di primo grado; b) che la falsificazione del titolo, direttamente visionato dalla Corte di appello di Palermo in quanto corpo del reato, rendeva verosimile che soggetti terzi, come notaio e direttore di banca, potessero non accorgersene a prima vista; c) che il rappresentato fortuito ritrovamento del tagliando contraffatto da parte dell'imputato non era stato sorretto neppure da qualsivoglia allegazione in ordine alle modalità, al luogo e ai tempi, tanto da rendere non plausibile la generica giustificazione resa da Cricchio circa la sua fortunata casualità; d) che non era stato dimostrato che l'imputato avesse partecipato alle fasi di alterazione del tagliando. Diversamente da quanto contestato nel ricorso, la decisione della Corte distrettuale con precisi elementi di fatto e logici ha confutato gli argomenti della sentenza di primo grado, così assolvendo all'onere di motivazione rafforzata. E' infondata anche la censura del ricorrente, secondo cui erroneamente la Corte di appello di Palermo aveva escluso che costituisse fatto notorio che i titolari di biglietti vincitori di grosse somme evitino la riscossione in ricevitoria per non avere pubblicità. Aldilà del fatto che la sentenza impugnata si limita a rappresentare la circostanza che l'imputato non aveva "neppure tentato, come sarebbe stato intuitivamente naturale, di mostrare quel documento contraffatto ...ad un qualsiasi ricevitore abilitato", la questione, per come apoditticamente posta dal ricorrente, con il richiamo ad altra pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 2065 del 08/11/2011, Paci, non massimata) in cui emergevano diversi elementi probatori, non si misura con la nozione di massima di esperienza. Questa, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce un giudizio ipotetico, a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze, ma autonome da esse, valevoli per nuovi casi, tanto da costituire il cosiddetto id quod plerumque accidit, suscettibile di verifica empirica (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, PMT Devona, Rv. 277312; Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, P.G. in proc. e altri, Rv. 267812). Al contrario, con riferimento al comportamento tenuto o da tenere rispetto alla riscossione di una consistente vincita al lotto, non può qualificarsi come fatto notorio quello di non recarsi presso una ricevitoria, costituendo questa semplicemente una congettura soggettiva, di cui la difesa non ha provato il fondamento o i riscontri corroboranti, tratta dall'esperienza singola e, in quanto tale, inaffidabile dell'imputato, non ancorata a parametri riconosciuti. In base alle sopra esposte risultanze del compendio probatorio, si ritiene che la Corte distrettuale abbia fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Suprema Corte in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione che può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento e logicamente spiegabile con un acquisto in malafede (Sez. 2, n. 29435 del 21/03/2019, Mennea, non nnassimata; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). D'altra parte all'imputato, che sostiene di essere in buona fede, è chiesto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso della cosa illecita, con un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che, comunque, possono essere valutati dal giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (Sez. U., n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Sulla base di tali principi la sentenza impugnata ha puntualmente spiegato come, nel caso in esame, Cricchio non solo non abbia fornito qualsivoglia allegazione sul fortunato e casuale ritrovamento, ma non abbia in alcun modo spiegato modalità, luogo e tempi di esso, essendosi limitato a sostenere di avere "trovato" il biglietto vincente. Infine, la Corte di appello di Palermo, con argomento logico e coerente, solo genericamente contestato in questa sede, ha ritenuto non provata la partecipazione di Cricchio alle fasi di alterazione del tagliando. 2.2. Il quarto e quinto motivo di ricorso, esaminabili cumulativamente in quanto relativi alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen. e all'entità della pena, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati visto che la Corte di appello, con argomenti puntuali e completi, ha escluso l'ipotesi attenuata e ha quantificato la sanzione, peraltro poco al di sopra del limite edittale, proprio alla luce della complessiva valutazione del fatto, avuto riguardo alla gravità della macchinazione ordita, al rischio del pregiudizio per la rispettabilità del notaio e del direttore della banca e per l'entità elevatissima del valore economico ricavabile dalla res ricettata pari ad oltre 2 milioni di euro. 3. In forza dei predetti rilievi e del fatto che il ricorso non abbia individuato passaggio o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argonnentativo, talvolta anche facendo leva sull'apprezzamento dei profili fattuali già vagliati dal giudice di merito, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.
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