CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Esaminata la memoria difensiva degli eredi di SILVESTRI Giuseppe, FRISOLI Emanuela e SILVESTRI [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bari, in accoglimento della domanda di riparazione per la ingiusta detenzione sofferta in ragione di quattrocento settantatre giorni di misura custodiale in carcere e di settecento quattordici giorni agli arresti domiciliari in relazione al delitto di estorsione aggravata, dal quale veniva definitivamente assolto, riconosceva in favore di SILVESTRI Giuseppe la somma di euro 180.950,00 sulla base dei coefficienti aritmetici fondati sugli importi erogabili per ogni giorno di cautela sofferta. 2. Il giudice della riparazione ha escluso la ricorrenza della condizione ostativa dell'avere l'indagato concorso con la propria condotta all'adozione della cautela, in quanto la pronuncia assolutoria aveva escluso o comunque riteneva neutralizzati gli elementi indiziari, rappresentati sostanzialmente dalle risultanze di intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni della persona offesa sulla cui base era stata disposta la misura cautelare. In particolare, evidenziava che il riconoscimento fotografico del ricorrente, soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", da parte del soggetto estorto era risultato dubitativo e incerto, e che le intercettazioni ambientali non consentivano di affermare che il SILVESTRI avesse mai acquisito la somma di denaro, pari a euro cinquemila, che la persona offesa affermava esserle stata estorta. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze/ assumendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di esclusione della causa ostativa della colpa grave, evidenziando che il giudice distrettuale avrebbe del tutto omesso di verificare se al SILVESTRI, in epoca precedente e coeva alla data di adozione della misura custodiale, fosse addebitabile una condotta sinergicamente contributiva a creare una apparenza di reità tradottasi poi nell'adozione della cautela. Evidenziava invero che, a prescindere dalle ragioni dell'esito assolutorio del processo penale, il SILVESTRI era un rappresentante di spicco della criminalità organizzata della provincia di Foggia in quanto manteneva frequentazioni malavitose con una struttura associativa locale dedita ad attività estorsiva ([OSCURATO:PERSONA]) ed egli stesso aveva precedenti penali per estorsione. Dal contenuto delle intercettazioni ambientali emergeva inoltre una conversazione tra prossimi congiunti della persona offesa dalla quale traspariva il nome del SILVESTRI come la persona che aveva il compito di compiere l'estorsione e, in altra conversazione, veniva indicato come soggetto dedito ad operazioni poco pulite e richiamava sul punto la giurisprudenza del S.C. con riferimento alle frequentazioni ambigue e malavitose, rappresentando al contempo che il comportamento processuale del SILVESTRI era stato caratterizzato da ambiguità e assenza di collaborazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art.314, comma I, c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, Rv. 226004). 1.1 Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. ez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati del tutto inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808; n. 41396 del 15,9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione appare coerente con i principi di diritto testé richiamati in quanto, richiamando alcuni passaggi della sentenza assolutoria dei giudici di merito, ha escluso qualsiasi profilo di colpa I ostativa, sinergica all'adozione della misura laddove dal contenuto delle dichiarazioni della persona offesa e dai tenore delle conversazioni telefoniche intercettate non era possibile affermare, oltre ragionevole dubbio, che fosse stato SILVESTRI Giuseppe a realizzare la condotta estorsiva, in assenza di un riconoscimento affidabile (l'autore della minaccia era incappucciato) e dell'impossibilità di risalire al SILVESTRI mediante il richiamo al soprannome "[OSCURATO:PERSONA]" cui si riferivano gli interlocutori intercettati. Non venivano al contempo riconosciuti altri elementi per fondare un giudizio di colpa concorrente in comportamenti processuali rilevanti ai fini del mantenimento della cautela, sulla base di giudizio prognostico condotto ex ante e tenendo conto della idoneità della condotta dell'indagato a trarre in inganno l'autorità giudiziaria così da porsi quale condizione sinergica rispetto alla detenzione (sez.4, 23.11.2013, Ficara, Rv. 259206; 18.2.2016, Buccini, Rv.266808). 4. Sotto diverso profilo va evidenziato come il ricorrente Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel corpo del ricorso, propon6r-4,una lettura alternativa del panorama indiziario introdotto nel giudizio di assoluzione, nonché una ricostruzione alternativa del significato di alcune intercettazioni telefoniche delle quali sia i giudici di merito, sia quelli della riparazione, avevano escluso il rilievo indiziante nell'ambito dei giudizi loro rispettivamente assegnati. A tale proposito va ribadito che, sulla base di consolidata giurisprudenza del S.C., all'Amministrazione dello Stato, in ragione del comportamento processuale assunto nel giudizio riparatorio (omessa costituzione in giudizio e pertanto mancata contestazione della pretesa indennitaria del Silvestri) risulta preclusa dinanzi al giudice di legittimità la facoltà di introdurre l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo che non siano stati prospettati nel corso del giudizio riparatorio dalla parte pubblica la quale, in tale fase, si era disinteressata del giudizio (sez.4, n. 41081 del 13/10/2010 Zefi; n.2422 del 13/12/2011, Corieri), in quanto nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo deve essere valutata solo quando gli stessi fatti siano stati prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'Amministrazione dello Stato, pur convenuta nello stesso giudizio, che si sia disinteressata del procedimento, non può prospettare per la prima volta con il ricorso per cassazione le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta (sez.4, 27/05/2008, Ministero Economia, Rv.240892; n.11162 del 24/02/2015, Ministero dell'Economia e Finanze, Rv.263140). 4.1. Al contempo il giudice della riparazione ha esaminato gli elementi di fatto (di natura indiziaria) che avevano condotto all'adozione della cautela nei confronti del SILVESTRI e ne ha escluso, con motivazione priva di illogicità o di travisamenti, non solo la valenza indiziaria, ma lo stesso valore sintomatico di comportamenti colposi allo stesso addebitabili. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il Ministero ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle