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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27876/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PIGNAGRANDE Claudio nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2021 dalla Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 03/03/2021 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 20/06/2019, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina e di lesioni personali ascrittigli, riducendo la pena.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen. - art. 111, comma 5 Cost. - art. 6, comma 3, lett.

D Cedu), con riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa, rese in fase predibattimentale ed acquisite agli atti, in ragione )(í della sua sopravvenuta irreperibilità, evento che - contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - doveva ritenersi prevedibile, posto che si trattava di una straniera, dedita al meretricio, che aveva eletto domicilio presso un albergo, situazione precaria, in assenza altresì di adeguate ricerche secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.

3. Il ricorso è fondato.

4. Deve premettersi che la valutazione della non ripetibilità dell'atto o delle dichiarazioni, che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche se non assoluta e demandata in via esclusiva al libero convincimento del giudice di merito, deve essere adeguatamente motivata e ispirata a criteri di rigore e di logicità, in quanto rappresenta una eccezione al principio di oralità del dibattimento (Cass. sez. 2, sent. n. 44570 del 10/10/2014 - dep. 27/10/2014 - Rv. 260862); l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere altresì accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti (Cass. sez. 5, sent. n. 4945 del 20/01/2021 - dep. 08/02/2021 - Rv. 280669).

5. Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno applicato correttamente tali principi.

Risulta infatti che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], era straniera, dedita alla prostituzione, ed aveva eletto domicilio presso una struttura alberghiera.

Se è vero infatti che la mera nazionalità extracomunitaria di una testimone ed il fatto che la stessa praticasse il meretricio non siano sufficienti a prevedere la sua irreperibilità, la considerazione della circostanza che le teste, dopo l'esame da parte degli organi di polizia giudiziaria, avesse eletto un domicilio del tutto precario - quale deve considerarsi la permanenza presso un albergo - senza fornire alcun altro dato utile ai fini del suo reperimento rendono oltre modo prevedibile l'allontanamento volontario per sottrarsi al dibattimento (nel caso di prostituta straniera non residente o domiciliata in Italia, la giurisprudenza ha infatti ritenuto che l'irreperibilità potesse ritenersi imprevedibile nel caso di ricovero presso una struttura protetta della p.g. proprio per il controllo esercitato sulla continuità della presenza - cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 23282 del 22/04/2004 - dep. 19/05/2004 - Rv. 229424 - e non certamente nel caso di una permanenza sporadica ed occasionale, priva di monitoraggio).6.

Il giudice di primo grado ha attribuito rilevanza al fatto che la persona offesa aveva dichiarato domicilio presso un albergo; la corte territoriale ha aggiunto elementi di valutazione neutri (la volontà dimostrata con la denuncia di perseguire il colpevole; il fatto che la Metelschi non fosse clandestina), giustificando l'ambito di ricerche alla sola realtà penitenziaria per l'assenza di altri dati a disposizione, circostanza che conferma il rapporto precario della teste con il territorio dove si verificarono i fatti e, più in generale, con un luogo ove reperirla.

7. Le dichiarazioni della persona offesa risultano pertanto inutilizzabili.

La sentenza impugnata va di conseguenza annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma il giorno 25 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PIGNAGRANDE Claudio nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2021 dalla Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 03/03/2021 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 20/06/2019, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina e di lesioni personali ascrittigli, riducendo la pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen. - art. 111, comma 5 Cost. - art. 6, comma 3, lett. D Cedu), con riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa, rese in fase predibattimentale ed acquisite agli atti, in ragione )(í della sua sopravvenuta irreperibilità, evento che - contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - doveva ritenersi prevedibile, posto che si trattava di una straniera, dedita al meretricio, che aveva eletto domicilio presso un albergo, situazione precaria, in assenza altresì di adeguate ricerche secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza. 3. Il ricorso è fondato. 4. Deve premettersi che la valutazione della non ripetibilità dell'atto o delle dichiarazioni, che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche se non assoluta e demandata in via esclusiva al libero convincimento del giudice di merito, deve essere adeguatamente motivata e ispirata a criteri di rigore e di logicità, in quanto rappresenta una eccezione al principio di oralità del dibattimento (Cass. sez. 2, sent. n. 44570 del 10/10/2014 - dep. 27/10/2014 - Rv. 260862); l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere altresì accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti (Cass. sez. 5, sent. n. 4945 del 20/01/2021 - dep. 08/02/2021 - Rv. 280669). 5. Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno applicato correttamente tali principi. Risulta infatti che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], era straniera, dedita alla prostituzione, ed aveva eletto domicilio presso una struttura alberghiera. Se è vero infatti che la mera nazionalità extracomunitaria di una testimone ed il fatto che la stessa praticasse il meretricio non siano sufficienti a prevedere la sua irreperibilità, la considerazione della circostanza che le teste, dopo l'esame da parte degli organi di polizia giudiziaria, avesse eletto un domicilio del tutto precario - quale deve considerarsi la permanenza presso un albergo - senza fornire alcun altro dato utile ai fini del suo reperimento rendono oltre modo prevedibile l'allontanamento volontario per sottrarsi al dibattimento (nel caso di prostituta straniera non residente o domiciliata in Italia, la giurisprudenza ha infatti ritenuto che l'irreperibilità potesse ritenersi imprevedibile nel caso di ricovero presso una struttura protetta della p.g. proprio per il controllo esercitato sulla continuità della presenza - cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 23282 del 22/04/2004 - dep. 19/05/2004 - Rv. 229424 - e non certamente nel caso di una permanenza sporadica ed occasionale, priva di monitoraggio).6. Il giudice di primo grado ha attribuito rilevanza al fatto che la persona offesa aveva dichiarato domicilio presso un albergo; la corte territoriale ha aggiunto elementi di valutazione neutri (la volontà dimostrata con la denuncia di perseguire il colpevole; il fatto che la Metelschi non fosse clandestina), giustificando l'ambito di ricerche alla sola realtà penitenziaria per l'assenza di altri dati a disposizione, circostanza che conferma il rapporto precario della teste con il territorio dove si verificarono i fatti e, più in generale, con un luogo ove reperirla. 7. Le dichiarazioni della persona offesa risultano pertanto inutilizzabili. La sentenza impugnata va di conseguenza annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il giorno 25 maggio
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