CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 18156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90; Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla diversa tipologia di sostanze rinvenute, il dato ponderale delle stesse, le modalità del loro occultamento, il rinvenimento di materiale idoneo al confezionamento (quale il bilancino e pezzi di buste di nylon), elementi che, unitamente all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, anche in ragione della non occasionalità della condotta, precludono la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA]