CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 17429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5935/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rapp resentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1300/2020depositata il 01/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -che è proposto ricorso per cassazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1300/2020, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso -che le parti hanno depositato rinuncia congiunta agli atti del processo; -che le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894); -che le parti hanno concordato anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.); -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi -tipici - del r igetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del